Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 119
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto

    L'ufficio ha riconosciuto l'applicabilità della tassazione separata e ha disposto un rimborso parziale. La ricorrente sostiene che sia applicabile anche un ulteriore abbattimento percentuale non concesso dall'ufficio. La Corte ritiene che l'abbattimento percentuale sia applicabile solo se l'indennità è formata da contributi previdenziali diretti del lavoratore. Nel caso di specie, il Fondo MEF non è alimentato da contributi diretti dei dipendenti, ma da altre entrate. Pertanto, non si applica la detrazione percentuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 119
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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