Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma secondo, e 94, comma terzo, d.P.R. n. 115 del 2002, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero ai cittadini extracomunitari l'effettivo accesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché le modalità ed i limiti di ammissione previsti per tali soggetti non sono irragionevoli, ma tendono a bilanciare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia dell'amministrazione della giustizia e del patrimonio pubblico. (Nella specie la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva comunque espletato alcuno degli incombenti oggetto di doglianza, non avendo richiesto la certificazione consolare, non avendo dimostrato l'impossibilità di riceverla, e non avendo prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2008, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/12/2008
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2310
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - N. 013979/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AVV. ROFFO GIOVANNI;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 TRIBUNALE di CHIAVARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 30.1.2008, il giudice designato dal presidente del Tribunale di Chiavari ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. Marzia Ceschina, quale procuratore speciale dell'avv. ROFFO Giovanni, difensore di Dagavelli Indrit, avverso il decreto emesso il 22.12.2005 dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, con il quale era stata revocata la ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal GIP del Tribunale di Genova il 28.11.2002. La revoca era stata disposta per inammissibilità della domanda per mancata presentazione della certificazione dell'Autorità consolare albanese prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 2, nonché della relativa dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94, comma 2, stesso Decreto.
Il giudice designato, dopo avere ricordato il sistema sanzionatorio della inammissibilità della istanza nel caso di mancanza della documentazione, come nel caso di specie, ovvero anche di tardiva presentazione nel caso di imputato detenuto (art. 94, comma 3, Decreto cit.), ha ritenuto che non si poteva ricavare la situazione di impossibilità da una nota di polizia giudiziaria relativa alle posizioni di VU AD e VU SU, posto che gli accertamenti presso il consolato albanese non potevano che avere rilievo limitatamente ai soggetti nei cui confronti venivano effettuati ed in relazione al periodo in cui erano svolti, e quindi non erano estensibili ad altri soggetti, seppure in situazione analoga, trattandosi comunque di una ritenuta mera difficoltà contingente, tanto che altri imputati albanesi avevano potuto produrre la prescritta documentazione.
Lo stesso giudice ha poi esposto di avere sollevato la questione di costituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 Cost., nella parte in cui non consente al giudice procedente nella fase di liquidazione la revoca di ufficio del decreto di ammissione per un vizio originario insanabile, quale l'inammissibilità. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 369 del 2007, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis, nel testo integrato dalla Legge di Conversione 17 agosto 2005, n. 168, ha modificato l'art. 112, comma 1, lett. d), disponendo che il magistrato può revocare di ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92" e che il remittente, alla luce dell'attuale contesto normativo, ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma stessa, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato. Il giudice di merito ha quindi ritenuto di estendere la disciplina prevista in relazione agli artt. 76 e 92 all'art. 79, diversamente verificandosi una violazione dell'art. 3 Cost.. Il magistrato che procede, competente per la revoca, è stato ritenuto il giudice del dibattimento, essendo irragionevole una regressione di fase.
Il giudice designato ha poi ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 94, comma 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 2, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo diverso, per ciò che concerne l'art. 3, lo "status giuridico" del cittadino comunitario rispetto a quello extracomunitario. In relazione agli altri profili, il giudice di merito ha rilevato che, in ottemperanza anche ai principi di diritto internazionale, la Costituzione italiana prevede il patrocinio per i non abbienti, ma sussistono modalità e limiti di ammissione, che rientrano nella sfera di competenza del legislatore, e sfuggono a censure di incostituzionalità, se non irragionevoli, bensì tendenti a bilanciare le esigenze di tutela del diritto alla difesa con quelle di garanzia della amministrazione della giustizia e del patrimonio pubblico.
Ad analoghe conclusioni si è pervenuto per altra eccezione di incostituzionalità degli artt. 112 e 114 in relazione all'art. 35 Cost., comma 1, e art. 36 Cost..
Con atto in data 18.2.2008 ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Giovanni ROFFO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza citata del giudice designato dal presidente del Tribunale di Chiavari.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79, 94 e 112, per non essere stato ritenuto estensibile al Dagavelli il contenuto della nota di polizia giudiziaria riguardante VU AD e VU SU, e dalla quale risultava che l'autorità diplomatica albanese aveva informato di non poter compiere accertamenti patrimoniali sui propri connazionali, per cui era superfluo insistere nella richiesta. Secondo il ricorrente tale nota dimostrava l'impossibilità di acquisizione della certificazione consolare.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha reiterato l'eccezione di incostituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art.79, comma 2, e art. 94, comma 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., perché tali disposizioni non consentono l'effettivo accesso al patrocinio in favore dei non abbienti.
