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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6110/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Conte -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21810/2025 depositato il 1 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: perché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'atto iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate - CO sul tg. Targa_1 per omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto disporre la revoca del fermo opposto, con ogni pronuncia conseguenziale, compreso dichiarare inesigibile e, quindi, non dovuta alcuna somma in relazione alla Cartella di pagamento n. 07120220171422691 000, ordinando alla Concessionaria la cancellazione del relativo ruolo esattoriale per i motivi esposti in premessa;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'iscrizione di fermo amministrativo impugnata per il decorso del termine decadenziale e per intervenuta prescrizione;
IN VIA GRADATA accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della iscrizione di fermo amm.tivo opposta per la perdita del potere precettivo della Cartella di pagamento prodromica così come previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare ai sensi dell'art. 57, comma II, DPR 602/73 e art. 22, comma 5, del D.Lgs. 546/73, la produzione degli originali degli atti contestati;
IN OGNI CASO condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.
2 In via subordinata e senza alcuna rinuncia alle eccezioni che precedono, voglia: avuto riguardo dell'incertezza delle situazioni controverse, provvedere alla rideterminazione della pretesa, con la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare e con l'esclusione e/o la rideterminazione dell'aggio e delle spese di riscossione
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate CO: Per quanto fin qui narrato, argomentato, motivato e dedotto, in fatto ed in diritto, l'Agenzia delle entrate-CO, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,
CHIEDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti e in via subordinata disporre, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del soggetto ricorrente;
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Tutto ciò premesso Agenzia delle Entrate - CO, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita rinuncia espressamente alla pubblica udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – CO l'iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 18.10.2024 sul veicolo tg. Targa_1 in forza della Cartelle di pagamento nn. 07120220171422691 000 e 07120230051198342 000, per un importo complessivo pari ad € 1.465,52 - limitatamente alla Cartella di pagamento n.
07120220171422691 000 - e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
3
La parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo per omessa/difetto di notifica degli atti prodromici – violazione dell'art. 86 del d.p.r. n. 602 del
1973 e la nullità dell'iscrizione di fermo amm.vo per il decorso del termine decadenziale e per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate CO che chiedeva nel merito di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo o dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta
Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il
“valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
4 Viene impugnata l'iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 18.10.2024 sul veicolo tg. Targa_1 in forza della Cartelle di pagamento nn. 07120220171422691 000 e 07120230051198342 000, per un importo complessivo pari ad € 1.465,52 - limitatamente alla Cartella di pagamento n. 07120220171422691 000 - e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Si rileva infondata, tanto in fatto che in diritto, risulta la avversa eccezione di prescrizione dell'azione.
Al riguardo il termine applicabile alla fattispecie è, chiaramente e pacificamente, quello decennale (sul caso si veda la chiara e sintetica sentenza della CTP – Lazio, sez. 17, 5 maggio 2017, n. 11092) e che, inoltre, nella fattispecie de qua opera il periodo di sospensione dell'esazione esattoriale prevista dal Decreto Cura AL (dall'08.03.2020 al 31.08.2021).
L'Ente della CO sottolinea come alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione.
Incontestata, infatti, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata, come da relata di notifica versata in atti, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato neanche il più breve termine di prescrizione quinquennale stante l'avvenuta notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Pertanto, la doglianza sollevata da parte ricorrente risulta infondata in quanto l'avviso è stato tempestivamente e correttamente notificato al ricorrente.
5 CIRCA L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ/NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA D'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO IMPUGNATA PER OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento n.
07120220171422691000 si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione del rispettivo referto di notificazione.
Ciò detto, dalla disamina della relata che si produce emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.
Quand'anche si dovesse ritenere inficiata la notifica, il vizio eventuale sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n.
1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Peraltro, ove mai l'adito Giudice non ritenesse operante la suddetta sanatoria, si evidenzia che l'eventuale vizio sulla notificazione dell'atto impositivo giammai determinerebbe la nullità della pretesa iscritta a ruolo (cfr Cass. sent. n. 16370 del 26 settembre 2012, che conferma
Cass. sent. n. 13852/2010).
