CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC UI nato a [...] il [...]; RE AL nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. UI Orsi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato CC UI, avv.to Falci Giovanni, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 febbraio 2022 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli Nord del 18 marzo 2021, rideterminando la pena applicata a CO FA CO (sospendendo la stessa pena detentiva), CO CE ON, RE Penale Sent. Sez. 3 Num. 4207 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 AL (sospendendo la stessa pena detentiva) e CC UI, e confermando nel resto la predetta sentenza con la quale gli imputati erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 291 bis comma 1 del DPR n. 43/1973. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della Corte di appello, propongono ricorso CC UI e RE AL, deducendo il primo tre motivi di impugnazione e il secondo quattro motivi di impugnazione. 3. CC UI con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Rappresenta la nullità della sentenza impugnata in ragione del vizio inerente il capo riguardante l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata, siccome con esso la corte di appello avrebbe integrato la motivazione del primo giudice in punto di giustificazione della misura, dallo stesso omessa, in quanto tale ultima circostanza, di mancanza totale della motivazione, avrebbe impedito alla corte stessa di procedere a qualsivoglia integrazione, procedendo piuttosto, come in concreto avvenuto, alla elaborazione ex novo della motivazione. Con pregiudizio per l'imputato in ordine alla possibilità di difendersi nei due gradi di giudizio. Si osserva, in proposito, che il difetto di motivazione sarebbe correlato ad una violazione del principio del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa e la motivazione della sentenza costituirebbe un postulato imprenscindibile per consentire una impugnazione connotata da adeguata specificità. Con la conseguenza che in caso di un difetto di motivazione della prima sentenza, analogamente al caso di sentenza motivata a ma graficamente incomprensibile, il giudice di secondo grado dovrebbe trasmettere gli atti al giudice di primo grado. Con specifico riferimento poi, alla motivazione come "integrata" dalla corte di appello sul punto in questione, si osserva che i giudici di secondo grado avrebbero utilizzato argomenti sui quali la difesa non avrebbe potuto interloquire: in particolare con riferimento al "possesso di una cospicua somma di denaro" valorizzato dai giudici del gravame per giustificare la pericolosità dell'imputato, come tale meritevole della applicazione della misura di sicurezza in discussione. Si aggiunge che tale somma sarebbe stata valutata diversamente dal primo giudice, quale profitto del reato come tale confiscato, che quindi non apparterrebbe all'imputato ma sarebbe il semplice risultato della vendita di sigarette di contrabbando. E dunque sarebbe anche errata la affermazione della mancanza di spiegazione della somma di denaro perché la spiegazione della stessa come profitto del reato sarebbe stata fornita dallo stesso tribunale che ne ha ordinato la confisca. In ogni caso, e questo sarebbe il fulcro della doglianza, 2 emergerebbe la violazione del diritto di difesa attraverso la mancanza del contraddittorio sulla prova: a fronte di una prima sentenza secondo la quale la somma confiscata è profitto del reato, non era possibile dover dimostrare la liceità dei redditi del CC che come tali lo pongono al di fuori dello schema di pericolosità sociale. In tale prospettiva poi, il divieto di introdurre in sede di legittimità questioni di merito renderebbe tale motivazione della corte di appello, definitiva, senza alcun vaglio critico da parte della difesa. Con necessità di annullamento e rinvio al primo giudice almeno in ordine alla misura di sicurezza irrogata. 4. Con il secondo motivo, a fronte della mancata considerazione ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. della mancanza di motivazione quale causa di dichiarazione di nullità con rinvio al primo giudice, si solleva questione di illegittimità costituzionale del comma 5 del predetto articolo per tale mancata previsione. Con violazione degli artt. 2 Cost. che sancisce anche il diritto alla sentenza giusta ovvero immune da errori nella ricostruzione del fatto, 3, 24 Cost. ove sanciscono il diritto di difesa qui inteso nella prospettiva di poter corregge l'errore di decisione, e comprensivo del diritto al contraddittorio che giustifica anche la richiesta di una verifica complessiva della sentenza, 111 comma 6 Cost. in ordine all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, da coniugarsi con l'idea e il principio stesso del controllo della decisione, 27 comma 2 Cost. con riguardo alla presunzione di non colpevolezza quale norma di chiusura del cerchio sulla costituzionalizzazione del principio del controllo di merito, e ancora 11 Cost. da cui è ricavabile il principio del contraddittorio, e 117 Cost. con quest'ultimo articolo quale parametro interposto rispetto all'osservanza dell'art. 6 Cedu, 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 14 n. