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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 542/2024 R.G.
TRA
in persona del lrpt, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giorgio Terranova Parte_1
RICORRENTE
E
, in COtroparte_1
persona del Capo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dai funzionari dott.ri
AS FA e AR PI RA
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 79/2024 del 17/09/2024, emessa dall' e notificata in data COtroparte_1
28/09/2024 a Krasniqi Pajtim, e alla ditta obbligata in solido, in data Parte_1
CO 10/10/2024. La stessa si fonda sul rapporto al Direttore dell' redatto e trasmesso dall'organo accertatore, Ispettore del Lavoro e sul verbale di Persona_1
accertamento e notificazione da egli medesimo redatto, n. TS00000/2022-122-01 del
24/05/2022, notificato a mani in data 24/06/2024.
La suddetta reca la somma sanzionatoria di euro 16.243,64 (di cui euro 43,64 per spese di notifica), a seguito dell'illecito amministrativo accertato e contestato dal suddetto organo accertatore, di cui alla norma dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Maxisanzione per lavoro nero”), per aver irregolarmente occupato, in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, in qualità di manovali edili, presso il cantiere situato a Trieste, in via del Ponticello n. 8, nella giornata del 14/03/2022, i lavoratori nato in [...] il [...], , nato in Parte_2 Parte_3
Kosovo il 02/07/1975, nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
nato in [...] il [...].
La ricorrente, al riguardo, ha dedotto:
1-l'eccessiva durata degli accertamenti;
2-il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
3-l'infondatezza nel merito della sanzione;
4- mancata applicazione del cumulo giuridico.
Per tali ragioni ha concluso come di seguito:
“annullare l'ordinanza dell'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, protocollo n. 12437/ P.L.
R.D.A nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali ad essa connessi o funzionali, perché viziati e pertanto illegittimi ed ingiusti, o con qualsiasi altra statuizione che dovesse ritenere opportuna.
In via del tutto subordinata e senza recesso alcuno dalle predette censure, per i motivi meglio esposti in parte motiva, ritenere applicabile in capo alla ricorrente la sanzione
2 prevista nella misura del minimo edittale ovvero rideterminare l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. 689/81.
CO vittoria di spese, compensi ed onorari difensivi del presente giudizio e fatto salvo ogni altro diritto ed azione”.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che la decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 “va individuata nel momento in cui sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., nn. 3115/2004;18347/2003).
Nel caso di specie, così come eccepito dal resistente, il dies a quo del decorso del termine di
90 giorni richiesto dall'art. 14 delle L. 689/1981 è stato rispettato. Il verbale conclusivo degli accertamenti è stato redatto in data 25/05/2022 e notificato a mani al ricorrente in data
24/06/2022. COsiderato che parte resistente ha provato di aver iniziato gli accertamenti il giorno 14 marzo 2022, i quali si sono protratti in maniera continuativa, anche con
3 l'acquisizione della documentazione successivamente prodotta dallo stesso trasgressore CO (modello A1 a comprova del rapporto di lavoro del lavoratore, fatto pervenire all' in data 21/03/2022), per concludersi poi con l'acquisizione della risposta da parte del sistema
IMI in data 4 maggio 2022.
Ne consegue l'infondatezza di tale deduzione attorea.
CO riferimento all'eccezione del vizio di motivazione la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette che l'ordinanza-ingiunzione possa essere motivata “per relationem”, mediante richiamo del sottostante verbale di accertamento dell'illecito. Sul punto si veda
Cass. Civ., Sez. II, 23/12/2023 “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
“per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”.
Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione n. 79/2024 per cui è causa contiene il richiamo al verbale unico di accertamento e notificazione già entrato nella sfera conoscitiva del suo destinatario, il quale risulta motivato nel dettaglio.
Pertanto, anche tale deduzione è infondata.
