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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO AM IU, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15070/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0970240192734733000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8832/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella sopra riportata, affidandosi a più motivi tra i quali l'inesistenza giuridica della notifica, il difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, eccependo anche la nullità della motivazione per relationem e, infine, il difetto di giurisdizione tributaria per violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992, eccepiva anche la legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 73 del 2002.
Con successiva memoria, depositata il 9 luglio 2025, il ricorrente ha affermato di aver richiesto e ottenuto la rateizzazione delle somme contestate in ricorso (depositando un documento avente a oggetto
“Accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo Protocollo_1 del 23/09/2024 presentata dal C.F. P.IVA_1”, contenente un prospetto dei pagamenti di cui l'ultima rata riporta la scadenza 31/08/2030), pertanto ha richiesto “l'accoglimento del ricorso e delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto rateizzo delle somme di cui all'atto impugnato con compensazione delle spese di lite”. Va rilevato che le Agenzie resistenti non hanno depositato alcuna memoria illustrativa in relazione a tale rateizzazione, né sulla richiesta di estinzione del processo per la cessata materia del contendere.
2. La Corte, all'udienza del 10/7/2025, ha rinviato alla data del 25 settembre 2025, ore 9,30, al fine di consentire al ricorrente di dare prova dell'avvenuto pagamento delle rate ad oggi scadute in riferimento alla rateizzazione depositata con la memoria, nonchè all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di fornire chiarimenti in merito.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha preso in carico la decisione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tenuto conto di quanto sopra riportato rispetto allo svolgimento del processo e dell'assenza di tutte le parti vocate, considerato che l'ultima documentata richiesta di estinzione del processo da parte del ricorrente non è stata in alcun modo avversata dalle parti pubbliche già costituitesi, si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del processo per la cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in
Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO AM IU, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15070/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0970240192734733000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8832/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella sopra riportata, affidandosi a più motivi tra i quali l'inesistenza giuridica della notifica, il difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, eccependo anche la nullità della motivazione per relationem e, infine, il difetto di giurisdizione tributaria per violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992, eccepiva anche la legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 73 del 2002.
Con successiva memoria, depositata il 9 luglio 2025, il ricorrente ha affermato di aver richiesto e ottenuto la rateizzazione delle somme contestate in ricorso (depositando un documento avente a oggetto
“Accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo Protocollo_1 del 23/09/2024 presentata dal C.F. P.IVA_1”, contenente un prospetto dei pagamenti di cui l'ultima rata riporta la scadenza 31/08/2030), pertanto ha richiesto “l'accoglimento del ricorso e delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto rateizzo delle somme di cui all'atto impugnato con compensazione delle spese di lite”. Va rilevato che le Agenzie resistenti non hanno depositato alcuna memoria illustrativa in relazione a tale rateizzazione, né sulla richiesta di estinzione del processo per la cessata materia del contendere.
2. La Corte, all'udienza del 10/7/2025, ha rinviato alla data del 25 settembre 2025, ore 9,30, al fine di consentire al ricorrente di dare prova dell'avvenuto pagamento delle rate ad oggi scadute in riferimento alla rateizzazione depositata con la memoria, nonchè all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di fornire chiarimenti in merito.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha preso in carico la decisione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tenuto conto di quanto sopra riportato rispetto allo svolgimento del processo e dell'assenza di tutte le parti vocate, considerato che l'ultima documentata richiesta di estinzione del processo da parte del ricorrente non è stata in alcun modo avversata dalle parti pubbliche già costituitesi, si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del processo per la cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in
Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti