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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 31299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31299 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA NI nato a [...] il [...] AP RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale UL BALDI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla sola aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari e dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31299 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. TO SA ed ND IL, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che li aveva ritenuti responsabili dei delitti di tentata estorsione aggravata e di lesioni aggravate loro ascritti ai capi a) e b), ed assolti dalle altre imputazioni di detenzione e porto illegale di armi e tentato omicidio, loro ascritti ai capi c) e d), condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse dell'IL, con unico motivo di impugnazione, è stata prospettata la violazione di legge ed il vizio di motivazione per illogicità, con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato che in relazione alla stessa vicenda con sentenza irrevocabile pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di LT IA e Di NN UI, il GUP del Tribunale di Foggia ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti per mancanza di querela. L'IL ha altresì contestato che possano riconoscersi elementi a conferma della tesi secondo cui egli, invece, avrebbe perseguito un ulteriore interesse personale rispetto alla pretesa economica avanzata dai coimputati nel primo incontro con la persona offesa D'NG, non potendo questo desumersi dal rilievo che vittime dell'aggressione alla quale aveva partecipato il ricorrente erano stati non solo D'NG PE, ma anche il figlio, il fratello e la nuora di questo, pur essendo consapevoli gli aggressori che nessuna legittima pretesa poteva essere avanzata nei confronti di questi. Assume il ricorrente che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata condizionata dalla valorizzazione delle dichiarazioni del coimputato TE non conforme al contenuto dell'interrogatorio di questo, così introducendo un interesse proprio di questo alla riscossione di un "ulteriore somma" della quale non si rinviene traccia agli atti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del SA è stato affidato a quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al tentativo di estorsione, rilevando altresì la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di lesioni, pur avendo escluso il giudice di primo grado che il SA in occasione dell'episodio di cui si tratta avesse detenuto un'arma. Assume il ricorrente che vi sarebbe un'inconciliabilità logica tra la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia e quella pronunciata dalla Corte di appello, atteso che la prima aveva escluso che il secondo incontro con il D'NG - al quale il ricorrente aveva partecipato - "fosse soltanto una spedizione punitiva per il rifiuto opposto dalle vittime la mattina", (pag. 14) ritenendo che le modalità particolarmente violente del secondo incontro "con il D'NG fossero dovute anche ad un interesse personale al fine di ottenere un compenso per se o semplicemente per riaffermare il proprio prestigio criminale, soprattutto per TE, dopo il diniego ricevuto" la mattina, mentre la Corte barese ha 2 affermato che il secondo incontro era consistito in "una spedizione punitiva per il (sol) fatto che i D'NG si erano opposti (a dire del TE, offendendolo) e quindi per chiarire i rapporti di forza....", così presentando i partecipanti al secondo incontro "una propria pretesa "aggiuntiva", se non "esclusiva". La Corte, così, non avrebbe spiegato quale fosse l'intento precipuo che aveva indotto il SA a recarsi dal D'NG insieme ai coimputati, atteso anche che la minaccia rivolta a creare uno stato di coartazione psichica nella persona offesa si era concretizzata già nel primo incontro al quale il SA non aveva partecipato, tanto che gli era anche ignoto al momento del suo intervento. Il fatto di essersi recato insieme agli altri presso il D'NG, ad avviso del ricorrente non sarebbe sufficiente a dimostrare che il proposito estorsivo riconosciuto in sentenza fosse proprio e condiviso anche dal SA, dovendosi ritenere una mera "congettura" l'affermazione secondo cui si sarebbe lì recato per spalleggiare il TE nel momento in cui questo intendeva avanzare una pretesa illecita. