Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1937
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono indennizzabili, ex art. 2059 cod. civ., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico.

All'interno della nozione di danno biologico rientrano tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi solamente il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo ( facendo applicazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto ricompresi nel danno biologico tutti i disagi futuri subiti da un soggetto danneggiato in un incidente stradale e dipendenti dal trauma sofferto, quali cure e spostamenti)

Al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1937
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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