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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/12/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2714 /2024
Oggi 23/12/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2714/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
IO AN ( ) giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ( Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
, primo maresciallo dell'Esercito italiano, ha convenuto il Parte_1 [...]
ed il chiedendo al Tribunale di: “- accertare e dichiarare: a. CP_1 Controparte_2
Che il ricorrente è affetto dalle infermità da sub A a sub D di cui al capo V, e per gli effetti con un grado invalidante del 100%, ex art. 4 lett. D) del d.p.R. 181/2009, e relativa formula, secondo cui
+ (IP-DB), e in ragione di SS.UU. 6215/2022, per tutte le infermità [A), B), C) e D)], C.F._2
in subordine per quanto fosse accertato dal CTU medico legale, di cui si chiede l'ammissione, fermo il riconoscimento della patologia sub C), in relazione ai doc.ti 4/i e 4/l, e per gli effetti, alla luce delle missioni di cui al capo II, e delle condizioni di rischio, di cui all'art. 1078 del DPR 90/2010)
2 [Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 7409/2023], e in relazione all'art. 2, comma 78 della Legge
24.12.07 nr. 244 una delle circostanze per le quali è senz'altro rinvenibile un “maggior rischio”
epatotossico e di logoramento psicofisico, e che il provvedimento di rigetto (doc.ti 4/f e 4/h) è
illegittimo, con conseguente diritto alla disapplicazione e al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ovvero equiparato a vittima del dovere;
- nel merito: b. condannare il , Controparte_2
in persona del Ministro p.t., e il , in persona del Ministro p.t., per quanto di Controparte_1
loro competenza, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, a: - riconoscere il ricorrente quale vittima del dovere ovvero equiparato a vittima del dovere, anche ove fosse accolta solo la domanda subordinata, ovvero fossero riconosciute solo in parte le infermità, fermo il riconoscimento di quelle sub C), e per gli effetti, condannare il a costituire tutte le prestazioni Controparte_2
previdenziali previste in favore delle vittime del dovere e/o equiparate a vittime del dovere, e per gli effetti liquidare in suo favore la speciale elargizione, nella misura di €2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità (€200.000,00, oltre perequazioni, in ogni caso riconoscere quantomeno le patologie sub C) per effetto dei doc.ti 4/i e 4/l), e allo stesso tempo costituire in suo favore, con decorrenza dall'evento, ovvero dall'entrata in vigore della normativa (23.08.2006), tutte le altre prestazioni, tra le quali lo speciale assegno vitalizio mensile dell'importo di €1.033,00 – oltre perequazioni, e l'ulteriore assegno vitalizio mensile di €500,00 – oltre perequazioni (con lo stesso importo anche ove fosse riconosciuto solo vittima del dovere e/o equiparato, per effetto di SS.UU.
7761/2017), anche alla luce dell'art. 5, co. 3 della L. 206/04 [tenendo conto che già le infermità sub
C) implicano la confessione di un danno biologico del 30-20% e quindi con la determinazione dell'entità della lesione ex art. 4 lett. D) del d.p.R. 181/2009, e relativa formula, secondo cui IC=DB
+DM + (IP-DB), e in ragione di SS.UU. 6215/2022], e comunque ai sensi dell'art. 2, comma 105, L.
24 dicembre 2007, n. 244, dall'evento, ovvero in subordine dall'entrata in vigore della normativa,
ovvero in ulteriore subordine, e per mero tuziorismo, ferma la imprescrittibilità dello status, in ogni caso dai 10 anni antecedenti alla domanda amministrativa (14.11.2019), e così liquidare tutti i ratei arretrati, medio tempore maturati, dal dì della costituzione e per il futuro, e tutte le altre prestazioni tra cui l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di
Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021 (doc. 13), e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio
Riassuntivo” (doc. 12), e comunque liquidare in favore del ricorrente, tutto quanto dovuto, oltre
3 interessi legali su ogni singolo credito via via maturato;
c. condannare il Controparte_1
affinché, per effetto della pronuncia di accoglimento delle domande tutte, della parte appellante,
aggiorni la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del
Primo Maresciallo tra le vittime del dovere. d. accogliere tutte le domande Parte_1
comunque formulate in sede amministrativa e nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso introduttivo del giudizio, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti;
e. Si chiede che il Sig. Giudice accolga le richieste tutte come formulate da parte ricorrente già in sede amministrativa e reiterate nella parte in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono parti integrandi delle presenti conclusioni. Il tutto per le ragioni già illustrate che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte. Si chiede la condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Le PPAA nel costituirsi hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del nonché la prescrizione del Controparte_1
diritto.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante scambio di note tra le parti e viene decisa secondo il principio della ragione più liquida.
Il ricorso è infondato.
Il nominato CTU, con relazione esaustiva e adeguatamente motivata, che si condivide, ha infatti concluso: “Sulla base di quanto rilevato i pericoli e rischi cui il è stato Parte_2
esposto durante il servizio militare e le operazioni estere cui è stato comandato, come Maresciallo,
non possono essere considerate come elementi che, nel tempo, avrebbero determinato patologie correlate e degne di nota. Infatti: L'epatopatia cronica e la sua evoluzione verso la cirrosi epatica non
è verosimilmente da attribuire al virus dell'epatite B in quanto tutti i militari, durante il servizio militare nei confini della Nazione, vengono regolarmente vaccinati contro il virus dell'epatite B,
specialmente quando vengono comandati per servizio in zone estere. Non va sottovalutata, comunque,
la verosimile etiologia della malattia cirrotica come dovuta a steatosi epatica evolutasi prima in steato-
epatite e col progredire della malattia in cirrosi epatica, quindi patologia non dipendente da causa di servizio. L'ipertensione arteriosa, tra i tanti fattori di rischio possibili, non riconosce un'etiologia nota
4 se non la forma di ipertensione secondaria a patologie renali sostanzialmente assenti nel caso del nostro studio. Null'altro di patologico viene riferito in anamnesi remota e prossima che dal punto di vista clinico può essere legato da nesso causale con: metalli pesanti radiazioni ionizzanti (lantanoidi e attinoidi). polveri radiazioni nucleari (uranio) sotto forma di alta energia emessa dai nuclei atomici instabili durante il processo di decadimento radioattivo. Per la lombo-artrosi e cervico-artrosi va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, come un acceleramento del processo infiammatoriodegenerativo della cartilagine articolare, a seguito di un'aumentata usura in corso del servizio militare, e per la quale infermità si concorda con il giudizio valutativo in tabella A cat. VIII
emesso dalla competente Commissione Militare. RISPOSTA AI QUESITI Per quanto già riferito, si può affermare che il Maresciallo di anni 68, in quiescenza dal 2012, per le infermità Parte_1
(cervico-artrosi e lombo-artrosi) di cui è portatore presenta, solo, i requisiti sanitari per il riconoscimento di infermità, dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla tabella A CAT.
VIII.”(cfr., CTU a firma del dott. , in atti). Per_1
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è
quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ., sent. n. 282/2009; così anche Cass. civ., sent. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Il CTU non ha dunque riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra le patologie del ricorrente e la causa di servizio.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione trattata e della difficoltà dell'accertamento.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste in capo a parte ricorrente.
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P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente in capo a parte ricorrente.
Marsala, 23.12.2025
IL GIUDICE
IA NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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