Art. 8.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.