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Si osserva altresì come l'irragionevolezza dell'art. 604 cod. proc. pen. sarebbe ancor più evidente ove si guardi al diverso settore del diritto amministrativo, rispetto al quale si richiama l'art. 105 comma 1 c p.a., laddove tipizza fattispecie legali cui si ricollega espressamente l'annullamento dell'atto impugnato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e si comprendono in particolare i casi di mancanza di contraddittorio nonché si cita l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, laddove ha statuito che la motivazione radicalmente assente impedisce al giudice dell'impugnazione di integrare la motivazione così mancante, con conseguente obbligo ex art. 105 citato di annullamento con rinvio al giudice di primo grado. 3 5. Con il terzo motivo si solleva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del DPR 43/1973 per essere il giudice di merito privo di potere discrezionale sull'applicazione o meno della misura della libertà vigilata. Si rinvia al riguardo a quanto esposto nei motivi di gravame riproponendo la predetta questione di legittimità costituzionale esclusa dalla corte di appello. 6. Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego delle predette attenuanti in assenza di puntuali risposte rispetto alle osservazioni difensive sul punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente . 7. RE AL con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla invocata assenza di consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto delle scatole che era stato chiamato a scaricare. La corte di appello si sarebbe discostata da quanto disposto con l'articolo 192 comma 3 cod. proc. pen., laddove nel sancire la responsabilità del ricorrente avrebbe ritenuto la dichiarazione a lui favorevole del coimputato quale elemento di rilievo "relativo", riducendolo a circostanza di scarsa rappresentatività a fini probatori. La motivazione sarebbe altresì generica e illogica siccome fonderebbe la responsabilità del ricorrente su elementi suscettibili di dar luogo a differenti ricostruzioni, laddove la difesa avrebbe illustrato i dati che dovrebbero condurre alla assoluzione con trascrizione, al riguardo, in ricorso, di apposito stralcio dell'atto di appello, illustrativo della personalità dell'imputato e della dichiarazione del CC UI secondo il quale il ricorrente non aveva consapevolezza del TLE presente nelle casse, che era stato chiamato a scaricare. 8. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizi di motivazione. Sarebbe generica e contraddittoria l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 114 cod. pen. suindicato, non avendo tenuto la corte conto dell'efficacia marginale della condotta del ricorrente nel quadro generale del percorso complessivo di realizzazione del reato. Tanto che l'imputato sarebbe stato contattato dal CC il giorno precedente allo scarico delle casse. 9. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Sarebbe mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego delle predette attenuanti, in assenza di puntuali risposte rispetto alle osservazioni difensive sul punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente. 4 10. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 62 bis cod. pen. 132 133 cod. pen. In relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancata considerazione della valenza di disagiate condizioni di vita dell'imputato e del comportamento susseguente al reato tenuto dal medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto da CC UI è inammissibile. Il ricorrente non ha eccepito, in sede di gravame, il vizio di carenza di motivazione con riguardo al capo riguardante l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata per cui a fronte della motivazione elaborata dalla corte di appello in ordine alla pericolosità del ricorrente correlata alla somma di denaro posseduta, non è possibile, se non con un motivo che deve ritenersi nuovo, affrontare solo in questa sede il tema inerente la misura in questione. Peraltro è comunque del tutto infondata la censura alla motivazione della corte di appello e fondata sulla differenza tra somma intesa quale profitto confiscato o quale ammontare non giustificato, atteso che la corte rappresenta l'emersione di una somma non lecita che come tale spiega la pericolosità del soggetto, quale concetto che non appare incompatibile anche con il denaro inteso come profitto. 2. Con riguardo al secondo motivo dedotto, le considerazioni sopra esposte rendono irrilevante la questione di nullità per omessa motivazione e di nullità della intera sentenza in rapporto all'art. 604 cod. proc. pen. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Si tratta di censura che appare superata quanto alla sua non manifesta infondatezza alla luce della decisone, che questo collegio condivide, per cui la misura di sicurezza della libertà vigilata, anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento all'avverbio "sempre", contenuto nell'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l'art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza). (Sez. 3 - , Sentenza n. 15574 del 14/01/2020 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 279007 - 01 5 4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo in assenza di richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in sede di appello. Invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Sez.
