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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO MA AN, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2020 depositato il 04/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T6301SH02969/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia per il periodo d'imposta 2014.
L'Ufficio tributario si è costituito in giudizio, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato in atti la domanda di definizione agevolata e ha chiesto alla
Corte di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 197/2022, l'estinzione del giudizio avendo provveduto al pagamento della prima rata, documento depositato in atti.
L'Ufficio comunicava di aver verificato la regolarità dell'istanza e chiedeva alla Corte dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
All'odierna udienza, svoltasi secondo le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in relazione al ricorso presentato dal ricorrente e alla successiva richiesta di estinzione del giudizio, di entrambe le parti, la Corte ritiene di accogliere l'istanza di dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per definizione agevolata, con compensazione delle spese di lite, come concordato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 186
e seguenti della L. 197/2022. Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR TT CO AR AR
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO MA AN, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2020 depositato il 04/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH02969-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T6301SH02969/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia per il periodo d'imposta 2014.
L'Ufficio tributario si è costituito in giudizio, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato in atti la domanda di definizione agevolata e ha chiesto alla
Corte di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 197/2022, l'estinzione del giudizio avendo provveduto al pagamento della prima rata, documento depositato in atti.
L'Ufficio comunicava di aver verificato la regolarità dell'istanza e chiedeva alla Corte dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
All'odierna udienza, svoltasi secondo le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in relazione al ricorso presentato dal ricorrente e alla successiva richiesta di estinzione del giudizio, di entrambe le parti, la Corte ritiene di accogliere l'istanza di dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per definizione agevolata, con compensazione delle spese di lite, come concordato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 186
e seguenti della L. 197/2022. Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR TT CO AR AR