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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 838 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna ADDA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio CP_1 Parte_1
contratto in Solagna (VI) il giorno 20/02/1999 con atto trascritto nel Registro degli atti di
matrimonio del Comune di Solagna dell'anno 1999 al n. 11, parte I ordinando la trascrizione
dell'emananda sentenza.
2. Affidarsi la LI , ORnne, ad entrambi i genitori in via condivisa, con Persona_1
collocazione di tipo paritetico, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al suo man-
tenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, attuando congiuntamente ogni
decisione nel preminente interesse della stessa e tenendo comunque conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della OR.
3. Assegnare la casa coniugale, sita in Solagna (VI) alla via Del Fante 2/B, di proprietà di
entrambi i coniugi con ogni arredo e pertinenza alla signora affinché ella vi abiti con Pt_1
la LI OR;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore e LI OR come a seguire:
- settimane alterne con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze di vita,
scolastiche e di salute della OR e di quelle lavorative dei genitori.
- Quanto alle festività per il periodo natalizio e pasquale, i genitori seguiranno il regime
dell'alternanza, per cui trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana delle Per_1
vacanze natalizie e tre giorni di quelle pasquali.
- I genitori s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o
domicilio, il recapito e la loro reperibilità telefonica, come pure quella della LI ORnne
anche nei luoghi di villeggiatura, nonché a comunicarsi ogni evento straordinario occorsole.
I ricorrenti s'impegnano, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del passaporto, recandosi
2 presso gli Uffici competenti, se necessario, per eventuali future escursioni e/o vacanze
all'estero, qualora l'espatrio avvenga con la LI OR al seguito.
5. Disporre che le spese straordinarie per , individuate come da Protocollo in vigore Per_1
presso l'Intestato Tribunale ed espressamente accettato dalle parti, vengano suddivise tra i
coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le parti danno atto, quanto al contributo ordinario,
che ciascuna parte se ne farà carico nel relativo periodo di permanenza.
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signora secondo Pt_1
le modalità attualmente in essere.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Solagna (VI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze
di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Solagna (VI) in data 20/02/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
3 separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI OR , con collocazione di tipo paritetico; Per_1
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della LI;
Per_1
- le spese straordinarie relative alla LI OR , come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Solagna
(VI), Via del Fante n. 2/B, in favore di , quale genitore convivente con la Parte_1
LI OR;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici,
ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, recandosi presso gli Uffici competenti, se necessario, per eventuali future escursioni e/o vacanze all'estero, qualora l'espatrio avvenga con la LI
OR al seguito;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Solagna (VI) in data 20/02/1999 con atto trascritto al n. 1, parte I, anno
1999, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solagna (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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