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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2024, n. 29329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29329 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST OT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ,./zzvrv Penale Sent. Sez. 4 Num. 29329 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 16/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024 (depositata il 26 marzo 2024), decidendo sull'istanza di riesame proposta da TA NI, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale NI è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A dell'imputazione provvisoria) e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. NI è accusato di aver partecipato ad una associazione finalizzata al narcotraffico, promossa da NC OV, GI BO e OV RT, operante a Lamezia Terme a partire dal luglio 2020. Il Tribunale ha ritenuto che gli indizi raccolti deponessero nel senso della partecipazione di NI alla associazione. Questi, infatti, si sarebbe messo a disposizione del gruppo quale spacciatore stabile, operando alle dirette dipendenze dei capi, dai quali riceveva la sostanza contraendo un debito che si impegnava a pagare con i proventi della vendita. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore di fiducia. Con l'unico articolato motivo il difensore deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 e 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla attribuzione a NI del ruolo di partecipe dell'associazione. La difesa ricorda, con diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, che la partecipazione al reato associativo può essere desunta anche dalla semplice commissione dei reati scopo, purché tali condotte, per le loro caratteristiche: siano in grado di attestare un ruolo specifico, funzionale alla realizzazione dei fini illeciti dell'associazione e alle sue dinamiche operative;
siano espressione non occasionale dell'adesione al sodalizio;
siano state realizzate con la coscienza e volontà dell'autore di far parte della associazione e di contribuire allo sviluppo del suo programma criminoso. La difesa sottolinea che a TA NI non è stato contestato nessun reato fine e, tuttavia, egli è stato ritenuto partecipe dell'associazione quale venditore al dettaglio di marijuana e cocaina. Secondo il difensore del ricorrente, le conversazioni citate nell'ordinanza impugnata non sarebbero idonee a documentare lo stabile inserimento nell'attività della ipotizzata associazione. La difesa osserva a tal fine: che il Tribunale ha considerato tre conversazioni e «un paio di incontri» monitorati dalla Polizia giudiziaria e tra le conversazioni 2 valorizzate ve n'è una (del 15 ottobre 2022), nella quale NC OV e GI BO parlano di sostanza da destinare a TA. Secondo la difesa, questo riferimento non è univoco nel senso che la sostanza fosse destinata proprio a NI e infatti, nella medesima conversazione, è indicato quale destinatario della sostanza tale "Turuzzo", ma il Tribunale ha valutato questa indicazione insufficiente a , fondare un grave quadro indiziario a carico di OR LI e ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti. Illogicamente, però, i giudici del riesame non sono giunti alle stesse conclusioni per NI nei cui confronti l'ordinanza cautelare è stata confermata. Più in generale, la difesa rileva che le indagini hanno documentato rapporti di frequentazione tra NI e i vertici del gruppo, ma questo dato è insufficiente a far ritenere una stabile e consapevole partecipazione dell'indagato alle attività dell'ipotizzata associazione, sia perché non indica l'esistenza di una "affectio societatis", sia perché le intercettazioni non dimostrano l'esistenza di interessi convergenti tra NI e i capi della associazione. Al contrario, dalla conversazione del 2 dicembre 2020, emerge che i vertici del gruppo si recarono a Pianopoli perché NI non li aveva pagati e durante le ricerche — protrattesi per una giornata intera perché i coindagati neppure sapevano esattamente dove NI abitava - prospettarono di fargli del male se non avesse versato il dovuto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). Si è sottolineato in tal senso che «la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la pi i 3 lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice» (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). Muovendo da queste premesse concettuali, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi raccolti nel corso delle indagini, anche se inidonei a dimostrare la commissione da parte di NI di singoli reati scopo esattamente individuati, forniscano un grave quadro indiziario dello stabile inserimento dell'indagato nelle attività di narcotraffico gestite dall'associazione promossa da NC OV, GI BO e OV RT. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio perché intratteneva rapporti stabili con i promotori della associazione, si riforniva stabilmente da loro, acquistava a credito la sostanza e provvedeva a versarne il prezzo solo dopo la vendita. L'ordinanza impugnata riferisce: - che, a partire dal 28 agosto 2020, le conversazioni intercettate documentano stabili forniture di stupefacenti operate in favore di TA NI e che il contenuto delle conversazioni è tale da far ritenere che questo rapporto commerciale esistesse da tempo;
- che, in una conversazione intercettata il 15 ottobre 2020, GI BO e NC OV discutevano dei rifornimenti spettanti a ciascuno dei sodali indicando in un chilo e più la quantità di marijuana destinata ad "TA" (progressivo n. 312 - RIT 1012/20); - che, in data 2 dicembre 2020, NC OV, GI BO, ED GI e OV RT si recarono a Pianopoli per ottenere da NI il pagamento di un debito di duemila euro e il giorno seguente NI si recò a casa di OV (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Secondo i giudici di merito l'TA di cui si parla nelle conversazioni citate è certamente NI, perché la Polizia giudiziaria ha monitorato contatti tra lui e i coindagati identificandolo come presente ad alcuni incontri. I giudici di merito riferiscono, inoltre, che NI vive a Pianopoli, nel 2020 era sottoposto a sorveglianza speciale (era dunque obbligato a rimanere nell'abitazione in orario notturno), e sottolineano che, durante la trasferta a Pianopoli del 2 dicembre 2020, i capi della associazione facevano riferimento al fatto che la persona che stavano cercando doveva rientrare a casa ad un orario stabilito. Dall'insieme di queste circostanze, il Tribunale ha dedotto che l'TA cui fanno riferimento le conversazioni intercettate sia proprio NI. Non ha dunque alcun pregio l'argomentazione sviluppata nel ricorso con riferimento alla posizione di OR LI, nei cui confronti il quadro indiziario è stato valutato insufficiente perché si è ritenuto che le conversazioni nelle quali si parla di un certo "Turuzzo" non fossero necessariamente riferibili proprio a lui. 4 3. La partecipazione al reato associativo non è stata desunta soltanto (come il ricorrente vorrebbe sostenere) dal fatto che TA NI frequentava i vertici della associazione. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dedotto dal contenuto delle conversazioni intercettate: che NI si riforniva stabilmente da NC OV, GI BO e OV RT;
che egli riceveva quantità non modiche di sostanza (anche più di un chilogrammo alla volta); che giunse a maturare nei loro confronti un debito di duemila euro;
che, in una occasione (conversazione n. 660 del 28 agosto 2020 - RIT n. 649/20 - pag. 10 dell'ordinanza impugnata, pag. 104 dell'ordinanza genetica), informò i vertici del sodalizio di avere la possibilità di acquisire nuova clientela al di fuori del territorio calabrese (in specie a Perugia). Sviluppando quest'ultima argomentazione il Tribunale si è soffermato sulla tesi difensiva secondo la quale NI non poteva recarsi a Perugia perché sottoposto sorveglianza speciale di PS. Ha sottolineato, infatti, che le prescrizioni imposte all'indagato non comprendevano anche l'obbligo di soggiorno sicché nulla impediva a NI di uscire dalla Calabria, fatta salva la necessità di recarsi in commissariato a firmare e di far rientro a casa in orario notturno. Il ricorso non contrasta queste argomentazioni se non ponendo in luce che gli elementi indiziari sono costituiti da un numero limitato di conversazioni. Sostiene che il rapporto di collaborazione documentato dalle intercettazioni non avrebbe carattere di stabilità e che NI non sarebbe stato consapevole di contribuire con la propria condotta agli scopi dell'associazione, ma non evidenzia per quali ragioni gli argomenti di segno contrario sviluppati dal Tribunale sarebbero illogici o contraddittori. È doveroso ricordare, allora, che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per Cassazione non comprende, neanche con riferimento al giudizio cautelare personale, il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 4. Nel caso in esame la motivazione - congrua e coerente - resiste alle censure difensive perché spiega sulla base di quali elementi di fatto sia stato ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale: «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). Il Tribunale, infatti, ha desunto dal tenore delle conversazioni che gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente erano stabili e si trattava di forniture per quantità rilevanti. Ha sottolineato, inoltre, che NI si rese disponibile ad accrescere la dimensione territoriale dei traffici gestiti dal gruppo e dunque contribuì attivamente al conseguimento degli scopi dell'associazione. Non rileva in contrario la constatazione che, essendo in ritardo con i pagamenti, NI sia stato minacciato. Come noto, infatti, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale» (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574). Le doglianze formulate dal ricorrente non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, nella sostanza, si limitano a rappresentare 6 errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria senza spiegare perché il rapporto di collaborazione documentato dalle intercettazioni non avrebbe carattere di stabilità, non avrebbe fatto sorgere un affidamento reciproco e neppure perché NI non sarebbe stato consapevole di contribuire con la propria condotta agli scopi dell'associazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso 5. In sintesi e conclusivamente: a fronte di un percorso argomentativo coerente con i dati di fatto riportati e non illogico né per le inferenze tratte da questi dati, né per l'interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il ricorso appare reiterativo delle doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Non merita più di una menzione la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe replicato al contenuto di «memorie ritualmente depositate» (indicata nella intestazione del motivo di ricorso) atteso che la difesa non ha spiegato quale fosse il contenuto di tali memorie. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 luglio 2024 Il Consi e estensore Il Pr idente
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ,./zzvrv Penale Sent. Sez. 4 Num. 29329 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 16/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024 (depositata il 26 marzo 2024), decidendo sull'istanza di riesame proposta da TA NI, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale NI è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A dell'imputazione provvisoria) e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. NI è accusato di aver partecipato ad una associazione finalizzata al narcotraffico, promossa da NC OV, GI BO e OV RT, operante a Lamezia Terme a partire dal luglio 2020. Il Tribunale ha ritenuto che gli indizi raccolti deponessero nel senso della partecipazione di NI alla associazione. Questi, infatti, si sarebbe messo a disposizione del gruppo quale spacciatore stabile, operando alle dirette dipendenze dei capi, dai quali riceveva la sostanza contraendo un debito che si impegnava a pagare con i proventi della vendita. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore di fiducia. Con l'unico articolato motivo il difensore deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 e 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla attribuzione a NI del ruolo di partecipe dell'associazione. La difesa ricorda, con diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, che la partecipazione al reato associativo può essere desunta anche dalla semplice commissione dei reati scopo, purché tali condotte, per le loro caratteristiche: siano in grado di attestare un ruolo specifico, funzionale alla realizzazione dei fini illeciti dell'associazione e alle sue dinamiche operative;
siano espressione non occasionale dell'adesione al sodalizio;
siano state realizzate con la coscienza e volontà dell'autore di far parte della associazione e di contribuire allo sviluppo del suo programma criminoso. La difesa sottolinea che a TA NI non è stato contestato nessun reato fine e, tuttavia, egli è stato ritenuto partecipe dell'associazione quale venditore al dettaglio di marijuana e cocaina. Secondo il difensore del ricorrente, le conversazioni citate nell'ordinanza impugnata non sarebbero idonee a documentare lo stabile inserimento nell'attività della ipotizzata associazione. La difesa osserva a tal fine: che il Tribunale ha considerato tre conversazioni e «un paio di incontri» monitorati dalla Polizia giudiziaria e tra le conversazioni 2 valorizzate ve n'è una (del 15 ottobre 2022), nella quale NC OV e GI BO parlano di sostanza da destinare a TA. Secondo la difesa, questo riferimento non è univoco nel senso che la sostanza fosse destinata proprio a NI e infatti, nella medesima conversazione, è indicato quale destinatario della sostanza tale "Turuzzo", ma il Tribunale ha valutato questa indicazione insufficiente a , fondare un grave quadro indiziario a carico di OR LI e ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti. Illogicamente, però, i giudici del riesame non sono giunti alle stesse conclusioni per NI nei cui confronti l'ordinanza cautelare è stata confermata. Più in generale, la difesa rileva che le indagini hanno documentato rapporti di frequentazione tra NI e i vertici del gruppo, ma questo dato è insufficiente a far ritenere una stabile e consapevole partecipazione dell'indagato alle attività dell'ipotizzata associazione, sia perché non indica l'esistenza di una "affectio societatis", sia perché le intercettazioni non dimostrano l'esistenza di interessi convergenti tra NI e i capi della associazione. Al contrario, dalla conversazione del 2 dicembre 2020, emerge che i vertici del gruppo si recarono a Pianopoli perché NI non li aveva pagati e durante le ricerche — protrattesi per una giornata intera perché i coindagati neppure sapevano esattamente dove NI abitava - prospettarono di fargli del male se non avesse versato il dovuto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). Si è sottolineato in tal senso che «la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la pi i 3 lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice» (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). Muovendo da queste premesse concettuali, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi raccolti nel corso delle indagini, anche se inidonei a dimostrare la commissione da parte di NI di singoli reati scopo esattamente individuati, forniscano un grave quadro indiziario dello stabile inserimento dell'indagato nelle attività di narcotraffico gestite dall'associazione promossa da NC OV, GI BO e OV RT. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio perché intratteneva rapporti stabili con i promotori della associazione, si riforniva stabilmente da loro, acquistava a credito la sostanza e provvedeva a versarne il prezzo solo dopo la vendita. L'ordinanza impugnata riferisce: - che, a partire dal 28 agosto 2020, le conversazioni intercettate documentano stabili forniture di stupefacenti operate in favore di TA NI e che il contenuto delle conversazioni è tale da far ritenere che questo rapporto commerciale esistesse da tempo;
