Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03744/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3744 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Russo e Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 2 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 11 agosto 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;
- di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NI LL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, originario del Bangladesh, ha presentato in data 10.8.2018 una richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Con il provvedimento gravato nel giudizio qui riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza, giusta ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Campania, il Ministero dell’Interno ha respinto tale istanza, motivando che – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria – “è emerso il seguente pregiudizio di natura penale: sentenza del -OMISSIS-” ;
1.2. Inoltre, nel provvedimento impugnato il Ministero ha posto in rilievo che l’istante, nella sua domanda, ha autocertificato di non essere incorso in condanne penali “ rendendo conseguentemente dichiarazione mendace, secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76”.
2. Avverso detta determinazione il ricorrente ha proposto il mezzo di gravame all’esame, deducendone l’illegittimità per il seguente ordine di censure: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 e 27 Cost. – art. 3 L. 241/1990 – art. 8 comma 1 e 9 comma 1 lett. F della L. 91/92). Difetto di istruttoria e carenza e/o insufficienza della motivazione. Erronea valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto. Eccesso di potere.”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere, depositando successivamente relazione difensiva con annessa documentazione.
3.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente unitamente al ricorso.
3.2. All’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
4. Il ricorrente censura l’operato ministeriale deducendo, in primo luogo,
il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, rappresentando che la sentenza penale richiamata nel provvedimento non risulta passata in giudicato, essendo pendente il giudizio di appello, con conseguente operatività della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione; inoltre, come evidenziato in sede di osservazioni ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, la condotta contestata afferirebbe all’aiuto prestato a un congiunto, costituendo un episodio isolato in un contesto di complessiva regolarità aziendale, seguito peraltro dalla volontaria cessazione dell’attività imprenditoriale a favore del lavoro dipendente.
4.1. Dipoi, viene dedotta l’illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si basa sulla esistenza di una dichiarazione mendace circa i precedenti penali, circostanza mai contestata nel preavviso di rigetto e comunque smentita dall’assenza di condanne passate in giudicato; nella prospettazione attorea, il diniego sarebbe dunque inficiato da eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, non avendo l’Amministrazione operato un corretto bilanciamento tra l’ampia discrezionalità tecnica e gli oggettivi indici di integrazione e di irreprensibilità maturati dal ricorrente in oltre vent’anni di permanenza nello Stato.
4.2. Infine, la parte adombra la violazione dei termini procedimentali, essendo il decreto intervenuto oltre il termine previsto di due anni, di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992.
5. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.
5.1. Va, innanzitutto, disatteso il profilo di censura con cui si lamenta la consumazione del potere di adottare il gravato diniego per scadenza del termine biennale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 – successivamente abrogato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 – che così dispone(va): “ l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni ”.
5.2. È sufficiente rilevare, in proposito, che tale disposizione si appalesa, in ogni caso, inconferente, in quanto il primo comma si riferisce espressamente alle istanze di cui al precedente art. 7, ovvero alle istanze di acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, e non anche alle domande di concessione per naturalizzazione di cui all’art. 9, come quella presentata dall’odierno ricorrente.
5.3. Ne consegue che l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
5.4. D’altronde, la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 06/06/2017, n.2718) ha precisato che un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all’Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
5.5. Sulla scorta dei suddetti rilievi, acclarata la conservazione del potere di provvedere in capo all’Amministrazione anche dopo la scadenza del termine ordinatorio previsto dalla legge, la doglianza in esame va disattesa.
6. Ciò posto, il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle restanti doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280, 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
6.1. Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato art. 9, comma 1, lett. f ) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
6.2. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
6.3. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
6.4. L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto, che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
6.5. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 104).
6.6. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
6.7. Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, ”nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato, Sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
7. Nella fattispecie all’esame l’Amministrazione, con il decreto impugnato:
i) ha richiamato il seguente pregiudizio di natura penale: “-OMISSIS-” ;
ii) ha rimarcato che il ricorrente “all’atto della presentazione dell’istanza in esame, ha affermato di non essere incorso in condanne penali in Italia, rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76” ;
iii) ha ritenuto che da ciò si inferisce una non compiuta integrazione nella comunità nazionale “desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano”;
iv) ha considerato che, secondo il formante giurisprudenziale, la dichiarazione non veritiera “al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito della disciplina dettata dal d.P.R. n. 445/2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio” ;
v) ha evidenziato, inoltre, che “nella fattispecie concreta in considerazione della sentenza di primo grado a carico dell’istante, attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana” .
7.1. Orbene, la commissione di un fatto di reato, per il quale il ricorrente è stato attinto da sentenza penale di condanna e che attiene al rispetto delle norme che presiedono la regolare costituzione del rapporto di lavoro dipendente, non irragionevolmente può essere considerata come indice di non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento.
7.2. Invero, l’asserita - e comunque indimostrata - non definitività della pronuncia penale de qua per un verso non pone nell’indifferenza giuridica la condotta (e il relativo disvalore), né impedisce di per sé all’amministrazione di apprezzarne il rilievo come fatto storico.
7.3. Occorre inoltre osservare che il reato è stato commesso in quell’arco temporale (il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale) che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
7.4. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che “ Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenze nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
7.5. Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento ”si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
8. Vi è da soggiungere che il diniego che ne occupa è legittimamente motivato dalla P.A. anche in ragione della omessa dichiarazione del summenzionato precedente penale del richiedente.
8.1. Infatti, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la pendenza di procedimenti penali integra, quand’anche si tratti di un falso penalmente non rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
8.2. La giurisprudenza è concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
8.3. L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante , v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025).
9. In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di “alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità - escluso ogni sindacato sostitutivo -, ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia congruamente motivata e dunque esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
10. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto; nondimeno, le circostanze della controversia e la peculiarità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
NI LL IT, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL IT | IN BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.