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen., pur non essendo emerso la prova del dolo di estorsione, atteso che quella che è stata ritenuta la condotta intimidatoria posta in essere dal coimputato NO con le parole "ci devono dare quello che ci devono", pronunciate nell'incontro al quale aveva partecipato anche l'IL, era priva dei caratteri di veemenza propri dell'intimidazione estorsiva, costituendo al più una mera minaccia in alcun modo sintomatica di una volontà costrittiva. 3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 628 comma 2 n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione per essersi riconosciuta l'aggravante delle più persone riunite omettendo qualsiasi motivazione in relazione alla posizione del SA, nel difetto della necessaria presenza di più persone al momento dell'intimidazione, ad avviso del ricorrente posta in essere la mattina, giacché nell'incontro del pomeriggio, al quale ha partecipato il SA, si sarebbe verificato soltanto una lite tra le parti priva di alcuna vis estorsiva, con successive lesioni ai danni delle persone offese;
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, con requisitoria scritta del 27/3/2025, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata "relativamente alla sola aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari e dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3 2. Sono manifestamente infondate, in particolare, le censure formulate da entrambi i ricorrenti in ordine alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo a) come tentativo di estorsione in concorso e non già esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. A tal proposito, va premesso che non può ravvisarsi alcuna inconciliabilità logica tra la sentenza impugnata e la pronuncia, ormai irrevocabile, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 17/10/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei coimputati IA LT e UI Di NN, in relazione alla medesima imputazione, diversamente qualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Si tratta, infatti, di pronuncia in alcun modo vincolante nel giudizio ordinario a carico degli odierni ricorrenti, in primo luogo perché diversa è la piattaforma probatoria posta a fondamento del giudizio ordinario rispetto a quella posta a fondamento del giudizio abbreviato, ma anche perché i due procedimenti riguardano imputati diversi che hanno partecipato, con ruoli diversi, a distinti momenti nei quali si sono sviluppati i fatti oggetto del capo a) dell'imputazione. Emerge, infatti, dalle sentenze di merito che la mattina del 3/9/2016 IA LT si era presentato nell'autoparco delle persone offese unitamente ai coimputati UI Di NN e NC TE, reclamando il pagamento di un presunto credito nei confronti della persona offesa PE D'NG per 80.000,00 euro, ed invano il LT gli aveva mostrato le ricevute di bonifici effettuati, per dimostrare che il debito era stato pagato, in quanto ne era seguita una discussione all'esito della quale il TE si era rivolto al D'NG ed al figlio di questo, ZO, con frasi minacciose quali "se non cacci i soldi ti sparo", accompagnando anche tale minaccia con il gesto delle mani che simulava l'atto intimidatorio, ripreso anche dalle telecamere del posto, gesto poi ripetuto anche mentre i predetti risalivano in auto per allontanarsi. Nello stesso giorno, poi, il TE era tornato sul posto a bordo di un'autovettura condotta da OD NO, sulla quale erano anche gli odierni ricorrenti TO SA ed ND IL, definiti da entrambe le sentenze di merito, sulla base delle testimonianze acquisite, "soggetti notoriamente inseriti nell'ambito della criminalità locale" In tale occasione il NO aveva riferito alle persone offese che "la situazione non poteva essere sistemata" se non con la consegna del denaro, e ne era nata una violenta colluttazione con la persona offesa ZO D'NG, e suo zio RO D'NG, poco dopo sopraggiunto, entrambi colpiti con pugni e calci fino a riportare lesioni, ed il TE aveva anche esploso colpi d'arma da fuoco. Così ricostruiti dai giudici di merito, in estrema sintesi, i fatti oggetto dell'imputazione, va ribadito che la sentenza pronunziata dal G.u.p. che, all'esito del giudizio abbreviato, ha giudicato le posizioni del LT, che indiscutibilmente aveva avuto rapporti di credito con il D'NG, seppur ad avviso di questo ormai estinti, e del Di NN che lo ha accompagnato sul posto la mattina, non può avere alcuna incidenza vincolante in ordine alla posizione degli odierni ricorrenti che, senza vantare alcun diritto nei confronti del D'NG, sono intervenuti solo 4 successivamente, di supporto all'azione del TE, tornato sul posto senza il preteso creditore, e va ricordato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02); se è vero, peraltro, che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo, deve anche rilevarsi che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo cit., Rv. 280027 - 03). La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base delle testimonianze acquisite e delle riprese delle telecamere sul posto ha portato la Corte di appello a ritenere, senza incorrere in vizio logico alcuno, che l'intervento del SA e dell'IL, presentatisi alle persone offese insieme al Pesanti, non fosse finalizzato (o, quantomeno, non fosse finalizzato esclusivamente) ad offrire un contributo al soddisfacimento della pretesa del LT - peraltro nemmeno presente in quel momento - in relazione ad una questione che si assumeva poter essere "sistemata" solo con la consegna del denaro, ma fosse rivolto anche, se non soprattutto, a riaffermare il prestigio criminale degli intervenuti, soprattutto quello del TE, leso dal diniego ricevuto la mattina precedente, sicché non illogicamente la Corte territoriale ha valorizzato da un lato l'assenza di alcun esplicito riferimento alla pretesa del LT, e dall'altro l'uso di espressione quale "ci devono dare quello che ci devono dare" per lasciare intendere, con l'uso del plurale, un interesse personale al pagamento da parte degli intervenuti (coì pag. 11 della sentenza impugnata, peraltro conformemente alla pag. 18 della sentenza di primo grado) che manifestavano di ritenersi ormai titolari della pretesa ("ci devono dare") del pagamento. Che la somma pretesa, poi, fosse destinata interamente ai soggetti intervenuti nell'occasione (TE, NO, SA ed IL) oppure in parte comunque destinata anche al LT, del resto, non è determinante ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, atteso che, comunque, si tratta di finalità diversa dal soddisfacimento del preteso titolare dell'originario credito. Per mera completezza di esposizione, peraltro, va rilevato che perfino l'eventuale assenza di un interesse patrimoniale personale dei ricorrenti - riconosciuto, invece, non illogicamente dalla sentenza impugnata - non sarebbe sufficiente a qualificare i fatti contestati agli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in quanto anche il solo obiettivo di riscossione di una somma per riaffermare il prestigio criminale del soggetto che invano l'aveva pretesa la mattina precedente è sufficiente ad integrare una finalità ulteriore rispetto al soddisfacimento della pretesa creditoria del LT, come tale idonea a qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. 3. E' inammissibile perché volto ad una mera rilettura dei fatti secondo diverse valutazioni di merito, oltre che manifestamente infondato, anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SA, volto a contestare il riconoscimento dell'aggravante delle più 5 persone riunite con riferimento alla posizione del predetto, nell'asserito difetto della necessaria presenza di questo al momento dell'intimidazione, ad avviso del ricorrente posta in essere la mattina, giacché nell'incontro del pomeriggio, si sarebbe, invece, verificata soltanto una lite tra le parti priva di alcuna vis estorsiva: la ricostruzione dei fatti emergente dal percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito evidenzia, invece, che l'incontro del pomeriggio, caratterizzato dalla presenza di soggetti estranei al preteso rapporto obbligatorio preteso dal LT e ritenuti "notoriamente inseriti nell'ambito della criminalità locale", quali gli odierni ricorrenti - presenza, pertanto, di per sé intimidatoria - benché collegato e conseguenziale all'incontro del mattino, con l'espressione "ci devono dare quello che ci devono", accompagnata dalla successiva aggressione anche a soggetti estranei al preteso rapporto obbligatorio, quali il figlio ed il fratello Di PE D'NG, ha comunque sviluppato una forza intimidatoria ulteriore rispetto a quella già mostrata al mattino, come tale idonea ad integrare il delitto contestato con la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, che richiede soltanto la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657 - 01) 4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse del SA, in quanto il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e circostanze attenuanti è materia propria del giudice di merito, sicché relative statuizioni sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01), ipotesi che certo non ricorre nel caso di specie, laddove la Corte territoriale, senza incorrere in alcuna forma di arbitrarietà o illogicità, ha evidenziato come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia stato giustificato unicamente dal comportamento processuale collaborativo, per il consenso prestato all'acquisizione di atti, elemento ritenuto inidoneo a prevalere sulla gravità della condotta criminosa conseguente anche alle aggravanti contestate. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 L'estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale UL BALDI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla sola aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari e dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31299 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. TO SA ed ND IL, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che li aveva ritenuti responsabili dei delitti di tentata estorsione aggravata e di lesioni aggravate loro ascritti ai capi a) e b), ed assolti dalle altre imputazioni di detenzione e porto illegale di armi e tentato omicidio, loro ascritti ai capi c) e d), condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse dell'IL, con unico motivo di impugnazione, è stata prospettata la violazione di legge ed il vizio di motivazione per illogicità, con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato che in relazione alla stessa vicenda con sentenza irrevocabile pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di LT IA e Di NN UI, il GUP del Tribunale di Foggia ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti per mancanza di querela. L'IL ha altresì contestato che possano riconoscersi elementi a conferma della tesi secondo cui egli, invece, avrebbe perseguito un ulteriore interesse personale rispetto alla pretesa economica avanzata dai coimputati nel primo incontro con la persona offesa D'NG, non potendo questo desumersi dal rilievo che vittime dell'aggressione alla quale aveva partecipato il ricorrente erano stati non solo D'NG PE, ma anche il figlio, il fratello e la nuora di questo, pur essendo consapevoli gli aggressori che nessuna legittima pretesa poteva essere avanzata nei confronti di questi. Assume il ricorrente che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata condizionata dalla valorizzazione delle dichiarazioni del coimputato TE non conforme al contenuto dell'interrogatorio di questo, così introducendo un interesse proprio di questo alla riscossione di un "ulteriore somma" della quale non si rinviene traccia agli atti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del SA è stato affidato a quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al tentativo di estorsione, rilevando altresì la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di lesioni, pur avendo escluso il giudice di primo grado che il SA in occasione dell'episodio di cui si tratta avesse detenuto un'arma. Assume il ricorrente che vi sarebbe un'inconciliabilità logica tra la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia e quella pronunciata dalla Corte di appello, atteso che la prima aveva escluso che il secondo incontro con il D'NG - al quale il ricorrente aveva partecipato - "fosse soltanto una spedizione punitiva per il rifiuto opposto dalle vittime la mattina", (pag. 14) ritenendo che le modalità particolarmente violente del secondo incontro "con il D'NG fossero dovute anche ad un interesse personale al fine di ottenere un compenso per se o semplicemente per riaffermare il proprio prestigio criminale, soprattutto per TE, dopo il diniego ricevuto" la mattina, mentre la Corte barese ha 2 affermato che il secondo incontro era consistito in "una spedizione punitiva per il (sol) fatto che i D'NG si erano opposti (a dire del TE, offendendolo) e quindi per chiarire i rapporti di forza....", così presentando i partecipanti al secondo incontro "una propria pretesa "aggiuntiva", se non "esclusiva". La Corte, così, non avrebbe spiegato quale fosse l'intento precipuo che aveva indotto il SA a recarsi dal D'NG insieme ai coimputati, atteso anche che la minaccia rivolta a creare uno stato di coartazione psichica nella persona offesa si era concretizzata già nel primo incontro al quale il SA non aveva partecipato, tanto che gli era anche ignoto al momento del suo intervento. Il fatto di essersi recato insieme agli altri presso il D'NG, ad avviso del ricorrente non sarebbe sufficiente a dimostrare che il proposito estorsivo riconosciuto in sentenza fosse proprio e condiviso anche dal SA, dovendosi ritenere una mera "congettura" l'affermazione secondo cui si sarebbe lì recato per spalleggiare il TE nel momento in cui questo intendeva avanzare una pretesa illecita. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen., pur non essendo emerso la prova del dolo di estorsione, atteso che quella che è stata ritenuta la condotta intimidatoria posta in essere dal coimputato NO con le parole "ci devono dare quello che ci devono", pronunciate nell'incontro al quale aveva partecipato anche l'IL, era priva dei caratteri di veemenza propri dell'intimidazione estorsiva, costituendo al più una mera minaccia in alcun modo sintomatica di una volontà costrittiva. 3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 628 comma 2 n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione per essersi riconosciuta l'aggravante delle più persone riunite omettendo qualsiasi motivazione in relazione alla posizione del SA, nel difetto della necessaria presenza di più persone al momento dell'intimidazione, ad avviso del ricorrente posta in essere la mattina, giacché nell'incontro del pomeriggio, al quale ha partecipato il SA, si sarebbe verificato soltanto una lite tra le parti priva di alcuna vis estorsiva, con successive lesioni ai danni delle persone offese;
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, con requisitoria scritta del 27/3/2025, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata "relativamente alla sola aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari e dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3 2. Sono manifestamente infondate, in particolare, le censure formulate da entrambi i ricorrenti in ordine alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo a) come tentativo di estorsione in concorso e non già esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. A tal proposito, va premesso che non può ravvisarsi alcuna inconciliabilità logica tra la sentenza impugnata e la pronuncia, ormai irrevocabile, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 17/10/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei coimputati IA LT e UI Di NN, in relazione alla medesima imputazione, diversamente qualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Si tratta, infatti, di pronuncia in alcun modo vincolante nel giudizio ordinario a carico degli odierni ricorrenti, in primo luogo perché diversa è la piattaforma probatoria posta a fondamento del giudizio ordinario rispetto a quella posta a fondamento del giudizio abbreviato, ma anche perché i due procedimenti riguardano imputati diversi che hanno partecipato, con ruoli diversi, a distinti momenti nei quali si sono sviluppati i fatti oggetto del capo a) dell'imputazione. Emerge, infatti, dalle sentenze di merito che la mattina del 3/9/2016 IA LT si era presentato nell'autoparco delle persone offese unitamente ai coimputati UI Di NN e NC TE, reclamando il pagamento di un presunto credito nei confronti della persona offesa PE D'NG per 80.000,00 euro, ed invano il LT gli aveva mostrato le ricevute di bonifici effettuati, per dimostrare che il debito era stato pagato, in quanto ne era seguita una discussione all'esito della quale il TE si era rivolto al D'NG ed al figlio di questo, ZO, con frasi minacciose quali "se non cacci i soldi ti sparo", accompagnando anche tale minaccia con il gesto delle mani che simulava l'atto intimidatorio, ripreso anche dalle telecamere del posto, gesto poi ripetuto anche mentre i predetti risalivano in auto per allontanarsi. Nello stesso giorno, poi, il TE era tornato sul posto a bordo di un'autovettura condotta da OD NO, sulla quale erano anche gli odierni ricorrenti TO SA ed ND IL, definiti da entrambe le sentenze di merito, sulla base delle testimonianze acquisite, "soggetti notoriamente inseriti nell'ambito della criminalità locale" In tale occasione il NO aveva riferito alle persone offese che "la situazione non poteva essere sistemata" se non con la consegna del denaro, e ne era nata una violenta colluttazione con la persona offesa ZO D'NG, e suo zio RO D'NG, poco dopo sopraggiunto, entrambi colpiti con pugni e calci fino a riportare lesioni, ed il TE aveva anche esploso colpi d'arma da fuoco. Così ricostruiti dai giudici di merito, in estrema sintesi, i fatti oggetto dell'imputazione, va ribadito che la sentenza pronunziata dal G.u.p. che, all'esito del giudizio abbreviato, ha giudicato le posizioni del LT, che indiscutibilmente aveva avuto rapporti di credito con il D'NG, seppur ad avviso di questo ormai estinti, e del Di NN che lo ha accompagnato sul posto la mattina, non può avere alcuna incidenza vincolante in ordine alla posizione degli odierni ricorrenti che, senza vantare alcun diritto nei confronti del D'NG, sono intervenuti solo 4 successivamente, di supporto all'azione del TE, tornato sul posto senza il preteso creditore, e va ricordato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02); se è vero, peraltro, che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo, deve anche rilevarsi che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo cit., Rv. 280027 - 03). La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base delle testimonianze acquisite e delle riprese delle telecamere sul posto ha portato la Corte di appello a ritenere, senza incorrere in vizio logico alcuno, che l'intervento del SA e dell'IL, presentatisi alle persone offese insieme al Pesanti, non fosse finalizzato (o, quantomeno, non fosse finalizzato esclusivamente) ad offrire un contributo al soddisfacimento della pretesa del LT - peraltro nemmeno presente in quel momento - in relazione ad una questione che si assumeva poter essere "sistemata" solo con la consegna del denaro, ma fosse rivolto anche, se non soprattutto, a riaffermare il prestigio criminale degli intervenuti, soprattutto quello del TE, leso dal diniego ricevuto la mattina precedente, sicché non illogicamente la Corte territoriale ha valorizzato da un lato l'assenza di alcun esplicito riferimento alla pretesa del LT, e dall'altro l'uso di espressione quale "ci devono dare quello che ci devono dare" per lasciare intendere, con l'uso del plurale, un interesse personale al pagamento da parte degli intervenuti (coì pag. 11 della sentenza impugnata, peraltro conformemente alla pag. 18 della sentenza di primo grado) che manifestavano di ritenersi ormai titolari della pretesa ("ci devono dare") del pagamento. Che la somma pretesa, poi, fosse destinata interamente ai soggetti intervenuti nell'occasione (TE, NO, SA ed IL) oppure in parte comunque destinata anche al LT, del resto, non è determinante ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, atteso che, comunque, si tratta di finalità diversa dal soddisfacimento del preteso titolare dell'originario credito. Per mera completezza di esposizione, peraltro, va rilevato che perfino l'eventuale assenza di un interesse patrimoniale personale dei ricorrenti - riconosciuto, invece, non illogicamente dalla sentenza impugnata - non sarebbe sufficiente a qualificare i fatti contestati agli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in quanto anche il solo obiettivo di riscossione di una somma per riaffermare il prestigio criminale del soggetto che invano l'aveva pretesa la mattina precedente è sufficiente ad integrare una finalità ulteriore rispetto al soddisfacimento della pretesa creditoria del LT, come tale idonea a qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. 3. E' inammissibile perché volto ad una mera rilettura dei fatti secondo diverse valutazioni di merito, oltre che manifestamente infondato, anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SA, volto a contestare il riconoscimento dell'aggravante delle più 5 persone riunite con riferimento alla posizione del predetto, nell'asserito difetto della necessaria presenza di questo al momento dell'intimidazione, ad avviso del ricorrente posta in essere la mattina, giacché nell'incontro del pomeriggio, si sarebbe, invece, verificata soltanto una lite tra le parti priva di alcuna vis estorsiva: la ricostruzione dei fatti emergente dal percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito evidenzia, invece, che l'incontro del pomeriggio, caratterizzato dalla presenza di soggetti estranei al preteso rapporto obbligatorio preteso dal LT e ritenuti "notoriamente inseriti nell'ambito della criminalità locale", quali gli odierni ricorrenti - presenza, pertanto, di per sé intimidatoria - benché collegato e conseguenziale all'incontro del mattino, con l'espressione "ci devono dare quello che ci devono", accompagnata dalla successiva aggressione anche a soggetti estranei al preteso rapporto obbligatorio, quali il figlio ed il fratello Di PE D'NG, ha comunque sviluppato una forza intimidatoria ulteriore rispetto a quella già mostrata al mattino, come tale idonea ad integrare il delitto contestato con la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, che richiede soltanto la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657 - 01) 4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse del SA, in quanto il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e circostanze attenuanti è materia propria del giudice di merito, sicché relative statuizioni sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01), ipotesi che certo non ricorre nel caso di specie, laddove la Corte territoriale, senza incorrere in alcuna forma di arbitrarietà o illogicità, ha evidenziato come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia stato giustificato unicamente dal comportamento processuale collaborativo, per il consenso prestato all'acquisizione di atti, elemento ritenuto inidoneo a prevalere sulla gravità della condotta criminosa conseguente anche alle aggravanti contestate. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 L'estensore La Presidente