TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8453/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
lavoratore socialmente utile;
reiterazione rapporti;
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to PAPOTTO SEBASTIANO,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_6
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo
Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA
, Controparte_7 con il Patrocinio dell'Avv.to IACHELLI LILIANA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA MESSINA, 829 C/O UFFICIO LEGALE AZ. OSP.
[...]
[...]
, con il Patrocinio dell'Avv.to Parte_2
LUZI MARCO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____ TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di stabilizzazione, avendo la difesa della parte ricorrente rappresentato che la stessa è “stata assunta in data 21.12 2021 dall' resistente CP_7
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di ausiliaria specializzata e che pertanto” è “intervenuta la cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda di stabilizzazione” (v. ricorso, pag. 37).
Il giudizio risulta invece proseguito con riguardo alla domanda risarcitoria, così come formulato in sede di conclusioni: “Condannare, inoltre, le parti convenute al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla OR , derivanti Pt_1
dall'illegittima reiterazione di contratti a termine e comprensivi non solo delle differenze retributive di cui infra, per complessive € 103.111,36, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre prestazioni contributive e
previdenziali, assegni familiari ed oltre quanto dovuto in base al CCNL di categoria e
alle leggi vigenti in materia, ma anche degli ulteriori danni variamente definiti che il giudice riterrà configurabili nel caso de quo”.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente, come riferisce in ricorso, è stata avviata al progetto L.S.U. (lavori socialmente utili), previsto dalla Circolare assessoriale n. 331/1999 della Regione
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sicilia, a seguito di apposita sottoscrizione della domanda di partecipazione presso l'ufficio di collocamento al lavoro di Catania.
In data 3.1.1999, riferisce la ricorrente, veniva assegnata a svolgere attività socialmente utili (L.S.U.) presso l'Associazione di Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”
sita in Catania, Via Federico De Roberto n. 11, con la qualifica di Ausiliaria, assistenza domiciliare degli anziani malati presso la loro abitazione.
La suddetta attività lavorativa veniva prestata dall'odierna ricorrente dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (4 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì, per un complessivo monte ore settimanale pari a 20, con uno stipendio mensile pari a £ 800.000 circa.
Successivamente, mediante raccomandata del 4.4.2008, indirizzata al Presidente dell'Associazione di Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”, l'odierna attrice, per motivi di famiglia, chiedeva di essere trasferita presso l' Controparte_7
di Catania in qualità di L.S.U..
[...]
A seguito della predetta richiesta di trasferimento, in data 23.06.2008, veniva conclusa un'apposita “convenzione per il trasferimento di lavoratore da impegnare in attività socialmente utili” tra l' e l'Associazione di Controparte_7
Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”.
Mediante la sopra citata convenzione veniva stabilito che Parte_1
venisse trasferita presso l' che si impegna ad utilizzare Controparte_7
il predetto soggetto in attività socialmente utili. Il predetto sarà impegnato a supporto delle attività istituzionali dell'Ente”.
Le mansioni che la ricorrente allega di aver svolto sono del tutto compatibili e coerenti con la convenzione stipulata, ai fini dell'assegnazione presso l'azienda ospedaliera, e con la stessa causa sottesa al servizio prestato dalla ricorrente, quale lavoratrice socialmente utile con compiti di ausiliaria nel settore sanitario.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
La ricorrente, invero, allega di aver svolto i compiti di ausiliaria del reparto di medicina di urgenza, eseguendo i seguenti compiti: pulizia dei reparti, trasporto dei prelievi o di documenti, trasporto dei malati dalle stanze ai veri ambulatori per accertamenti.
Ha precisato inoltre che “In data 13.08.2015, a seguito di una caduta all'interno di un
autobus della linea urbana, utilizzato dall'attrice per recarsi presso il posto di lavoro, la stessa subiva importanti lesioni consistenti in “Politrauma. Frattura vertebrale.
Frattura della limitante somatica di L3”, così come accertate dall' Controparte_8
.
[...]
A tal fine si deposita relazione di consulenza medico legale effettuata dal Dott. Per_1
in data 02.02.2016 (DOC. n. 7).
[...]
A seguito del predetto infortunio, l'attrice continua a svolgere le medesime mansioni
sopra meglio specificate, ad eccezione del trasporto dei pazienti dalle stanze ai vari
reparti, il quale è ormai reso impossibile dalla limitata capacità fisica della , Pt_1
diminuita a causa del detto infortunio, inoltre, la stessa, in aggiunta alle precedenti
mansioni, aiuta la caposala, OR , a sistemare le cartelle cliniche in Parte_3
archivio e a dare assistenza ai degenti presenti nei reparti”.
