Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l'esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 41586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41586 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1146
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 47851/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PI US, nato a [...] il [...];
2) ZZ IS, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26 aprile 2012 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Incorpora Egidio, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 febbraio 2011 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale esercitata nei confronti di US PI e IS ZZ, imputati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per difetto di querela.
Sugli appelli del procuratore della Repubblica e del procuratore generale la Corte d'appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado e, ritenuta correttamente proposta la querela da persona legittimata, ha condannato i due imputati alla pena di Euro 300,00 ciascuno per avere sostituito la serratura del portone di accesso all'androne utilizzato per accedere anche all'abitazione in uso a IO TA, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. L'avvocato Egidio Incorpora, nell'interesse degli imputati, ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata sotto diversi profili.
Innanzitutto, deduce l'insussistenza del reato di cui all'art. 392 c.p., in quanto i due imputati avevano il pieno possesso del portone,
unico ingresso della loro abitazione, sicché non appare configurabile alcun esercizio arbitrario nell'aver sostituito la serratura di accesso.
Inoltre, rileva l'inesistenza di ogni controversia ovvero di contrasti tra le parti, circostanza questa che non avrebbe consentito neppure la configurabilità del reato in oggetto.
Infine, censura la sentenza per avere ritenuto TA IO legittimato a presentare la querela, nonostante risultasse essere solo l'amministratore del fondo patrimoniale e che, in quanto tale, non avrebbe agito a tutela del proprio ius possessionis.
3. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria in cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è inammissibile, in quanto ripropone la questione relativa al possesso del portone, già risolto dalla Corte d'appello nel senso del riconoscimento di un compossesso tra le parti, sulla base di una valutazione di fatto che non è censurabile in sede di legittimità.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto (sez. 6, 3 ottobre 2007, n. 39069, Giorgio). Nella specie, dalla stessa sentenza d'appello risulta la spedizione di una missiva, sottoscritta da entrambi gli imputati, indirizzata a US TA con cui si contestava l'uso comune dell'androne e del corpo scale di accesso al condominio, situazione questa sufficiente per ritenere l'esistenza di una controversia di fatto, seppure allo stato iniziale.
6. Infine, del tutto infondato è anche il terzo motivo, in quanto la querela può essere presentata anche da chi non è proprietario del bene ma eserciti sul bene stesso un legittimo possesso. Il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo ius possessionis (Sez. 6, 15 giugno 2012, n. 1037, Vignoli;
Sez. 6, 8 luglio 2007, n. 28952, Curreli).
7. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013