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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2025, n. 33809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33809 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IG, nato a [...] il giorno 04/04/1989; rappresentato ed assistito dall'avv. Silvio Tolesino - di fiducia;
avverso l'ordinanza emessa in data 22/04/2025 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 30 maggio 2025 a firma dell'avv. Tolesino, con la quale si insiste nel ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33809 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Campobasso in funzione di tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 07/04/2025 con la quale era stata applicata a IG IL la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, commessa in Campobasso il 26/03/2025; in particolare, IG IL, in concorso con il fratello FR LO, minacciava con un paio di forbici puntate contro l'addome il titolare del ristorante Monticelli di Campobasso, intimandogli di consegnargli 100,00 euro, mentre il fratello, per assicurarsi l'impunità, minacciava con un coltello un dipendente del locale, procurandogli lesioni al braccio sinistro;
fatto commesso da IG IL in pendenza di misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito ad arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (misura che veniva aggravata con quella degli arresti domiciliari, a seguito della rapina commessa il 26/03/2025), 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame di Campobasso, "oltre a non dare conto dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza dove nessun riscontro probatorio ha confermato il racconto delle persone offese (perquisizioni con esito negativo eseguite subito dopo i fatti), (p.3 ricorso)", non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni che renderebbero inidonee misure cautelari diverse da quella massima, anche applicate cumulativamente, ed in particolare la misura degli arresti domiciliari anche con il dispositivo di controllo;
rappresenta, al riguardo il difensore dell'indagato che, con precedente decisione, in altro procedimento, il tribunale monocratico aveva aggravato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari sulla scorta dello stesso episodio posto alla base della misura più afflittiva adottata nel presente procedimento;
si censura la motivazione anche nella parte in cui (pag. 6), in ordine alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che il provvedimento assunto dall'altro giudicante fa riferimento al pericolo di reiterazione del solo reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di quel procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato. 2. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei perícula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela 2 rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 3. Richiamati tali principi, va detto che la difesa affronta il punto dei gravi indizi di colpevolezza con un mero inciso (p.3 del ricorso) nel quale si lamenta sic et simpliciter che il Tribunale del riesame di Campobasso non avrebbe dato conto "dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza, dove nessun riscontro probatorio ha confermato il racconto delle persone offese (perquisizioni con esito negativo eseguite subito dopo i fatti)"; il motivo si rivela totalmente aspecifico e non si confronta minimamente con l'apparato motivazione dell'ordinanza impugnata (pp.
2-5 dell'ordinanza), nella quale si affronta diffusamente, e senza incorrere in alcuna illogicità manifesta, la solida consistenza del quadro indiziario, fondata su plurimi e concordanti elementi (querela delle persone offese, referti medici del pronto soccorso, ricognizione fotografica, dichiarazioni delle persone offese). 3.1. Quanto alle doglianze che attengono alle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, esse risultano generiche e, perciò, non consentite, atteso che, a fronte di una congrua argomentazione del Tribunale di Campobasso al riguardo (pagg. 5- 6 dell'ordinanza impugnata), il ricorrente, senza confrontarsi con la stessa, si è limitato: a) a sostenere che il Tribunale di Campobasso avrebbe trascurato di considerare l'elemento che IL in un altro procedimento - per il reato di resistenza a pubblico ufficiale - era stato 3 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (a titolo di aggravamento della precedente misura meno afflittiva, proprio a causa della trasgressione consistita nella commissione della rapina in data 26/03/2025); b) a prospettare, a sostegno dell'asserita sproporzione dell'applicata misura cautelare della custodia in carcere, che si tratterebbe di "doppio vaglio della medesima questione", che dovrebbe condurre alla scelta più favorevole al reo. Orbene, tale ultima considerazione appare, anzitutto, eccentrica rispetto al giudizio di proporzione, il quale ha, quali propri termini di riferimento, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.). Inoltre, non pare configurabile la contraddittorietà tra la decisione impugnata e la decisione di aggravamento, adottata nell'ambito di altro procedimento con la sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari. Occorre infatti ricordare, al riguardo, il consolidato principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non è deducibile la contraddittorietà della motivazione desunta dalla diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255417; Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047) in quanto il vizio, consistente nella contraddittorietà della motivazione, è necessariamente interno al provvedimento ed implica la ravvisabilità, nel tessuto motivazionale dello stesso, di enunciati contrastanti ed inconciliabili su punti decisivi, tali da compromettere la coerenza e la tenuta logico-giuridica dell'apparato giustificativo (Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013, dep. 2014, Mondì, Rv. 259409; n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Nella specie, invece, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, i diversi apprezzamenti di adeguatezza e di proporzionalità della risposta cautelare, a fronte della diversa gravità dei reati posti rispettivamente a fondamento dei due provvedimenti cautelari (resistenza a pubblico ufficiale e rapina aggravata). Anche con riferimento alle censure relative al c.d. braccialetto elettronico, il Tribunale del riesame, nel valutare l'inadeguatezza della evocata misura cautelare, ha fatto buon governo della costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis c.p.p." (così, di recente, Cassazione penale sez. II, 13/12/2022 dep. 16/03/2023, n.1131, ove il richiamo dei numerosi precedenti in tal senso). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente IG IL, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma il giorno 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente
avverso l'ordinanza emessa in data 22/04/2025 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 30 maggio 2025 a firma dell'avv. Tolesino, con la quale si insiste nel ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33809 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Campobasso in funzione di tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 07/04/2025 con la quale era stata applicata a IG IL la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, commessa in Campobasso il 26/03/2025; in particolare, IG IL, in concorso con il fratello FR LO, minacciava con un paio di forbici puntate contro l'addome il titolare del ristorante Monticelli di Campobasso, intimandogli di consegnargli 100,00 euro, mentre il fratello, per assicurarsi l'impunità, minacciava con un coltello un dipendente del locale, procurandogli lesioni al braccio sinistro;
fatto commesso da IG IL in pendenza di misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito ad arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (misura che veniva aggravata con quella degli arresti domiciliari, a seguito della rapina commessa il 26/03/2025), 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame di Campobasso, "oltre a non dare conto dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza dove nessun riscontro probatorio ha confermato il racconto delle persone offese (perquisizioni con esito negativo eseguite subito dopo i fatti), (p.3 ricorso)", non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni che renderebbero inidonee misure cautelari diverse da quella massima, anche applicate cumulativamente, ed in particolare la misura degli arresti domiciliari anche con il dispositivo di controllo;
rappresenta, al riguardo il difensore dell'indagato che, con precedente decisione, in altro procedimento, il tribunale monocratico aveva aggravato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari sulla scorta dello stesso episodio posto alla base della misura più afflittiva adottata nel presente procedimento;
si censura la motivazione anche nella parte in cui (pag. 6), in ordine alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che il provvedimento assunto dall'altro giudicante fa riferimento al pericolo di reiterazione del solo reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di quel procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato. 2. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei perícula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela 2 rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 3. Richiamati tali principi, va detto che la difesa affronta il punto dei gravi indizi di colpevolezza con un mero inciso (p.3 del ricorso) nel quale si lamenta sic et simpliciter che il Tribunale del riesame di Campobasso non avrebbe dato conto "dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza, dove nessun riscontro probatorio ha confermato il racconto delle persone offese (perquisizioni con esito negativo eseguite subito dopo i fatti)"; il motivo si rivela totalmente aspecifico e non si confronta minimamente con l'apparato motivazione dell'ordinanza impugnata (pp.
2-5 dell'ordinanza), nella quale si affronta diffusamente, e senza incorrere in alcuna illogicità manifesta, la solida consistenza del quadro indiziario, fondata su plurimi e concordanti elementi (querela delle persone offese, referti medici del pronto soccorso, ricognizione fotografica, dichiarazioni delle persone offese). 3.1. Quanto alle doglianze che attengono alle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, esse risultano generiche e, perciò, non consentite, atteso che, a fronte di una congrua argomentazione del Tribunale di Campobasso al riguardo (pagg. 5- 6 dell'ordinanza impugnata), il ricorrente, senza confrontarsi con la stessa, si è limitato: a) a sostenere che il Tribunale di Campobasso avrebbe trascurato di considerare l'elemento che IL in un altro procedimento - per il reato di resistenza a pubblico ufficiale - era stato 3 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (a titolo di aggravamento della precedente misura meno afflittiva, proprio a causa della trasgressione consistita nella commissione della rapina in data 26/03/2025); b) a prospettare, a sostegno dell'asserita sproporzione dell'applicata misura cautelare della custodia in carcere, che si tratterebbe di "doppio vaglio della medesima questione", che dovrebbe condurre alla scelta più favorevole al reo. Orbene, tale ultima considerazione appare, anzitutto, eccentrica rispetto al giudizio di proporzione, il quale ha, quali propri termini di riferimento, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.). Inoltre, non pare configurabile la contraddittorietà tra la decisione impugnata e la decisione di aggravamento, adottata nell'ambito di altro procedimento con la sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari. Occorre infatti ricordare, al riguardo, il consolidato principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non è deducibile la contraddittorietà della motivazione desunta dalla diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255417; Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047) in quanto il vizio, consistente nella contraddittorietà della motivazione, è necessariamente interno al provvedimento ed implica la ravvisabilità, nel tessuto motivazionale dello stesso, di enunciati contrastanti ed inconciliabili su punti decisivi, tali da compromettere la coerenza e la tenuta logico-giuridica dell'apparato giustificativo (Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013, dep. 2014, Mondì, Rv. 259409; n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Nella specie, invece, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, i diversi apprezzamenti di adeguatezza e di proporzionalità della risposta cautelare, a fronte della diversa gravità dei reati posti rispettivamente a fondamento dei due provvedimenti cautelari (resistenza a pubblico ufficiale e rapina aggravata). Anche con riferimento alle censure relative al c.d. braccialetto elettronico, il Tribunale del riesame, nel valutare l'inadeguatezza della evocata misura cautelare, ha fatto buon governo della costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis c.p.p." (così, di recente, Cassazione penale sez. II, 13/12/2022 dep. 16/03/2023, n.1131, ove il richiamo dei numerosi precedenti in tal senso). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente IG IL, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma il giorno 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente