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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ASTEGIANO GIANCARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso in data 26 novembre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025, di complessivi € 8.64,69, in relazione alla cartella di pagamento n. Numero_1, per ICI, anno 2009-2010-2011, per l'importo di € 6.682,01.
La ricorrente ha evidenziato che l'atto sarebbe illegittimo perché le somme oggetto della richiesta sarebbero prescritte, in assenza di qualsivoglia precedente notificazione di altri e comunque sarebbero relative ad ICI pretesa dal Comune di Luogo_1, luogo nel quale la ricorrente non avrebbe la proprietà di alcun immobile.
La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte la preventiva sospensione dell'atto impugnato e nel merito di “1. Accertare e Dichiarare illegittimo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed improduttivo di giuridici effetti Avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025, di complessivi €8.64,69, relativamente alla cartella di pagamento n. Numero_1, per ICI, anno 2009-2010-2011, per l'importo di €6.682,01, perché il presunto credito non è dovuto, per i motivi spiegati nel ricorso;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipate le prime e non riscosso i secondi”.
2. Con memoria in data 27 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese della ricorrente. Ha sostenuto che, in precedenza era stata notificata cartella di pagamento impugnata dinanzi alla Corte di Cuneo che si era dichiarata incompetente e che la ricorrente non aveva riassunto il giudizio, rendendo definitivo il credito portato dalla cartella. Ha contestato la fondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo alla Corte “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la violazione di quanto disposto dalla variazione dell'art. 14 comma 6 bis ad opera del D.Lgs. 220/2023, per mancata integrazione del contradditorio di controparte degli Enti impositori. Pertanto, si richiede la chiamata in giudizio del Comune di Luogo_1; nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione”.
3. All'udienza del 29 gennaio 2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, nessuno è comparso e la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'immediata decisione nel merito del giudizio ed ha reso la decisione nei termini risultanti dal dispositivo.
4. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025 relativo ad un preteso credito vantato dal Comune di Luogo_1 (RC) in conseguenza dell'asserito mancato pagamento dell'imposta ICI relativa ad immobili siti in Luogo_1.
Con sentenza n. 44 in data 3 marzo 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Peraltro, la contribuente non ha contestato solo il provvedimento del concessionario ma ha esteso la domanda all'accertamento dell'intervenuta decadenza o prescrizione della originaria pretesa tributaria e, quindi, a maggior ragione la competenza territoriale è radicata nella circoscrizione nella quale ha sede l'Ente impositore. Il giudizio dovrà essere riassunto nel termine indicato in dispositivo dinanzi al giudice competente il quale provvederà anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, assegnando alla ricorrente il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio. Nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ASTEGIANO GIANCARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720259005116549000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso in data 26 novembre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025, di complessivi € 8.64,69, in relazione alla cartella di pagamento n. Numero_1, per ICI, anno 2009-2010-2011, per l'importo di € 6.682,01.
La ricorrente ha evidenziato che l'atto sarebbe illegittimo perché le somme oggetto della richiesta sarebbero prescritte, in assenza di qualsivoglia precedente notificazione di altri e comunque sarebbero relative ad ICI pretesa dal Comune di Luogo_1, luogo nel quale la ricorrente non avrebbe la proprietà di alcun immobile.
La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte la preventiva sospensione dell'atto impugnato e nel merito di “1. Accertare e Dichiarare illegittimo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed improduttivo di giuridici effetti Avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025, di complessivi €8.64,69, relativamente alla cartella di pagamento n. Numero_1, per ICI, anno 2009-2010-2011, per l'importo di €6.682,01, perché il presunto credito non è dovuto, per i motivi spiegati nel ricorso;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipate le prime e non riscosso i secondi”.
2. Con memoria in data 27 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese della ricorrente. Ha sostenuto che, in precedenza era stata notificata cartella di pagamento impugnata dinanzi alla Corte di Cuneo che si era dichiarata incompetente e che la ricorrente non aveva riassunto il giudizio, rendendo definitivo il credito portato dalla cartella. Ha contestato la fondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo alla Corte “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la violazione di quanto disposto dalla variazione dell'art. 14 comma 6 bis ad opera del D.Lgs. 220/2023, per mancata integrazione del contradditorio di controparte degli Enti impositori. Pertanto, si richiede la chiamata in giudizio del Comune di Luogo_1; nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione”.
3. All'udienza del 29 gennaio 2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, nessuno è comparso e la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'immediata decisione nel merito del giudizio ed ha reso la decisione nei termini risultanti dal dispositivo.
4. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 03720259005116549000, notificato in data 17.10.2025 relativo ad un preteso credito vantato dal Comune di Luogo_1 (RC) in conseguenza dell'asserito mancato pagamento dell'imposta ICI relativa ad immobili siti in Luogo_1.
Con sentenza n. 44 in data 3 marzo 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Peraltro, la contribuente non ha contestato solo il provvedimento del concessionario ma ha esteso la domanda all'accertamento dell'intervenuta decadenza o prescrizione della originaria pretesa tributaria e, quindi, a maggior ragione la competenza territoriale è radicata nella circoscrizione nella quale ha sede l'Ente impositore. Il giudizio dovrà essere riassunto nel termine indicato in dispositivo dinanzi al giudice competente il quale provvederà anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, assegnando alla ricorrente il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio. Nulla per le spese.