Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2025, n. 37099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37099 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
37099-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione d precanto prove omettere le general gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
SE De AR
- Presidente
FF MA
VA CA
NI FR VE
- Relatore -
RE EC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 3052/2025 CC - 31/10/2025
R.G.N. 22924/2025
sul ricorso proposto da
NO SE, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa dal MAstrato di sorveglianza di Messina il 05/03/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere NI FR VE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Ев
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il MAstrato di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di SE NO, attualmente sottoposto all'affidamento terapeutico residenziale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di concessione dell'affidamento in prova in regime ambulatoriale con presa in carico da parte del Ser.D. territorialmente
competente.
2. Avverso la decisione SE NO, a mezzo difensore, ha proposto reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Messina che, con provvedimento del 18 giugno 2025, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente. Con l'atto d'impugnazione NO ha dedotto l'assenza di motivazione nel provvedimento censurato, avendo il MAstrato di sorveglianza omesso di valutare le deduzioni difensive in ordine al giudizio positivo formulato dall'equipe della comunità ospitante riguardo al percorso riabilitativo espletato e all'utilità di prosecuzione del programma terapeutico in regime ambulatoriale, alla disponibilità manifestata e al programma proposto dal Ser.D. territorialmente competente, nonché alla risalenza dei fatti per cui ha riportato condanna, al contegno immune da rilievi tenuto negli anni successivi, alla situazione familiare e lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., che sancisce la generale ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale è recepita dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, [...], Rv. 287623-01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del
2
07/11/2019, Z., Rv. 277884-01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, [...], 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, [...], Rv. 255309 01;
Rv. 255922
Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254166-01). Le questioni concementi le modalità di esecuzione delle misure alternative, afferendo a posizioni di diritto soggettivo del condannato, suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità, devono essere oggetto di motivazione da parte del giudice, anche in relazione al giudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.
3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01). Il vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato, con cui è stata respinta l'istanza di modifica dell'affidamento terapeutico. La decisione del MAstrato di sorveglianza si esaurisce nella mera statuizione di rigetto, senza spendere alcuna argomentazione sulle deduzioni articolate dall'instante in vista dell'invocata prosecuzione del programma terapeutico in regime ambulatoriale, ritenuta idonea ai fini del recupero del condannato, anche in un'ottica di progressività trattamentale e gradualità nell'accesso alle misure alternative.
4. S'impone pertanto l'annullamento con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al MAstrato di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al MAstrato di sorveglianza di Messina. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 31 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore NI FR VE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelloria oggi Rome, li
13 NOV. 2025
IL FUNZIONARIS GRIC
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Il Presidente
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