In sede di memorie la ricorrente (riportate alle pagine 13-14 del ricorso odierno), non senza contraddizioni, deduce l'estraneità delle mansioni al progetto originario (“Nel caso in esame, occorre rilevare che l'estraneità al progetto delle mansioni svolte dalla ricorrente, quale ausiliaria presso il reparto di medicina d'urgenza”), di cui però nulla riferisce in concreto, oppure l'assenza di progetto (“Pertanto, l'assenza di un progetto,
l'attività continuativa per più di dieci anni, le predette mansioni svolte, sono tutti
elementi che determinano lo svolgimento di un rapporto di lavoro avente i tratti della subordinazione di fatto”).
Ciò posto, in disparte la genericità delle deduzioni relative al progetto e alle eventuali devianze dallo stesso, va osservato quanto segue.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le mansioni ed i compiti svolti dalla ricorrente, come dalla stessa allegati, appaiono del tutto coerenti con le finalità della convenzione stipulata per consentire il chiesto trasferimento presso l'azienda ospedaliera e, del resto, con gli stessi obiettivi del lavoro socialmente utile, traducendosi in compiti di ausilio per le finalità istituzionali dell'ente,
nel settore sanitario, con evidente impatto sociale.
Trattasi di compiti coerenti anche con le iniziali mansioni assegnate alla ricorrente, in sede di primo inserimento al lavoro socialmente utile.
Ed invero, l'iniziale occupazione della ricorrente all'interno dell'associazione
“A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.” era quella di Ausiliaria, per assistenza domiciliare degli anziani malati presso la loro abitazione.
I compiti svolti presso l'azienda ospedaliera, pertanto, sono del tutto in linea con quelli originariamente concepiti per l'inserimento della ricorrente nei piani del lavoro socialmente utile, quali quelli di supporto nel settore sanitario ed assistenziale.
La mera circostanza che tale ruolo possa coincidere con i fini istituzionali dell'ente è,
nel caso di specie, irrilevante e non sufficiente per poter giustificare la qualificazione del rapporto come subordinato, in difetto di ulteriori elementi, dato che l'azienda utilizzatrice è un'azienda ospedaliera, che svolge funzioni con evidente rilevanza sociale, sanitaria ed assistenziale, e che la ricorrente si è limitata a svolgere compiti di ausiliaria, come originariamente previsto.
Inoltre, proprio sul tema (utilizzo da parte di enti pubblici di lavoratori socialmente utili per fini istituzionali dell'ente), si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'utilizzo diretto per incombenze proprie dell'ente pubblico utilizzatore non integra una concreta deviazione dalla prestazione relativa al progetto attuativo della finalità assistenziale (Cassazione civile sez. lav., 26/03/2025, (ud.
21/02/2025, dep. 26/03/2025), n.7994), e ciò richiamando la pregressa giurisprudenza,
tra la quale quella espressa con la sentenza n. 25672 del 2017.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso di specie, del resto, non emerge alcun tentativo dell'ente utilizzatore di deviare l'impiego della lavoratrice dallo schema causale posto a base della convenzione che ne ha consentito il trasferimento, né, come già detto, dalle finalità socio-assistenziali sottese al rapporto di lavoro socialmente utile o alla pianificazione originaria, che già
prevedeva, come visto, compiti di ausiliaria.
La circostanza che la lavoratrice possa aver svolto compiti analoghi a quelli dei lavoratori subordinati non è quindi determinante, dovendo il lavoratore socialmente utile comunque prestare un'attività lavorativa all'interno dell'ente cui è assegnato, e potendo questa anche coincidere anche con alcune delle attività che potrebbero essere svolte – astrattamente - anche da lavoratori subordinati.
I compiti svolti ed allegati sono del resto del tutto elementari, né le diverse proroghe del rapporto, intervenute nel tempo, ed al fine di consentire il mantenimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili, possono di per sé essere sufficienti per ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Può dunque ribadirsi nel caso di specie il principio secondo il quale l'occupazione in lavori socialmente utili integra “un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di
diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la
prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567).
La Corte ha da ultimo ribadito che “Sul punto va rammentato che (cfr. Cass. n.
5896/2020) l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un
rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del
1997, poi riprodotto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali
lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un
rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione
pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o
di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n.
2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018). Tale disciplina
regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per
sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di
lavoro al progetto. Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una
radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolato
dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248
del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596
del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017)” (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2025, n.19257).
Alla luce di quanto premesso, apparendo legittima l'utilizzazione della lavoratrice socialmente utile, non può essere riconosciuto alcun danno risarcibile, non vertendosi nella ipotesi in scrutinio in materia di reiterazione di contratti a termine di rapporti di lavoro subordinato, e dunque non potendosi neppure applicare tout court la attinente disciplina comunitaria e ciò che ne consegue in termini di risarcimento danno.
Il ricorso va dunque rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese possono essere compensate in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di stabilizzazione;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 17/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 7
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8453/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
lavoratore socialmente utile;
reiterazione rapporti;
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to PAPOTTO SEBASTIANO,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_6
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo
Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA
, Controparte_7 con il Patrocinio dell'Avv.to IACHELLI LILIANA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA MESSINA, 829 C/O UFFICIO LEGALE AZ. OSP.
[...]
[...]
, con il Patrocinio dell'Avv.to Parte_2
LUZI MARCO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____ TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di stabilizzazione, avendo la difesa della parte ricorrente rappresentato che la stessa è “stata assunta in data 21.12 2021 dall' resistente CP_7
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di ausiliaria specializzata e che pertanto” è “intervenuta la cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda di stabilizzazione” (v. ricorso, pag. 37).
Il giudizio risulta invece proseguito con riguardo alla domanda risarcitoria, così come formulato in sede di conclusioni: “Condannare, inoltre, le parti convenute al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla OR , derivanti Pt_1
dall'illegittima reiterazione di contratti a termine e comprensivi non solo delle differenze retributive di cui infra, per complessive € 103.111,36, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre prestazioni contributive e
previdenziali, assegni familiari ed oltre quanto dovuto in base al CCNL di categoria e
alle leggi vigenti in materia, ma anche degli ulteriori danni variamente definiti che il giudice riterrà configurabili nel caso de quo”.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente, come riferisce in ricorso, è stata avviata al progetto L.S.U. (lavori socialmente utili), previsto dalla Circolare assessoriale n. 331/1999 della Regione
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sicilia, a seguito di apposita sottoscrizione della domanda di partecipazione presso l'ufficio di collocamento al lavoro di Catania.
In data 3.1.1999, riferisce la ricorrente, veniva assegnata a svolgere attività socialmente utili (L.S.U.) presso l'Associazione di Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”
sita in Catania, Via Federico De Roberto n. 11, con la qualifica di Ausiliaria, assistenza domiciliare degli anziani malati presso la loro abitazione.
La suddetta attività lavorativa veniva prestata dall'odierna ricorrente dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (4 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì, per un complessivo monte ore settimanale pari a 20, con uno stipendio mensile pari a £ 800.000 circa.
Successivamente, mediante raccomandata del 4.4.2008, indirizzata al Presidente dell'Associazione di Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”, l'odierna attrice, per motivi di famiglia, chiedeva di essere trasferita presso l' Controparte_7
di Catania in qualità di L.S.U..
[...]
A seguito della predetta richiesta di trasferimento, in data 23.06.2008, veniva conclusa un'apposita “convenzione per il trasferimento di lavoratore da impegnare in attività socialmente utili” tra l' e l'Associazione di Controparte_7
Promozioni Sociali “A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.”.
Mediante la sopra citata convenzione veniva stabilito che Parte_1
venisse trasferita presso l' che si impegna ad utilizzare Controparte_7
il predetto soggetto in attività socialmente utili. Il predetto sarà impegnato a supporto delle attività istituzionali dell'Ente”.
Le mansioni che la ricorrente allega di aver svolto sono del tutto compatibili e coerenti con la convenzione stipulata, ai fini dell'assegnazione presso l'azienda ospedaliera, e con la stessa causa sottesa al servizio prestato dalla ricorrente, quale lavoratrice socialmente utile con compiti di ausiliaria nel settore sanitario.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
La ricorrente, invero, allega di aver svolto i compiti di ausiliaria del reparto di medicina di urgenza, eseguendo i seguenti compiti: pulizia dei reparti, trasporto dei prelievi o di documenti, trasporto dei malati dalle stanze ai veri ambulatori per accertamenti.
Ha precisato inoltre che “In data 13.08.2015, a seguito di una caduta all'interno di un
autobus della linea urbana, utilizzato dall'attrice per recarsi presso il posto di lavoro, la stessa subiva importanti lesioni consistenti in “Politrauma. Frattura vertebrale.
Frattura della limitante somatica di L3”, così come accertate dall' Controparte_8
.
[...]
A tal fine si deposita relazione di consulenza medico legale effettuata dal Dott. Per_1
in data 02.02.2016 (DOC. n. 7).
[...]
A seguito del predetto infortunio, l'attrice continua a svolgere le medesime mansioni
sopra meglio specificate, ad eccezione del trasporto dei pazienti dalle stanze ai vari
reparti, il quale è ormai reso impossibile dalla limitata capacità fisica della , Pt_1
diminuita a causa del detto infortunio, inoltre, la stessa, in aggiunta alle precedenti
mansioni, aiuta la caposala, OR , a sistemare le cartelle cliniche in Parte_3
archivio e a dare assistenza ai degenti presenti nei reparti”.
In sede di memorie la ricorrente (riportate alle pagine 13-14 del ricorso odierno), non senza contraddizioni, deduce l'estraneità delle mansioni al progetto originario (“Nel caso in esame, occorre rilevare che l'estraneità al progetto delle mansioni svolte dalla ricorrente, quale ausiliaria presso il reparto di medicina d'urgenza”), di cui però nulla riferisce in concreto, oppure l'assenza di progetto (“Pertanto, l'assenza di un progetto,
l'attività continuativa per più di dieci anni, le predette mansioni svolte, sono tutti
elementi che determinano lo svolgimento di un rapporto di lavoro avente i tratti della subordinazione di fatto”).
Ciò posto, in disparte la genericità delle deduzioni relative al progetto e alle eventuali devianze dallo stesso, va osservato quanto segue.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le mansioni ed i compiti svolti dalla ricorrente, come dalla stessa allegati, appaiono del tutto coerenti con le finalità della convenzione stipulata per consentire il chiesto trasferimento presso l'azienda ospedaliera e, del resto, con gli stessi obiettivi del lavoro socialmente utile, traducendosi in compiti di ausilio per le finalità istituzionali dell'ente,
nel settore sanitario, con evidente impatto sociale.
Trattasi di compiti coerenti anche con le iniziali mansioni assegnate alla ricorrente, in sede di primo inserimento al lavoro socialmente utile.
Ed invero, l'iniziale occupazione della ricorrente all'interno dell'associazione
“A.R.S.F.O.R.M. – C.S.V.” era quella di Ausiliaria, per assistenza domiciliare degli anziani malati presso la loro abitazione.
I compiti svolti presso l'azienda ospedaliera, pertanto, sono del tutto in linea con quelli originariamente concepiti per l'inserimento della ricorrente nei piani del lavoro socialmente utile, quali quelli di supporto nel settore sanitario ed assistenziale.
La mera circostanza che tale ruolo possa coincidere con i fini istituzionali dell'ente è,
nel caso di specie, irrilevante e non sufficiente per poter giustificare la qualificazione del rapporto come subordinato, in difetto di ulteriori elementi, dato che l'azienda utilizzatrice è un'azienda ospedaliera, che svolge funzioni con evidente rilevanza sociale, sanitaria ed assistenziale, e che la ricorrente si è limitata a svolgere compiti di ausiliaria, come originariamente previsto.
Inoltre, proprio sul tema (utilizzo da parte di enti pubblici di lavoratori socialmente utili per fini istituzionali dell'ente), si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'utilizzo diretto per incombenze proprie dell'ente pubblico utilizzatore non integra una concreta deviazione dalla prestazione relativa al progetto attuativo della finalità assistenziale (Cassazione civile sez. lav., 26/03/2025, (ud.
21/02/2025, dep. 26/03/2025), n.7994), e ciò richiamando la pregressa giurisprudenza,
tra la quale quella espressa con la sentenza n. 25672 del 2017.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso di specie, del resto, non emerge alcun tentativo dell'ente utilizzatore di deviare l'impiego della lavoratrice dallo schema causale posto a base della convenzione che ne ha consentito il trasferimento, né, come già detto, dalle finalità socio-assistenziali sottese al rapporto di lavoro socialmente utile o alla pianificazione originaria, che già
prevedeva, come visto, compiti di ausiliaria.
La circostanza che la lavoratrice possa aver svolto compiti analoghi a quelli dei lavoratori subordinati non è quindi determinante, dovendo il lavoratore socialmente utile comunque prestare un'attività lavorativa all'interno dell'ente cui è assegnato, e potendo questa anche coincidere anche con alcune delle attività che potrebbero essere svolte – astrattamente - anche da lavoratori subordinati.
I compiti svolti ed allegati sono del resto del tutto elementari, né le diverse proroghe del rapporto, intervenute nel tempo, ed al fine di consentire il mantenimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili, possono di per sé essere sufficienti per ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Può dunque ribadirsi nel caso di specie il principio secondo il quale l'occupazione in lavori socialmente utili integra “un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di
diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la
prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567).
La Corte ha da ultimo ribadito che “Sul punto va rammentato che (cfr. Cass. n.
5896/2020) l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un
rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del
1997, poi riprodotto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali
lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un
rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione
pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o
di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n.
2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018). Tale disciplina
regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per
sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di
lavoro al progetto. Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una
radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolato
dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248
del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596
del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017)” (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2025, n.19257).
Alla luce di quanto premesso, apparendo legittima l'utilizzazione della lavoratrice socialmente utile, non può essere riconosciuto alcun danno risarcibile, non vertendosi nella ipotesi in scrutinio in materia di reiterazione di contratti a termine di rapporti di lavoro subordinato, e dunque non potendosi neppure applicare tout court la attinente disciplina comunitaria e ciò che ne consegue in termini di risarcimento danno.
Il ricorso va dunque rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese possono essere compensate in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di stabilizzazione;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 17/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 7