CO Venendo al merito, dagli atti di causa risulta che in data 14 marzo 2022, l' di Trieste effettuava un controllo ispettivo presso il cantiere edile situato a Trieste, in via del
Ponticello n. 8, dove constatava e verbalizzava, procedendo all'identificazione, la presenza dei seguenti lavoratori di nazionalità kosovara : , Parte_2 Parte_3
e Come emerge dalla memoria difensiva “I suddetti Persona_2 Persona_3 lavoratori erano intenti nell'attività di costruzione di un muro in pietra che serviva a delimitare l'area del cantiere dal terreno confinante di proprietà di un asilo comunale. Nel cantiere, allestito per la realizzazione di un edificio da adibire a civile abitazione di proprietà
4 del signor operava in quel momento la ditta odierna Persona_4 Parte_1 ricorrente”.
I predetti lavoratori stavano utilizzando attrezzatura della ricorrente e lavoravano insieme al signor , dipendente della stessa. Persona_5
I suddetti lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno dichiarato quanto segue.
ha dichiarato: “Sono in prova assunto dal signor che ha Parte_3 Parte_4
una ditta in Slovenia;
non ho firmato un contratto perché sono in prova per tre giorni;
sono arrivato in macchina insieme a e non conosco gli altri due operai Persona_3
presenti in cantiere, ho costruito il muro in pietra che è presente in cantiere (…) ho lavorato insieme agli operai presenti in cantiere ed all'operaio della ditta che Pt_1
traduce questa dichiarazione”.
, ha dichiarato: “Lavoro per la ditta con sede a Krsko Persona_3 CP_3
in Slovenia;
lavoro in quella ditta da circa 2 mesi;
il titolare della ditta si chiama
[...]
; sono arrivato in questo cantiere questa mattina e mi ha portato un collega con la Pt_4
macchina (…) non conosco gli altri lavoratori presenti in cantiere, sono andato via perché non avevo le scarpe antinfortunistiche”.
ha dichiarato: “Sono amico di tale che ha una ditta in Slovenia a Persona_2 Per_2
Isola; un amico di che si chiama ha portato me in questo cantiere;
sono arrivato Per_2 Pt_5
da solo e non con gli altri operai trovati al lavoro in cantiere;
mi ha detto cosa fare in Pt_5
cantiere; da questa mattina ho costruito il muro divisorio che si vede costruito;
non conosco gli altri operai presenti in cantiere” (ns. documento n. 10).
ha dichiarato: “Sono in Slovenia quale turista;
avevo bisogno di Parte_2
soldi per tornare in Finlandia ed ho chiesto ad un amico di nome di farmi lavorare;
Pt_5
stamattina sono venuto in cantiere per lavorare e sono stato accompagnato da un amico di
non ho firmato un contratto per lavorare con in quanto mi servivano solo i Pt_5 Pt_5 soldi per il biglietto”.
ha dichiarato: “Sono dipendente della ditta da Persona_5 Parte_1
gennaio 2022 quale operaio edile;
lavoro per 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana;
lavoro in questo cantiere di via del Ponticello dal 08/03/2022 ed ho lavorato tutti i giorni;
5 dall'8 marzo ho costruito il muro di pietra che divide la proprietà dell'asilo adiacente;
tutti gli altri lavoratori trovati in cantiere oggi sono arrivati a lavorare questa mattina;
insieme a loro c'era un altro lavoratore che è scappato dal cantiere;
i lavoratori trovati insieme a me in cantiere, compreso quello che è scappato, mi aiutavano nella costruzione del muro
(qualcuno faceva la malta con la betoniera, altri costruivano con me il muro); questa mattina quando sono arrivato in cantiere ho trovato già al lavoro i quattro operai che oggi erano presenti in cantiere;
gli operai erano già al lavoro, costruivano il muro divisorio;
preciso che tutti i macchinari usati (betoniera, bobcat) sono di proprietà della ditta;
per la Pt_1 costruzione del muro non servono grandi competenze”.
Come eccepito dalla resistente, dunque, “Dal tenore delle dichiarazioni rilasciate, dunque, emerge con evidenza che i quattro lavoratori stavano lavorando a favore della ditta
[...]
e che erano giunti in cantiere per il tramite del titolare della ditta slovena KRYEZIU Pt_1
TRGOVINA IN STORTIVE, che dunque li ha reclutati e portati a lavorare nel cantiere di
Trieste per la ditta odierna ricorrente”.
Sul punto, non può ritenersi fondata l'allegazione attorea inerente al fatto che i lavoratori erano distaccati da altra società.
A tal proposito, il resistente ha eccepito e provato che: “L'organo ispettivo, a completamento degli accertamenti iniziati con il sopralluogo presso il cantiere, oltre ad acquisire documentazione prodotta dall'amministratore della ha provveduto Parte_1
anche a chiedere informazioni alla corrispondente autorità di vigilanza in materia di lavoro
e legislazione sociale operante in Slovenia, utilizzando a tale fine il sistema telematico IMI
((International Market Information System), onde valutare la genuinità degli asseriti rapporti di distacco dei lavoratori trovati all'interno del cantiere da parte della ditta
KRYEZIU TRGOVINA IN STORTIVE.
CO Ebbene, la risposta è giunta presso gli uffici dello scrivente in data 4 maggio 2022 (ns. documento n. 13). Da essa si evince che: 1) per quanto riguarda il lavoratore HA
Bekim, il rapporto di lavoro con la ditta slovena era stato instaurato in data 17/03/2022, relativamente al periodo di distacco dal 21/03/2022 al 21/09/2022; sicché, al momento dell'accesso ispettivo non esisteva alcun valido titolo che giustificasse la prestazione di lavoro a favore della ditta 2) Per quanto concerne il lavoratore Parte_1 Per_3
6 il rapporto di lavoro con la ditta slovena era sorto soltanto il 01/04/2022 e per lo Per_3
stesso non era neppure mai stato rilasciato il modello A1 necessario per il distacco;
3) Per quanto infine riguarda gli altri due lavoratori, e essi Parte_2 Persona_2
risultavano del tutto sconosciuti alla ditta KRYEZIU TRGOVINA IN STORTIVE”.
Del pari, in sede processuale il teste escusso ha dichiarato: “Nel marzo del Testimone_1
2022 ho effettuato un accesso al cantiere di Si stavano eseguendo Persona_4
lavori di costruzione di un muro divisorio sul terreno dello con un terreno su cui Per_4
sorgeva un asilo. Al momento dell'accesso ho rinvenuto i lavoratori che sono indicati nel verbale. L'unico che parlava italiano era . I lavori erano stati affidati Persona_5 da alla ditta , il era effettivamente dipendente di quest'azienda, Per_4 Pt_1 Per_3
mentre per gli altri lavoratori trovati in cantiere non c'era formalizzazione di alcun rapporto di lavoro. I lavori erano eseguiti con attrezzatura , ovvero delle pale ed una Pt_1
betoniera. Erano lavori semplici e non abbisognavano di particolari istruzioni. Il Per_3
attribuì i lavori ad una ditta slovena, denominata Krieziu Trgovina DOO indicata in atti.
Attraverso l'IMI che è una banca dati europea attraverso la quale si può sapere se il lavoratore di uno stato comunitario è dipendente o meno di un'azienda ci è stato risposto che due lavoratori erano effettivamente dipendenti dell'azienda, e sono menzionati nel verbale, ma assunti in una data successiva, mentre due non erano mai stati assunti.” ADR:
“Ricordo che fu a dichiarare che l'attrezzatura usata dai lavoratori per Persona_6
la costruzione del muro divisorio era di proprietà della . ADR: “Non c'erano altre Pt_1 imprese presenti sul cantiere quel giorno”.
Ebbene sulla scorta del materiale probatorio in atti risulta che i 4 lavoratori individuati nella sanzione impugnata erano intenti in data 14.3.2022 a lavorare senza regolare contratto in favore della ricorrente, utilizzando le sue attrezzature e sotto le direttive di un suo dipendente, in assenza di un rapporto di distacco con altra società.
Venendo all'ultima censura di parte attrice relativa al cumulo delle sanzioni, il dell'art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981 si applica limitatamente alle sanzioni in materia di illeciti previdenziali e assistenziali e non invece dove le violazioni riguardino l'accertamento di
7 rapporti di lavoro e sulla conseguente applicazione della “Maxisanzione per lavoro nero”.
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 23054 del 03/10/2017)
Da ultimo, parte ricorrente non ha allegato ragioni per la rideterminazione della sanzione al minimo edittale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) COdanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 2.865,00, oltre come per legge se dovuti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 542/2024 R.G.
