Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 7 IO 6 8 9 Z 1 5 A / . IA R /4 4881 N T 6 R IS - 2 A . B G .R T E . L .P U R L IB D A A L . R E D UBBLICA ITALIANA B D T A E I T T S N 1 N LA CORTE SUP* 0 0 0 38 6/ 03 A E 3 E I S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 S I R E . A E N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12485/99 Presidente Paolini Dott. Giovanni Consigliere Monaci Dott. Stefano Cron. 723 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Ruggiero Cons. Bel. Rep. Dott. Francesco Ud. 23-5-02 Genovese Consigliere Dott. F.Antonio ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 64881 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12, domicilia;
- ricorrente
contro
LL TR, residente a [...], in via Resta n.103/5; intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria T° grado (Regionale di Bolzano n.32/1/98 deb 24-4-98.dep.24 Udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 4 3 3 2 consiglio del 23/5/2002 dal Relatore Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano n.32/1/98 del 24-4-98, che aveva dichiarato 1'Amministrazione Finanziaria decaduta dal diritto di riscuotere l'imposta in contestazione perché liquidata е iscritta a ruolo in ероса era stata successiva al termine indicato dall'art.36 bis D.P.R. n.600/73,termine inteso come posto a pena di decadenza, il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 9-6-99, deducendo come motivo la violazione dell'art.36 bis e 43 D.P.R. 29-9- 73, n.600, dell'art. 17 D. P.R. 29-9-73 n.602, dell'art.28 1.27-12-97 n.449, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Il contribuente non si costituiva. Motivi della decisione Il ricorso va accolto, essendo risultato fondato il fondamentale motivo di doglianza. Devono richamarsi le precedenti pronunce di questa Corte, costituenti ormai orientamento costante, cui si intende aderire in piena condivisione. Già era stato posto in opportuno risalto che la natura procedimentale dell'art. 36 bis e la mancata previsione della perentorietà del termine 2 "comportano che esso sia ordinatorio" (Cass. Civ.Sez.I, n.11235/1998). Era stato, altresì, evidenziato che in tema di delle imposte sui redditi, in virtù accertamento della disposizione interpretativa di cui all'art.28 L.28-12-97 n.449,il primo comma dell'art.36 bis D.P.R. 29-9-73 n.600 deve essere inteso nel senso che il termine, in esso indicato, non è stabilito a Sez.I,n.12995/1999; pena di decadenza (Cass. Civ. Cass. Civ.Sez. Trib., n.10134/2000). Veniva precisato che, anche in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicchè in mancanza di esplicita previsione, il termine fissato per il compimento di un atto ha "efficacia meramente esortativa" e “l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto" (Cass. Civ.Sez. I, n.7058/1999). Sono, poi, intervenute ulteriori pronunce confermative del carattere ordinatorio del ter mine previsto dall'art.36 bis D.P.R. n.600/73 (Cass. Civ.Sez. Trib., n. 911/2001; Cass. Civ. S ez. Trib.,n .917/2001). Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la 3 controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della LL proposto avversO la cartella di pagamento dell'Ufficio Distrettuale, sull'assunto della decadenza dal potere di procedere alla rettifica ex art.36 bis D.P.R. n. 600/73. Il recente consolidarsi del richiamato orientamento compensazione giurisprudenziale giustifica l'equa delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell a Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 23-5-2002. ₤1 President Il Relatore Gilfer Dott. Francesco Ruggier Ju n Mi Raolini IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casanc Audel DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN. 2003 IL/CANCELLIERE C1 Oggi На чишь Amal gasang ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 4