TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6233
TAR
Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
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Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erronea valutazione dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. Ha chiarito che il termine biennale per la conclusione del procedimento non si applica alle istanze di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, essendo tale termine ordinatorio e non perentorio. Ha altresì affermato che la valutazione della condotta penalmente rilevante, anche se non definitiva, rileva ai fini del giudizio di integrazione del richiedente. La dichiarazione non veritiera, anche se non penalmente rilevante, è considerata un indice di inadeguata conoscenza delle regole dell'ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6233
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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