Il ricorrente ha depositato memoria in data 28.11.2008, e quindi tardiva a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., e pertanto da non potersi prendere in considerazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79, 94 e 112 per non essere stato ritenuto estensibile al Dagavelli il contenuto della nota di polizia giudiziaria riguardante VU AD e VU SU, e dalla quale risultava che l'autorità diplomatica albanese aveva informato di non poter compiere accertamenti patrimoniali sui propri connazionali, per cui era superfluo insistere nella richiesta. La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è, invece, non solo congrua e logica, ma pienamente condivisibile. Va premesso che, trattandosi di imputati detenuti, nessuna documentazione è stata neppure presentata dai soggetti abilitati a norma dell'art. 94, comma 3, per cui va esaminato esclusivamente se si possa ritenere ricorrere la fattispecie di cui all'art. 94, comma 2 e cioè che "in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta a norma dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione". Come già precisato, tale dichiarazione sostituiva non è stata presentata, in quanto non assimilabile alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), e ciò sarebbe sufficiente per ritenere che il giudice di merito ha giustamente ritenuto inammissibile l'originaria istanza di ammissione. In ogni caso, poi, è anche infondata la tesi secondo la quale l'impossibilità di produrre la documentazione prevista dall'art. 79, comma 2, sia documentata attraverso la nota di polizia giudiziaria riguardante VU AD e VU SU. Come ha giustamente osservato il giudice designato, la nota della polizia giudiziaria può valere per le sole VU, e non è estensibile erga omnes, ovvero verso tutti i cittadini albanesi, in quanto corredata da dati personali (induzione alla prostituzione delle ragazze;
evidente stato di indigenza;
nessun bene di valore rilevante;
possesso di una sola borsa sportiva;
necessità di ricovero in una struttura ospedaliera), già da soli ritenuti idonei a dimostrare l'estrema povertà delle ragazze, indipendentemente da un accertamento, che si presentava difficoltoso, presso l'autorità consolare.
In ogni caso, poi, nella specie, non è in questione l'ammissione al patrocinio delle VU, ma la prospettazione difensiva della estensibilità della nota di polizia giudiziaria agli attuali ricorrenti, circostanza del tutto da eludere, valutato che - per le ragioni esposte - vengono indicate situazioni personali attinenti alle ragazze, e che non influiscono minimamente sulla valutazione della capacità reddituale del Dagavelli.
Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di ricevere una certificazione da parte dell'autorità consolare albanese, va rilevato che nella nota viene rappresentato solo un "fastidio" espresso da tale autorità avverso le continue richieste dei difensori, ma non si attesta affatto un rifiuto generalizzato, tanto che alcuni coimputati dello stesso procedimento hanno ottenuto la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, come risulta dalle dichiarazioni consolari rilasciate a Bodaj Nexhip il 29.5.2004, a Meta Dashamir il 22.7.2004, e a Balla Sajmir il 29.5.2004, tutte contenenti l'attestazione che i richiedenti non avevano prodotto alcun reddito ne' in Italia, ne' in Albania negli anni 2002 - 2003.
Ne consegue in conclusione, che non sussiste la dedotta impossibilità di ottenere la certificazione consolare, ricevuta da altri imputati, che la nota della polizia giudiziaria relativa a VU AD e VU SU è strettamente personale, e il contenuto non è estensibile agli altri imputati, e, infine, che comunque il ricorrente non ha mai prodotto alcuna certificazione sostitutiva della dichiarazione consolare.
È poi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità che costituisce il secondo motivo di impugnazione. Secondo il ricorrente la normativa di cui all'art. 79, comma 2, e art. 94, comma 3, impedisce l'accesso alla Giustizia, che deve essere effettivo, secondo l'orientamento della Corte Europea di Giustizia. Non vi è dubbio che il nostro ordinamento giuridico ha recepito il patrocinio dei non abbienti, così come previsto dall'art. 107 Cost. Europea, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, l'art. 24 Cost., comma 3, espressamente dispone che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
La legge ordinaria realizza poi i casi (ad es. entità del reddito) e le modalità (ad es. documentazione necessaria) per accedere al patrocinio a spese dello Stato, e tale disciplina particolareggiata, certamente esistente in tutti gli ordinamenti che prevedono il patrocinio dei non abbienti, è nel nostro ordinamento estremamente razionale e rispettosa del principio del diritto alla difesa. Basta osservare come tale diritto debba realizzarsi fin dall'insorgere della difficoltà patrimoniale del richiedente, anche se - come spesso accade - coeva all'inizio del procedimento penale, e il giudice sia obbligato all'ammissione sulla base di una documentazione non esauriente.
Ne consegue, come logica attuazione, l'espletamento del potere di controllo della Autorità giudiziaria e l'esercizio della revoca in caso di accertata sussistenza di mancanza dei requisiti, originali o sopravvenuti, ovvero, come nel caso di specie, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni successive, da espletarsi in tempi ragionevoli e con modalità di semplice realizzazione. Basta pensare alla già citata circostanza che lo straniero, impossibilitato a presentare la certificazione consolare, ben può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva.
Nella fattispecie, invece, il ricorrente non ha espletato alcuno degli incombenti previsti in modo ragionevole dalla legge ordinaria, attuativa sia dei principi di diritto internazionale che della norma costituzionale di cui all'art. 24, comma 3, in quanto non ha richiesto la certificazione consolare, non ha dimostrato l'impossibilità di riceverla, non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva, non potendosi ritenere tale quella esibita coevamente all'istanza di ammissione ex art. 79, comma 1, lett. c). Il richiamo alla violazione dei principi di diritto internazionale da parte del giudice di merito è del tutto infondato, in quanto si è trattato di legittima applicazione della normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, recepito pienamente nel nostro ordinamento, e che contempla, certamente in primo luogo, la garanzia del diritto alla difesa, ma anche che siano rispettate le condizioni per la ammissione al beneficio, al fine di evitare che ne usufruiscono soggetti che non hanno o che non provano di avere uno stato di indigenza patrimoniale, essendo ciò in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico e del patrimonio dello Stato. Vi è, pertanto, il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, mentre è del tutto incomprensibile l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 111 Cost., ne' il ricorrente spiega perché non si realizzerebbe il "giusto processo". Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009