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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 844/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.4.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come
1 utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1
ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità
maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e Controparte_1
seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente di ruolo alle dipendenze del Controparte_2
al 2020, agiva in giudizio al fine di ottenere il computo nell'anzianità di carriera
[...]
dell'anno scolastico 2013 ai fini della progressione nelle fasce stipendiali con condanna del al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_2
retributive maturate negli anni successivi.
2. Pur ritualmente notificato del ricorso-decreto il convenuto rimaneva CP_1
contumace.
3. All'udienza odierna parte ricorrente preso atto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità insisteva solamente per il riconoscimento dell'annualità
2013 a fini giuridici, escluso ogni effetto economico.
§ § § § § § § § § § § § §
4. A fronte delle sentenze della Corte di Cassazione nn, 13618 e 13619 del 21.05.2025
parte ricorrente ha - anche se implicitamente - rinunciato alle domande volte ad attribuire rilevanza all'annualità 2013, nonostante il cd. blocco stipendiale, a fini economici.
2 5. Si insiste peraltro per la condanna del al riconoscimento dell'annualità in CP_1
questione a fini giuridici.
6. Senonché, non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi un interesse attuale della ricorrente a vedere riconosciuto e valutato a fini giuridici l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, cioè manca un diritto specifico connesso a tale accertamento leso o anche solo messo in discussione dall'Amministrazione.
7. Quanto alla circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio nel 2013, si tratta di circostanza di fatto che non richiede accertamento giudiziale.
8. Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande residue.
9. Nulla per le spese, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara inammissibile la domanda non rinunciata.
Nulla per le spese.
Venezia, 23/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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