Emerge, dunque, palese la circostanza secondo la quale parte ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria e, dunque, la chiara e palpabile intenzione di voler, con il presente giudizio, recuperare le garanzie di cui egli poteva godere tempestivamente impugnando le mentovate cartelle di pagamento. 6
L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine agli anni ed ai codici di riferimento, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza di conoscenza del contribuente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto infondato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 500,00 OLTRE ALTRI ONERI COME PER
LEGGE
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6110/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Conte -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220171422691 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21810/2025 depositato il 1 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: perché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'atto iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate - CO sul tg. Targa_1 per omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto disporre la revoca del fermo opposto, con ogni pronuncia conseguenziale, compreso dichiarare inesigibile e, quindi, non dovuta alcuna somma in relazione alla Cartella di pagamento n. 07120220171422691 000, ordinando alla Concessionaria la cancellazione del relativo ruolo esattoriale per i motivi esposti in premessa;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'iscrizione di fermo amministrativo impugnata per il decorso del termine decadenziale e per intervenuta prescrizione;
IN VIA GRADATA accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità della iscrizione di fermo amm.tivo opposta per la perdita del potere precettivo della Cartella di pagamento prodromica così come previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare ai sensi dell'art. 57, comma II, DPR 602/73 e art. 22, comma 5, del D.Lgs. 546/73, la produzione degli originali degli atti contestati;
IN OGNI CASO condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.
2 In via subordinata e senza alcuna rinuncia alle eccezioni che precedono, voglia: avuto riguardo dell'incertezza delle situazioni controverse, provvedere alla rideterminazione della pretesa, con la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare e con l'esclusione e/o la rideterminazione dell'aggio e delle spese di riscossione
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate CO: Per quanto fin qui narrato, argomentato, motivato e dedotto, in fatto ed in diritto, l'Agenzia delle entrate-CO, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,
CHIEDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti e in via subordinata disporre, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del soggetto ricorrente;
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Tutto ciò premesso Agenzia delle Entrate - CO, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita rinuncia espressamente alla pubblica udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – CO l'iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 18.10.2024 sul veicolo tg. Targa_1 in forza della Cartelle di pagamento nn. 07120220171422691 000 e 07120230051198342 000, per un importo complessivo pari ad € 1.465,52 - limitatamente alla Cartella di pagamento n.
07120220171422691 000 - e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
3
La parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo per omessa/difetto di notifica degli atti prodromici – violazione dell'art. 86 del d.p.r. n. 602 del
1973 e la nullità dell'iscrizione di fermo amm.vo per il decorso del termine decadenziale e per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate CO che chiedeva nel merito di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo o dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta
Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il
“valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
4 Viene impugnata l'iscrizione di fermo amministrativo effettuata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 18.10.2024 sul veicolo tg. Targa_1 in forza della Cartelle di pagamento nn. 07120220171422691 000 e 07120230051198342 000, per un importo complessivo pari ad € 1.465,52 - limitatamente alla Cartella di pagamento n. 07120220171422691 000 - e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Si rileva infondata, tanto in fatto che in diritto, risulta la avversa eccezione di prescrizione dell'azione.
Al riguardo il termine applicabile alla fattispecie è, chiaramente e pacificamente, quello decennale (sul caso si veda la chiara e sintetica sentenza della CTP – Lazio, sez. 17, 5 maggio 2017, n. 11092) e che, inoltre, nella fattispecie de qua opera il periodo di sospensione dell'esazione esattoriale prevista dal Decreto Cura AL (dall'08.03.2020 al 31.08.2021).
L'Ente della CO sottolinea come alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione.
Incontestata, infatti, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata, come da relata di notifica versata in atti, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato neanche il più breve termine di prescrizione quinquennale stante l'avvenuta notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Pertanto, la doglianza sollevata da parte ricorrente risulta infondata in quanto l'avviso è stato tempestivamente e correttamente notificato al ricorrente.
5 CIRCA L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ/NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA D'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO IMPUGNATA PER OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella di pagamento n.
07120220171422691000 si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione del rispettivo referto di notificazione.
Ciò detto, dalla disamina della relata che si produce emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.
Quand'anche si dovesse ritenere inficiata la notifica, il vizio eventuale sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n.
1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Peraltro, ove mai l'adito Giudice non ritenesse operante la suddetta sanatoria, si evidenzia che l'eventuale vizio sulla notificazione dell'atto impositivo giammai determinerebbe la nullità della pretesa iscritta a ruolo (cfr Cass. sent. n. 16370 del 26 settembre 2012, che conferma
Cass. sent. n. 13852/2010).
Emerge, dunque, palese la circostanza secondo la quale parte ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria e, dunque, la chiara e palpabile intenzione di voler, con il presente giudizio, recuperare le garanzie di cui egli poteva godere tempestivamente impugnando le mentovate cartelle di pagamento. 6
L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine agli anni ed ai codici di riferimento, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza di conoscenza del contribuente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto infondato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 500,00 OLTRE ALTRI ONERI COME PER
LEGGE
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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