Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 375 cod. pen. - che opera se dal fatto deriva una condanna alla reclusione - possa comportare l'assunzione, da parte del condannato, della qualifica di persona offesa, in quanto la "ratio" della predetta aggravante va individuata nel maggior danno che dalla falsità è derivato all'interesse della retta amministrazione della giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 17375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17375 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 16/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 654
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 21009/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NC N. IL 17/09/1962 parte offesa;
nel procedimento c/:
AG ME N. IL 21/04/1938;
AN EZ N. IL 21/07/1964;
avverso il decreto n. 2919/2013 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, del 03/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano il G.I.P. del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di TI FR disponendo l'archiviazione degli atti nei confronti di AG ME e ER ZI indagati per i reati di cui agli artt. 373 e 375 c.p.. 2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione TI FR, a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo inosservanza dell'art. 127 c.p.p., comma 5, art. 409 c.p.p., n. 6 e art. 410 c.p.p., in relazione agli artt. 373 e 375 c.p., per la omessa fissazione della udienza a seguito della proposta opposizione alla richiesta di archiviazione. In particolare, si sarebbe dovuta riconoscere la natura più rioffensiva del reato di cui all'art. 373 c.p., considerando che il ricorrente è stato - a seguito della falsa perizia balistica collegiale -condannato all'ergastolo per omicidio e, dovendosi, pertanto, considerare non semplice danneggiato ma persona offesa del predetto reato.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso sul rilievo della costante giurisprudenza secondo la quale l'ipotesi ex art. 373 c.p., è fattispecie monoffensiva volta a tutelare esclusivamente l'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. Quanto alla sollecitazione difensiva, in via subordinata, a sollevare incidente di costituzionalità il requirente ne rileva la genericità e comunque la manifesta infondatezza mirando a perseguire l'equiparazione del trattamento di situazione soggettive connotate da significativa diversità di base.
4. Con memoria difensiva nell'interesse di AG ME e ER ZI si deduce l'inammissibilità della impugnazione proposta avverso il decreto emesso de plano, non impugnabile, ed in ragione della carenza di legittimazione dell'opponente, che non è persona offesa del reato.
5. Con memoria nell'interesse del ricorrente si evidenzia la centralità della perizia di cui si è denunciata la falsità rispetto alla affermazione di responsabilità per l'omicidio di LI NI, curatore fallimentare della "Sergio Innocenti s.a.s.", società della quale era accomandatario il padre del ricorrente, deceduto prima della dichiarazione di fallimento di cui il LI aveva chiesto ed ottenuto l'estensione nei confronti dell'attuale ricorrente. Si, deduce, inoltre, la caduta di attendibilità dei due periti, oggi indagati, a seguito di altre vicende in cui sono stati coinvolti. Si rappresentano, ancora, le ragioni della interpretazione restrittiva dell'art. 373 c.p. in relazione ai soggetti offesi e quelle per cui tale interpretazione dovrebbe superarsi per consentire un più ampio controllo e verifica delle valutazioni tecniche in vista del novum richiesto dall'art. 630 c.p.p., lett. c). Con ulteriore coeva memoria lo stesso ricorrente avanza istanza di assegnazione della questione di diritto alle S.U. ai sensi dell'art. 618 c.p.p., prospettando un insanabile contrasto di orientamenti di legittimità sul tema specifico ed orientamenti - in materie che si assume essere analoghe - che farebbero auspicare un allargamento dei soggetti da considerare quali parti offese del reato in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da parte non legittimata.
1. È univoco consolidato orientamento di legittimità quello secondo il quale non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che subisca un pregiudizio dal reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p., trattandosi di una fattispecie incriminatrice in cui il bene giuridico protetto è esclusivamente l'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (v. , da ultimo, Sez. 6^, n. 13065 del 20/03/2013, M. e altro, Rv. 256148). L'orientamento è del tutto sintonico con il chiaro indirizzo ermeneutico secondo il quale nei delitti contro l'amministrazione della giustizia persona offesa del reato è lo Stato, e a questo può poi aggiungersi un'altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. (Sez. 6^, n. 223 del 21/01/1998, Berrera F., Rv. 209911) e, in applicazione di tale indirizzo, la Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui all'art. 373 c.p. e art. 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati (Sez. 6^, n. 1109 del 26/03/1999, Gandolfo, Rv. 214205) che non sono , sia pure implicitamente, titolari o contitolari dell'interesse preso in considerazione della norma (Sez. 6^, Sentenza n. 23767 del 15/10/2002 Manuello Rv. 225765).
2. Cosicché non può condividersi l'orientamento assolutamente minoritario - sul quale fa leva il ricorrente - espresso dalla risalente decisione di Sez. 6^ n. 1096 del 1999, Poletti, secondo la quale per il reato in esame il soggetto privato dovrebbe considerarsi persona offesa, oltre lo Stato, in quanto sarebbe direttamente attinto dalla condotta tipica prevista dall'art. 373 c.p.. Invero, da un lato, come ha osservato la DO , le false valutazioni peritali possono sia danneggiare che avvantaggiare il soggetto privato senza che peraltro ciò abbia rilievo circa la esistenza del reato;
dall'altro, le valutazioni peritali - che, come ha ancora notato la DO, fungono da filtro tra il giudice e determinati aspetti della realtà che egli, per carenza delle specifiche conoscenze tecnico- scientifiche, non è in grado di analizzare - passano al vaglio del giudice , "peritus peritorum", che formula il giudizio di responsabilità il quale soltanto va ad incidere direttamente sulla sfera dei diritti del soggetto privato.
3. Nè può conferire la diretta ed immediata incidenza su detta sfera la previsione della aggravante dell'art. 375 c.p., invece, isolatamente valorizzata dal citato superato orientamento. Invero, alla luce dell'indirizzo ermeneutico prima richiamato, basterebbe considerare che tale previsione - per definizione, avendo ad oggetto un elemento circostanziale - non pertiene alla condotta tipica risultando, peraltro, limitato - ed a riprova della sua inidoneità designante la generale fattispecie tipica - alle sole falsità peritali dalle quali deriva condanna penale. Come ha osservato la DO, si aggrava il delitto, non perché il falsario abbia voluto la condanna dell'imputato, ma per il maggior danno che dalla falsità è derivato all'interesse della retta amministrazione della giustizia.
4. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p., esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, correttamente il giudicante ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione e provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione.
5. Manifestamente infondata è la prospettata questione di costituzionalità in ordine alla prospettata violazione del diritto di difesa, non palesandosi irragionevole - nell'ambito della discrezionalità legislativa - assicurare l'intervento in sede di delibazione del mancato esercizio dell'azione penale solo ai soggetti offesi dal reato e non anche a quelli eventualmente danneggiati da questo.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza ulteriore sanzione in ragione della particolarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015