3 - n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063 - 02). 5.11 primo motivo proposto nell'interesse di EL AL è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. va premesso che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Cedrangolo). Quanto alla articolazione logica della motivazione, la corte ha valorizzato ai fini della consapevolezza di quanto contenuto nelle casse, rinviando nel dettaglio a quanto sul punto altresì osservato dal primo giudice, il dato congiunto della mancanza di indicazione sulle stesse dalla tipologia del contenuto e della repentina fuga del ricorrente assieme al CO, alla vista della Polizia Giudiziaria che sopravveniva, sorprendendoli nell'atto di scaricare le casse da un autoarticolato. Si tratta di una ricostruzione ragionevole e come tale immune da vizi rilevanti in questa sede, posto il principio per cui, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 6 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Di converso, il ricorrente propone una mera rivalutazione personale dei dati disponibili, come tale delineante un ulteriore profilo di inammissibilità della censura. 5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una contestazione in cui la detenzione è identificata attraverso la compartecipazione in attività di scarico di casse contenenti il TLE, la valutazione dei giudici, che rinviene in tale condotta un'operazione di primaria importanza, tanto più perché effettuata in fretta per evitare la concretizzazione del pericolo di essere scoperti, appare anche essa congrua nonché in linea con il principio secondo il quale in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5 n. 21082 del 13/04/2004 Rv. 229201 - 01). Rispetto a tale quadro giuridico, la critica difensiva tende ad eludere il punto essenziale dell'analisi da svolgere - quale è la condotta contestata e integrante la detenzione - proponendo un'inammissibile ampliamento del quadro fattuale della vicenda come contestato - ancorchè estraneo all'imputazione - in cui "diluire" il contributo del ricorrente;
contributo in ogni caso certamente determinante e significativo nonostante tale operazione concettuale, non potendosi ritenere secondaria la fase che segue le precedenti operazioni citate dal ricorrente. 7 6. Il terzo e quarto motivo, riguardando entrambi il tema delle attenuanti generiche sono tra loro omogenei e impongono una valutazione unitaria. La corte ha valorizzato la gravità della condotta, evidenziandone la connotazione in tal senso derivante dalla partecipazione alla stessa da parte di più persone in funzione dello scarico di una notevole quantità di tabacco di contrabbando. Rispetto a tale coerente motivazione, rileva il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi;
in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. UI Orsi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato CC UI, avv.to Falci Giovanni, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 febbraio 2022 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli Nord del 18 marzo 2021, rideterminando la pena applicata a CO FA CO (sospendendo la stessa pena detentiva), CO CE ON, RE Penale Sent. Sez. 3 Num. 4207 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 AL (sospendendo la stessa pena detentiva) e CC UI, e confermando nel resto la predetta sentenza con la quale gli imputati erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 291 bis comma 1 del DPR n. 43/1973. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della Corte di appello, propongono ricorso CC UI e RE AL, deducendo il primo tre motivi di impugnazione e il secondo quattro motivi di impugnazione. 3. CC UI con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Rappresenta la nullità della sentenza impugnata in ragione del vizio inerente il capo riguardante l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata, siccome con esso la corte di appello avrebbe integrato la motivazione del primo giudice in punto di giustificazione della misura, dallo stesso omessa, in quanto tale ultima circostanza, di mancanza totale della motivazione, avrebbe impedito alla corte stessa di procedere a qualsivoglia integrazione, procedendo piuttosto, come in concreto avvenuto, alla elaborazione ex novo della motivazione. Con pregiudizio per l'imputato in ordine alla possibilità di difendersi nei due gradi di giudizio. Si osserva, in proposito, che il difetto di motivazione sarebbe correlato ad una violazione del principio del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa e la motivazione della sentenza costituirebbe un postulato imprenscindibile per consentire una impugnazione connotata da adeguata specificità. Con la conseguenza che in caso di un difetto di motivazione della prima sentenza, analogamente al caso di sentenza motivata a ma graficamente incomprensibile, il giudice di secondo grado dovrebbe trasmettere gli atti al giudice di primo grado. Con specifico riferimento poi, alla motivazione come "integrata" dalla corte di appello sul punto in questione, si osserva che i giudici di secondo grado avrebbero utilizzato argomenti sui quali la difesa non avrebbe potuto interloquire: in particolare con riferimento al "possesso di una cospicua somma di denaro" valorizzato dai giudici del gravame per giustificare la pericolosità dell'imputato, come tale meritevole della applicazione della misura di sicurezza