Art. 290.
(Inammissibilita' di ricorso).
Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non e' ammesso ricorso giurisdizionale, ne' ricorso straordinario al Re.
(Inammissibilita' di ricorso).
Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non e' ammesso ricorso giurisdizionale, ne' ricorso straordinario al Re.