Art. 79.
Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente piu' favorevoli dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679.
Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente piu' favorevoli dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679.