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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2807/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Studio Legale Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante dello studio legale associato Ricorrente_1 – Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a 4 cartelle per il mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti.
Ha eccepito la non dovutezza della somma, oltre che la mancanza di notifica di atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia IS che ha contestato le deduzioni avversarie chiedendone il rigetto.
Si è poi tardivamente costituito il comune di Lamezia Terme che ha depositato provvedimenti di sgravio in autotutela di tutte e quattro le cartelle sottese all'atto impugnato ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere. In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai estinta, avendo l'ente creditore provveduto ad annullare il carico tributario.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale - trattandosi di annullamento adottato solo dopo la notifica del ricorso - vanno poste a carico del resistente comune di Lamezia Terme, e liquidate come da dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti dell'Agenzia IS.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il comune di Lamezia Terme Area s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 233,00, per onorari ed 30,00 per spese, oltre iva ed accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2807/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Studio Legale Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005265338000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante dello studio legale associato Ricorrente_1 – Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a 4 cartelle per il mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti.
Ha eccepito la non dovutezza della somma, oltre che la mancanza di notifica di atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia IS che ha contestato le deduzioni avversarie chiedendone il rigetto.
Si è poi tardivamente costituito il comune di Lamezia Terme che ha depositato provvedimenti di sgravio in autotutela di tutte e quattro le cartelle sottese all'atto impugnato ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere. In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai estinta, avendo l'ente creditore provveduto ad annullare il carico tributario.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale - trattandosi di annullamento adottato solo dopo la notifica del ricorso - vanno poste a carico del resistente comune di Lamezia Terme, e liquidate come da dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti dell'Agenzia IS.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il comune di Lamezia Terme Area s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 233,00, per onorari ed 30,00 per spese, oltre iva ed accessori di legge.