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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 317/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: , sede legale in San Pietro in Controparte_1 P.IVA_1
Cariano, via Omero Speri n. 2 – 37029 San Pietro in Cariano, VR, loc. ; CP_1 rappresentante legale: Alessandro BOLDO);
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 10.11.2025 in proprio da
[...]
Controparte_1 ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- per sua Controparte_1 stessa dichiarazione e come risulta dalla documentazione in atti, risulta costituita in forma di s.r.l. in data 08.05.2018 ed ha esercitato attività di impresa in forma organizzata e continuativa fino al 2024 mediante la gestione degli impianti sportivi e dei connessi servizi accessori di ristorazione presso il nel Comune di Controparte_1
San Pietro in Cariano (VR); la stessa è pertanto soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCI;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalle come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalle perdite emergenti dal conto economico dei bilanci di esercizio 2022, 2023, 2024, portati a nuovo nell'ultimo esercizio (2024) per l'importo di € 235.616; dalla perdita di esercizio anche dello stesso bilancio 2024 (per € - 39.601,00); (ii) dalla elevata esposizione debitoria emergente dai medesimi bilanci di esercizio, pari, al 2024, all'importo di € 511.091,00, a fronte di un attivo patrimoniale di € 255.960,00; (iii) dal contenuto della relazione economico – patrimoniale aggiornata della società, che segnala, alla data del 31.07.2025, un passivo di € 548.297,30 a fronte di un attivo di
€ 514.438,51, nonché una perdita di esercizio alla medesima data di € 33.727,83; (iv) dalla dichiarata impossibilità di provvedere al pagamento della somma intimatagli dalla Provincia con decreto ingiunto divenuto definitivo per mancata CP_2 opposizione, dell'importo di € 243.234,39; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni attestano ricavi superiori ad € 200.000,00 e nell'anno 2024 debiti superiori ad € 500.000,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti allegati al ricorso è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F./P. I.V.A.: , sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in San Pietro in Cariano, via Omero Speri n. 2 – 37029 San Pietro in Cariano, VR, loc. ; rappresentante legale: Alessandro BOLDO); CP_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore la dr.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. Persona_1
356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19 marzo 2026 ore 10.45, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: , sede legale in San Pietro in Controparte_1 P.IVA_1
Cariano, via Omero Speri n. 2 – 37029 San Pietro in Cariano, VR, loc. ; CP_1 rappresentante legale: Alessandro BOLDO);
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 10.11.2025 in proprio da
[...]
Controparte_1 ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- per sua Controparte_1 stessa dichiarazione e come risulta dalla documentazione in atti, risulta costituita in forma di s.r.l. in data 08.05.2018 ed ha esercitato attività di impresa in forma organizzata e continuativa fino al 2024 mediante la gestione degli impianti sportivi e dei connessi servizi accessori di ristorazione presso il nel Comune di Controparte_1
San Pietro in Cariano (VR); la stessa è pertanto soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCI;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalle come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalle perdite emergenti dal conto economico dei bilanci di esercizio 2022, 2023, 2024, portati a nuovo nell'ultimo esercizio (2024) per l'importo di € 235.616; dalla perdita di esercizio anche dello stesso bilancio 2024 (per € - 39.601,00); (ii) dalla elevata esposizione debitoria emergente dai medesimi bilanci di esercizio, pari, al 2024, all'importo di € 511.091,00, a fronte di un attivo patrimoniale di € 255.960,00; (iii) dal contenuto della relazione economico – patrimoniale aggiornata della società, che segnala, alla data del 31.07.2025, un passivo di € 548.297,30 a fronte di un attivo di
€ 514.438,51, nonché una perdita di esercizio alla medesima data di € 33.727,83; (iv) dalla dichiarata impossibilità di provvedere al pagamento della somma intimatagli dalla Provincia con decreto ingiunto divenuto definitivo per mancata CP_2 opposizione, dell'importo di € 243.234,39; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni attestano ricavi superiori ad € 200.000,00 e nell'anno 2024 debiti superiori ad € 500.000,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti allegati al ricorso è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F./P. I.V.A.: , sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in San Pietro in Cariano, via Omero Speri n. 2 – 37029 San Pietro in Cariano, VR, loc. ; rappresentante legale: Alessandro BOLDO); CP_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore la dr.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. Persona_1
356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19 marzo 2026 ore 10.45, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio