Versione
17 marzo 1953
17 marzo 1953
Art. 8.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 16/10/2017, n. 10380Provvedimento: […] che tale disciplina regolamentare deriva dall'articolo 8 della legge numero 60 del 1953, laddove prevede che gli accertamenti e l'istruttoria sull'incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della giunta delle elezioni della camera dei deputati o del Senato, che investita del caso dalla presidenza della rispettiva assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore, che non abbia ottemperato a quanto disposto dell'articolo 7, che è appunto quello che ricorda come i membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna dell'incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare;Leggi di più...
- legge n. 60/1953·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- competenza della Giunta per le elezioni del Senato·
- spese compensate·
- regime di incompatibilità parlamentare·
- annullamento provvedimento ministeriale·
- misure cautelari monocratiche·
- incompatibilità tra incarichi pubblici e mandato parlamentare·
- facoltà di opzione tra incarichi pubblici e mandato parlamentare