in discussione. Si aggiunge che tale somma sarebbe stata valutata diversamente dal primo giudice, quale profitto del reato come tale confiscato, che quindi non apparterrebbe all'imputato ma sarebbe il semplice risultato della vendita di sigarette di contrabbando. E dunque sarebbe anche errata la affermazione della mancanza di spiegazione della somma di denaro perché la spiegazione della stessa come profitto del reato sarebbe stata fornita dallo stesso tribunale che ne ha ordinato la confisca. In ogni caso, e questo sarebbe il fulcro della doglianza, 2 emergerebbe la violazione del diritto di difesa attraverso la mancanza del contraddittorio sulla prova: a fronte di una prima sentenza secondo la quale la somma confiscata è profitto del reato, non era possibile dover dimostrare la liceità dei redditi del CC che come tali lo pongono al di fuori dello schema di pericolosità sociale. In tale prospettiva poi, il divieto di introdurre in sede di legittimità questioni di merito renderebbe tale motivazione della corte di appello, definitiva, senza alcun vaglio critico da parte della difesa. Con necessità di annullamento e rinvio al primo giudice almeno in ordine alla misura di sicurezza irrogata. 4. Con il secondo motivo, a fronte della mancata considerazione ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. della mancanza di motivazione quale causa di dichiarazione di nullità con rinvio al primo giudice, si solleva questione di illegittimità costituzionale del comma 5 del predetto articolo per tale mancata previsione. Con violazione degli artt. 2 Cost. che sancisce anche il diritto alla sentenza giusta ovvero immune da errori nella ricostruzione del fatto, 3, 24 Cost. ove sanciscono il diritto di difesa qui inteso nella prospettiva di poter corregge l'errore di decisione, e comprensivo del diritto al contraddittorio che giustifica anche la richiesta di una verifica complessiva della sentenza, 111 comma 6 Cost. in ordine all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, da coniugarsi con l'idea e il principio stesso del controllo della decisione, 27 comma 2 Cost. con riguardo alla presunzione di non colpevolezza quale norma di chiusura del cerchio sulla costituzionalizzazione del principio del controllo di merito, e ancora 11 Cost. da cui è ricavabile il principio del contraddittorio, e 117 Cost. con quest'ultimo articolo quale parametro interposto rispetto all'osservanza dell'art. 6 Cedu, 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 14 n. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Si osserva altresì come l'irragionevolezza dell'art. 604 cod. proc. pen. sarebbe ancor più evidente ove si guardi al diverso settore del diritto amministrativo, rispetto al quale si richiama l'art. 105 comma 1 c p.a., laddove tipizza fattispecie legali cui si ricollega espressamente l'annullamento dell'atto impugnato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e si comprendono in particolare i casi di mancanza di contraddittorio nonché si cita l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, laddove ha statuito che la motivazione radicalmente assente impedisce al giudice dell'impugnazione di integrare la motivazione così mancante, con conseguente obbligo ex art. 105 citato di annullamento con rinvio al giudice di primo grado. 3 5. Con il terzo motivo si solleva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del DPR 43/1973 per essere il giudice di merito privo di potere discrezionale sull'applicazione o meno della misura della libertà vigilata. Si rinvia al riguardo a quanto esposto nei motivi di gravame riproponendo la predetta questione di legittimità costituzionale esclusa dalla corte di appello. 6. Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego delle predette attenuanti in assenza di puntuali risposte rispetto alle osservazioni difensive sul punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente . 7. RE AL con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla invocata assenza di consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto delle scatole che era stato chiamato a scaricare. La corte di appello si sarebbe discostata da quanto disposto con l'articolo 192 comma 3 cod. proc. pen., laddove nel sancire la responsabilità del ricorrente avrebbe ritenuto la dichiarazione a lui favorevole del coimputato quale elemento di rilievo "relativo", riducendolo a circostanza di scarsa rappresentatività a fini probatori. La motivazione sarebbe altresì generica e illogica siccome fonderebbe la responsabilità del ricorrente su elementi suscettibili di dar luogo a differenti ricostruzioni, laddove la difesa avrebbe illustrato i dati che dovrebbero condurre alla assoluzione con trascrizione, al riguardo, in ricorso, di apposito stralcio dell'atto di appello, illustrativo della personalità dell'imputato e della dichiarazione del CC UI secondo il quale il ricorrente non aveva consapevolezza del TLE presente nelle casse, che era stato chiamato a scaricare. 8. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizi di motivazione. Sarebbe generica e contraddittoria l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 114 cod. pen. suindicato, non avendo tenuto la corte conto dell'efficacia marginale della condotta del ricorrente nel quadro generale del percorso complessivo di realizzazione del reato. Tanto che l'imputato sarebbe stato contattato dal CC il giorno precedente allo scarico delle casse. 9. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Sarebbe mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego delle predette attenuanti, in assenza di puntuali risposte rispetto alle osservazioni difensive sul punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente. 4 10. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 62 bis cod. pen. 132 133 cod. pen. In relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancata considerazione della valenza di disagiate condizioni di vita dell'imputato e del comportamento susseguente al reato tenuto dal medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto da CC UI è inammissibile. Il ricorrente non ha eccepito, in sede di gravame, il vizio di carenza di motivazione con riguardo al capo riguardante l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata per cui a fronte della motivazione elaborata dalla corte di appello in ordine alla pericolosità del ricorrente correlata alla somma di denaro posseduta, non è possibile, se non con un motivo che deve ritenersi nuovo, affrontare solo in questa sede il tema inerente la misura in questione. Peraltro è comunque del tutto infondata la censura alla motivazione della corte di appello e fondata sulla differenza tra somma intesa quale profitto confiscato o quale ammontare non giustificato, atteso che la corte rappresenta l'emersione di una somma non lecita che come tale spiega la pericolosità del soggetto, quale concetto che non appare incompatibile anche con il denaro inteso come profitto. 2. Con riguardo al secondo motivo dedotto, le considerazioni sopra esposte rendono irrilevante la questione di nullità per omessa motivazione e di nullità della intera sentenza in rapporto all'art. 604 cod. proc. pen. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Si tratta di censura che appare superata quanto alla sua non manifesta infondatezza alla luce della decisone, che questo collegio condivide, per cui la misura di sicurezza della libertà vigilata, anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento all'avverbio "sempre", contenuto nell'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l'art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza). (Sez. 3 - , Sentenza n. 15574 del 14/01/2020 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 279007 - 01 5 4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo in assenza di richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in sede di appello. Invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Sez.
3 - n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063 - 02). 5.11 primo motivo proposto nell'interesse di EL AL è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. va premesso che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Cedrangolo). Quanto alla articolazione logica della motivazione, la corte ha valorizzato ai fini della consapevolezza di quanto contenuto nelle casse, rinviando nel dettaglio a quanto sul punto altresì osservato dal primo giudice, il dato congiunto della mancanza di indicazione sulle stesse dalla tipologia del contenuto e della repentina fuga del ricorrente assieme al CO, alla vista della Polizia Giudiziaria che sopravveniva, sorprendendoli nell'atto di scaricare le casse da un autoarticolato. Si tratta di una ricostruzione ragionevole e come tale immune da vizi rilevanti in questa sede, posto il principio per cui, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 6 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Di converso, il ricorrente propone una mera rivalutazione personale dei dati disponibili, come tale delineante un ulteriore profilo di inammissibilità della censura. 5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una contestazione in cui la detenzione è identificata attraverso la compartecipazione in attività di scarico di casse contenenti il TLE, la valutazione dei giudici, che rinviene in tale condotta un'operazione di primaria importanza, tanto più perché effettuata in fretta per evitare la concretizzazione del pericolo di essere scoperti, appare anche essa congrua nonché in linea con il principio secondo il quale in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5 n. 21082 del 13/04/2004 Rv. 229201 - 01). Rispetto a tale quadro giuridico, la critica difensiva tende ad eludere il punto essenziale dell'analisi da svolgere - quale è la condotta contestata e integrante la detenzione - proponendo un'inammissibile ampliamento del quadro fattuale della vicenda come contestato - ancorchè estraneo all'imputazione - in cui "diluire" il contributo del ricorrente;
contributo in ogni caso certamente determinante e significativo nonostante tale operazione concettuale, non potendosi ritenere secondaria la fase che segue le precedenti operazioni citate dal ricorrente. 7 6. Il terzo e quarto motivo, riguardando entrambi il tema delle attenuanti generiche sono tra loro omogenei e impongono una valutazione unitaria. La corte ha valorizzato la gravità della condotta, evidenziandone la connotazione in tal senso derivante dalla partecipazione alla stessa da parte di più persone in funzione dello scarico di una notevole quantità di tabacco di contrabbando. Rispetto a tale coerente motivazione, rileva il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi;
in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022