TRA
in persona del lrpt, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giorgio Terranova Parte_1
RICORRENTE
E
, in COtroparte_1
persona del Capo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dai funzionari dott.ri
AS FA e AR PI RA
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 79/2024 del 17/09/2024, emessa dall' e notificata in data COtroparte_1
28/09/2024 a Krasniqi Pajtim, e alla ditta obbligata in solido, in data Parte_1
CO 10/10/2024. La stessa si fonda sul rapporto al Direttore dell' redatto e trasmesso dall'organo accertatore, Ispettore del Lavoro e sul verbale di Persona_1
accertamento e notificazione da egli medesimo redatto, n. TS00000/2022-122-01 del
24/05/2022, notificato a mani in data 24/06/2024.
La suddetta reca la somma sanzionatoria di euro 16.243,64 (di cui euro 43,64 per spese di notifica), a seguito dell'illecito amministrativo accertato e contestato dal suddetto organo accertatore, di cui alla norma dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Maxisanzione per lavoro nero”), per aver irregolarmente occupato, in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, in qualità di manovali edili, presso il cantiere situato a Trieste, in via del Ponticello n. 8, nella giornata del 14/03/2022, i lavoratori nato in [...] il [...], , nato in Parte_2 Parte_3
Kosovo il 02/07/1975, nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
nato in [...] il [...].
La ricorrente, al riguardo, ha dedotto:
1-l'eccessiva durata degli accertamenti;
2-il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
3-l'infondatezza nel merito della sanzione;
4- mancata applicazione del cumulo giuridico.
Per tali ragioni ha concluso come di seguito:
“annullare l'ordinanza dell'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, protocollo n. 12437/ P.L.
R.D.A nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali ad essa connessi o funzionali, perché viziati e pertanto illegittimi ed ingiusti, o con qualsiasi altra statuizione che dovesse ritenere opportuna.
In via del tutto subordinata e senza recesso alcuno dalle predette censure, per i motivi meglio esposti in parte motiva, ritenere applicabile in capo alla ricorrente la sanzione
2 prevista nella misura del minimo edittale ovvero rideterminare l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. 689/81.
CO vittoria di spese, compensi ed onorari difensivi del presente giudizio e fatto salvo ogni altro diritto ed azione”.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che la decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 “va individuata nel momento in cui sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., nn. 3115/2004;18347/2003).
Nel caso di specie, così come eccepito dal resistente, il dies a quo del decorso del termine di
90 giorni richiesto dall'art. 14 delle L. 689/1981 è stato rispettato. Il verbale conclusivo degli accertamenti è stato redatto in data 25/05/2022 e notificato a mani al ricorrente in data
24/06/2022. COsiderato che parte resistente ha provato di aver iniziato gli accertamenti il giorno 14 marzo 2022, i quali si sono protratti in maniera continuativa, anche con
3 l'acquisizione della documentazione successivamente prodotta dallo stesso trasgressore CO (modello A1 a comprova del rapporto di lavoro del lavoratore, fatto pervenire all' in data 21/03/2022), per concludersi poi con l'acquisizione della risposta da parte del sistema
IMI in data 4 maggio 2022.
Ne consegue l'infondatezza di tale deduzione attorea.
CO riferimento all'eccezione del vizio di motivazione la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette che l'ordinanza-ingiunzione possa essere motivata “per relationem”, mediante richiamo del sottostante verbale di accertamento dell'illecito. Sul punto si veda
Cass. Civ., Sez. II, 23/12/2023 “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
“per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”.
Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione n. 79/2024 per cui è causa contiene il richiamo al verbale unico di accertamento e notificazione già entrato nella sfera conoscitiva del suo destinatario, il quale risulta motivato nel dettaglio.
Pertanto, anche tale deduzione è infondata.
CO Venendo al merito, dagli atti di causa risulta che in data 14 marzo 2022, l' di Trieste effettuava un controllo ispettivo presso il cantiere edile situato a Trieste, in via del
Ponticello n. 8, dove constatava e verbalizzava, procedendo all'identificazione, la presenza dei seguenti lavoratori di nazionalità kosovara : , Parte_2 Parte_3
e Come emerge dalla memoria difensiva “I suddetti Persona_2 Persona_3 lavoratori erano intenti nell'attività di costruzione di un muro in pietra che serviva a delimitare l'area del cantiere dal terreno confinante di proprietà di un asilo comunale. Nel cantiere, allestito per la realizzazione di un edificio da adibire a civile abitazione di proprietà
4 del signor operava in quel momento la ditta odierna Persona_4 Parte_1 ricorrente”.
I predetti lavoratori stavano utilizzando attrezzatura della ricorrente e lavoravano insieme al signor , dipendente della stessa. Persona_5
I suddetti lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno dichiarato quanto segue.
ha dichiarato: “Sono in prova assunto dal signor che ha Parte_3 Parte_4
una ditta in Slovenia;
non ho firmato un contratto perché sono in prova per tre giorni;
sono arrivato in macchina insieme a e non conosco gli altri due operai Persona_3
presenti in cantiere, ho costruito il muro in pietra che è presente in cantiere (…) ho lavorato insieme agli operai presenti in cantiere ed all'operaio della ditta che Pt_1
traduce questa dichiarazione”.
, ha dichiarato: “Lavoro per la ditta con sede a Krsko Persona_3 CP_3
in Slovenia;
lavoro in quella ditta da circa 2 mesi;
il titolare della ditta si chiama
[...]
; sono arrivato in questo cantiere questa mattina e mi ha portato un collega con la Pt_4
macchina (…) non conosco gli altri lavoratori presenti in cantiere, sono andato via perché non avevo le scarpe antinfortunistiche”.
ha dichiarato: “Sono amico di tale che ha una ditta in Slovenia a Persona_2 Per_2
Isola; un amico di che si chiama ha portato me in questo cantiere;
sono arrivato Per_2 Pt_5
da solo e non con gli altri operai trovati al lavoro in cantiere;
mi ha detto cosa fare in Pt_5
cantiere; da questa mattina ho costruito il muro divisorio che si vede costruito;
non conosco gli altri operai presenti in cantiere” (ns. documento n. 10).
ha dichiarato: “Sono in Slovenia quale turista;
avevo bisogno di Parte_2
soldi per tornare in Finlandia ed ho chiesto ad un amico di nome di farmi lavorare;
Pt_5
stamattina sono venuto in cantiere per lavorare e sono stato accompagnato da un amico di
non ho firmato un contratto per lavorare con in quanto mi servivano solo i Pt_5 Pt_5 soldi per il biglietto”.
ha dichiarato: “Sono dipendente della ditta da Persona_5 Parte_1
gennaio 2022 quale operaio edile;
lavoro per 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana;
lavoro in questo cantiere di via del Ponticello dal 08/03/2022 ed ho lavorato tutti i giorni;
5 dall'8 marzo ho costruito il muro di pietra che divide la proprietà dell'asilo adiacente;
tutti gli altri lavoratori trovati in cantiere oggi sono arrivati a lavorare questa mattina;
insieme a loro c'era un altro lavoratore che è scappato dal cantiere;
i lavoratori trovati insieme a me in cantiere, compreso quello che è scappato, mi aiutavano nella costruzione del muro
(qualcuno faceva la malta con la betoniera, altri costruivano con me il muro); questa mattina quando sono arrivato in cantiere ho trovato già al lavoro i quattro operai che oggi erano presenti in cantiere;
gli operai erano già al lavoro, costruivano il muro divisorio;
preciso che tutti i macchinari usati (betoniera, bobcat) sono di proprietà della ditta;
per la Pt_1 costruzione del muro non servono grandi competenze”.
Come eccepito dalla resistente, dunque, “Dal tenore delle dichiarazioni rilasciate, dunque, emerge con evidenza che i quattro lavoratori stavano lavorando a favore della ditta
[...]
e che erano giunti in cantiere per il tramite del titolare della ditta slovena KRYEZIU Pt_1
TRGOVINA IN STORTIVE, che dunque li ha reclutati e portati a lavorare nel cantiere di
Trieste per la ditta odierna ricorrente”.
Sul punto, non può ritenersi fondata l'allegazione attorea inerente al fatto che i lavoratori erano distaccati da altra società.