- che, in una conversazione intercettata il 15 ottobre 2020, GI BO e NC OV discutevano dei rifornimenti spettanti a ciascuno dei sodali indicando in un chilo e più la quantità di marijuana destinata ad "TA" (progressivo n. 312 - RIT 1012/20); - che, in data 2 dicembre 2020, NC OV, GI BO, ED GI e OV RT si recarono a Pianopoli per ottenere da NI il pagamento di un debito di duemila euro e il giorno seguente NI si recò a casa di OV (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Secondo i giudici di merito l'TA di cui si parla nelle conversazioni citate è certamente NI, perché la Polizia giudiziaria ha monitorato contatti tra lui e i coindagati identificandolo come presente ad alcuni incontri. I giudici di merito riferiscono, inoltre, che NI vive a Pianopoli, nel 2020 era sottoposto a sorveglianza speciale (era dunque obbligato a rimanere nell'abitazione in orario notturno), e sottolineano che, durante la trasferta a Pianopoli del 2 dicembre 2020, i capi della associazione facevano riferimento al fatto che la persona che stavano cercando doveva rientrare a casa ad un orario stabilito. Dall'insieme di queste circostanze, il Tribunale ha dedotto che l'TA cui fanno riferimento le conversazioni intercettate sia proprio NI. Non ha dunque alcun pregio l'argomentazione sviluppata nel ricorso con riferimento alla posizione di OR LI, nei cui confronti il quadro indiziario è stato valutato insufficiente perché si è ritenuto che le conversazioni nelle quali si parla di un certo "Turuzzo" non fossero necessariamente riferibili proprio a lui. 4 3. La partecipazione al reato associativo non è stata desunta soltanto (come il ricorrente vorrebbe sostenere) dal fatto che TA NI frequentava i vertici della associazione. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dedotto dal contenuto delle conversazioni intercettate: che NI si riforniva stabilmente da NC OV, GI BO e OV RT;
che egli riceveva quantità non modiche di sostanza (anche più di un chilogrammo alla volta); che giunse a maturare nei loro confronti un debito di duemila euro;
che, in una occasione (conversazione n. 660 del 28 agosto 2020 - RIT n. 649/20 - pag. 10 dell'ordinanza impugnata, pag. 104 dell'ordinanza genetica), informò i vertici del sodalizio di avere la possibilità di acquisire nuova clientela al di fuori del territorio calabrese (in specie a Perugia). Sviluppando quest'ultima argomentazione il Tribunale si è soffermato sulla tesi difensiva secondo la quale NI non poteva recarsi a Perugia perché sottoposto sorveglianza speciale di PS. Ha sottolineato, infatti, che le prescrizioni imposte all'indagato non comprendevano anche l'obbligo di soggiorno sicché nulla impediva a NI di uscire dalla Calabria, fatta salva la necessità di recarsi in commissariato a firmare e di far rientro a casa in orario notturno. Il ricorso non contrasta queste argomentazioni se non ponendo in luce che gli elementi indiziari sono costituiti da un numero limitato di conversazioni. Sostiene che il rapporto di collaborazione documentato dalle intercettazioni non avrebbe carattere di stabilità e che NI non sarebbe stato consapevole di contribuire con la propria condotta agli scopi dell'associazione, ma non evidenzia per quali ragioni gli argomenti di segno contrario sviluppati dal Tribunale sarebbero illogici o contraddittori. È doveroso ricordare, allora, che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per Cassazione non comprende, neanche con riferimento al giudizio cautelare personale, il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 4. Nel caso in esame la motivazione - congrua e coerente - resiste alle censure difensive perché spiega sulla base di quali elementi di fatto sia stato ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale: «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). Il Tribunale, infatti, ha desunto dal tenore delle conversazioni che gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente erano stabili e si trattava di forniture per quantità rilevanti. Ha sottolineato, inoltre, che NI si rese disponibile ad accrescere la dimensione territoriale dei traffici gestiti dal gruppo e dunque contribuì attivamente al conseguimento degli scopi dell'associazione. Non rileva in contrario la constatazione che, essendo in ritardo con i pagamenti, NI sia stato minacciato. Come noto, infatti, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale» (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574). Le doglianze formulate dal ricorrente non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, nella sostanza, si limitano a rappresentare 6 errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria senza spiegare perché il rapporto di collaborazione documentato dalle intercettazioni non avrebbe carattere di stabilità, non avrebbe fatto sorgere un affidamento reciproco e neppure perché NI non sarebbe stato consapevole di contribuire con la propria condotta agli scopi dell'associazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso 5. In sintesi e conclusivamente: a fronte di un percorso argomentativo coerente con i dati di fatto riportati e non illogico né per le inferenze tratte da questi dati, né per l'interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il ricorso appare reiterativo delle doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Non merita più di una menzione la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe replicato al contenuto di «memorie ritualmente depositate» (indicata nella intestazione del motivo di ricorso) atteso che la difesa non ha spiegato quale fosse il contenuto di tali memorie. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 luglio 2024 Il Consi e estensore Il Pr idente