Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, il criterio sussidiario costituito dall'ultimo luogo nel quale si è verificata parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato fa riferimento al contesto unitario della condotta criminosa sicché, nel caso di una pluralità di reati, l'espressione "parte dell'azione" non deve intendersi come frammento del singolo reato, ma va riferita al complesso dell'attività criminosa della quale il reato o i reati facciano parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2008, n. 45364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45364 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1331
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 020980/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO IO, N. IL 24/01/1964;
avverso SENTENZA del 17/04/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Patidi Mario, che si riporta alla memoria scritta insistendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
deposita nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 aprile 2008, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da Di IO IT, riduceva l'entità del risarcimento in favore della parte civile in Euro 5.000,00; confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 497 bis, 56, 640, 648 e 640 c.p. e condannato, ritenuta la continuazione e ridotta.
In pena di un terzo per il rito, alla pena di due anni di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile INPS. La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito escludeva la ricorrenza dei presupposti per ritenere l'ipotesi lieve per il delitto di ricettazione (stante l'importo di cinquemila euro del bonifico) e per concedere le attenuanti generiche (in considerazione dei numerosi precedenti penali). Escludeva infine che potesse configurarsi continuazione fra i fatti per cui è processo e quelli per i quali era stato condannato con sentenza del 2005, stante il notevole divario temporale (sei anni) tra gli episodi criminosi. Meritava invece accoglimento la richiesta di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); - in relazione agli artt. 546, 192 e 16 c.p.p. perché l'eccezione di incompetenza territoriale è stata rigettata solo in forza della supposizione che l'imputato non potesse trovarsi a Napoli all'epoca dei fatti, contrariamente ad ogni criterio logico-giuridico nonostante che i fatti storici ed oggettivi confermavano quanto riferito dall'imputato, dopo aver tralasciato completamente anche il dato teleologico che vede il nesso causale tra il fatto di acquisire documenti e titoli in una città diversa da quella ove gli stessi dovevano essere utilizzati;
- in relazione all'art. 648 c.p. per avere la sentenza impugnata dato rilievo solo all'entità della somma senza mettere tale dato alle circostanze di fatto e le condizioni economiche della persona offesa;
- in relazione all'art. 81 c.p. perché trattandosi di identici reati, il solo dato temporale non può portare ad escludere l'identità del disegno criminoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice in tema di competenza territoriale fin considerazione dell'inapplicabilità anche del criterio della residenza essendo l'imputato senza fissa dimora, sicché si dava rilievo alla circostanza che tutti i reati, diversi dalla ricettazione, sono stati commessi in Roma), si è limitato a far riferimento a non meglio specificati criteri logico - giuridici, a dati di fatto storici e oggettivi nonché ad un ipotetico dato teleologico. Inoltre, in maniera corretta i giudici di merito hanno dato rilievo alla circostanza che tutti i reati, ad eccezione della ricettazione, sono stati con certezza commessi in Roma.
Va confermata la regola ermeneutica secondo la quale il criterio sussidiario costituito dall'ultimo luogo nel quale si è verificata parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato deve essere interpretato nel senso che per reato deve intendersi il contesto unitario della condotta criminosa sicché l'espressione "parte di azione" non deve intendersi come frammento del singolo reato ma va riferito anche al reato o ai reati che dell'attività criminosa più complessa facciano parte (Cass. Sez. 1, 3.10- 11.11.1985 n. 2705).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché correttamente la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per riconoscere la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. tenuto conto dell'importo non trascurabile della somma ricevuta, elemento di per sè assorbente. Peraltro la Corte di appello ha dato conto anche del dato negativo della personalità dell'imputato.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché con esso si sollecita in questa sede una non consentita ed ulteriore valutazione di merito in considerazione dell'identità delle condotte, dato già valutato dalla Corte di appello ma valutato irrilevante a fronte del divario temporale, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile INPS che liquida in Euro 1.514,88, di cui Euro 105,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008