A tal proposito, il resistente ha eccepito e provato che: “L'organo ispettivo, a completamento degli accertamenti iniziati con il sopralluogo presso il cantiere, oltre ad acquisire documentazione prodotta dall'amministratore della ha provveduto Parte_1
anche a chiedere informazioni alla corrispondente autorità di vigilanza in materia di lavoro
e legislazione sociale operante in Slovenia, utilizzando a tale fine il sistema telematico IMI
((International Market Information System), onde valutare la genuinità degli asseriti rapporti di distacco dei lavoratori trovati all'interno del cantiere da parte della ditta
KRYEZIU TRGOVINA IN STORTIVE.
CO Ebbene, la risposta è giunta presso gli uffici dello scrivente in data 4 maggio 2022 (ns. documento n. 13). Da essa si evince che: 1) per quanto riguarda il lavoratore HA
Bekim, il rapporto di lavoro con la ditta slovena era stato instaurato in data 17/03/2022, relativamente al periodo di distacco dal 21/03/2022 al 21/09/2022; sicché, al momento dell'accesso ispettivo non esisteva alcun valido titolo che giustificasse la prestazione di lavoro a favore della ditta 2) Per quanto concerne il lavoratore Parte_1 Per_3
6 il rapporto di lavoro con la ditta slovena era sorto soltanto il 01/04/2022 e per lo Per_3
stesso non era neppure mai stato rilasciato il modello A1 necessario per il distacco;
3) Per quanto infine riguarda gli altri due lavoratori, e essi Parte_2 Persona_2
risultavano del tutto sconosciuti alla ditta KRYEZIU TRGOVINA IN STORTIVE”.
Del pari, in sede processuale il teste escusso ha dichiarato: “Nel marzo del Testimone_1
2022 ho effettuato un accesso al cantiere di Si stavano eseguendo Persona_4
lavori di costruzione di un muro divisorio sul terreno dello con un terreno su cui Per_4
sorgeva un asilo. Al momento dell'accesso ho rinvenuto i lavoratori che sono indicati nel verbale. L'unico che parlava italiano era . I lavori erano stati affidati Persona_5 da alla ditta , il era effettivamente dipendente di quest'azienda, Per_4 Pt_1 Per_3
mentre per gli altri lavoratori trovati in cantiere non c'era formalizzazione di alcun rapporto di lavoro. I lavori erano eseguiti con attrezzatura , ovvero delle pale ed una Pt_1
betoniera. Erano lavori semplici e non abbisognavano di particolari istruzioni. Il Per_3
attribuì i lavori ad una ditta slovena, denominata Krieziu Trgovina DOO indicata in atti.
Attraverso l'IMI che è una banca dati europea attraverso la quale si può sapere se il lavoratore di uno stato comunitario è dipendente o meno di un'azienda ci è stato risposto che due lavoratori erano effettivamente dipendenti dell'azienda, e sono menzionati nel verbale, ma assunti in una data successiva, mentre due non erano mai stati assunti.” ADR:
“Ricordo che fu a dichiarare che l'attrezzatura usata dai lavoratori per Persona_6
la costruzione del muro divisorio era di proprietà della . ADR: “Non c'erano altre Pt_1 imprese presenti sul cantiere quel giorno”.
Ebbene sulla scorta del materiale probatorio in atti risulta che i 4 lavoratori individuati nella sanzione impugnata erano intenti in data 14.3.2022 a lavorare senza regolare contratto in favore della ricorrente, utilizzando le sue attrezzature e sotto le direttive di un suo dipendente, in assenza di un rapporto di distacco con altra società.
Venendo all'ultima censura di parte attrice relativa al cumulo delle sanzioni, il dell'art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981 si applica limitatamente alle sanzioni in materia di illeciti previdenziali e assistenziali e non invece dove le violazioni riguardino l'accertamento di
7 rapporti di lavoro e sulla conseguente applicazione della “Maxisanzione per lavoro nero”.
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 23054 del 03/10/2017)
Da ultimo, parte ricorrente non ha allegato ragioni per la rideterminazione della sanzione al minimo edittale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) COdanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 2.865,00, oltre come per legge se dovuti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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