Articolo 8 della Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 marzo 1953
Art. 8.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 17 marzo 1953
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