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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2191/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, EL
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14891/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R701298/2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGN 14891/2024 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TK503R701298/2024 periodo di imposta 2018 per recupero IRES ed IVA per l'importo complessivo di € 50.412,89 deducendo il mancato assolvimento dell'onere della prova e la lacunosità della motivazione, non potendo ritenersi legittima la negazione del diritto alla detrazione dell'IVA per la mancata produzione delle copie delle fatture.
L'ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che l'atto impugnato è stato notificato il 27/5/2024 mentre il ricorso introduttivo
è stato notificato il 2/9/2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dall'atto fiscale impugnato.
P.Q.M.
DIchiara l'inammissibilità del ricorso;
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore
IO IN
Il Presidente
TO AP
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, EL
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14891/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R701298/2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGN 14891/2024 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TK503R701298/2024 periodo di imposta 2018 per recupero IRES ed IVA per l'importo complessivo di € 50.412,89 deducendo il mancato assolvimento dell'onere della prova e la lacunosità della motivazione, non potendo ritenersi legittima la negazione del diritto alla detrazione dell'IVA per la mancata produzione delle copie delle fatture.
L'ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che l'atto impugnato è stato notificato il 27/5/2024 mentre il ricorso introduttivo
è stato notificato il 2/9/2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dall'atto fiscale impugnato.
P.Q.M.
DIchiara l'inammissibilità del ricorso;
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore
IO IN
Il Presidente
TO AP