Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DE04 1 74/02 Aula 'B' 2 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 15828/99 Consigliere- Cron. 9840 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. DE MATTEIS -Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Aldo TOFFOLI Consigliere Dott. Saverio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IC NG;
intimata avverso la sentenza n. 2827/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/05/99 - R.G.N. 1998/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 279 udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Antonio MARTONE rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il 2 Svolgimento del processo Con sentenza 26 aprile/15 maggio 1999 n. 2827 il Tribunale di Torino, in riforma della sentenza pretorile impugnata, ha accertato il diritto di CE GE all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1.10.1998, sulla base della ctu rinnovata in grado di appello, che aveva accertato grave stato demenziale con incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita da tale data. Ha compensato le spese dei gradi di merito, in considerazione della decorrenza della indennità posticipata rispetto alla domanda. Asey Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero del Tesoro, con sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.; nullità della sentenza о del procedimento;
omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 eccepisce la nullità e/o la inesistenza delc.p.c.), rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite un legale rappresentante. 3 Il motivo non è fondato, perché, come già statuito da questa Corte, l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore о di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26-05-1999 n. 5152). Con i successivi tre motivi il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e Aey nullità del procedimento e295 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata perché, a suo dire, preventivo accertamento dello status di interdizione il legale condizionerebbe l'accertamento peritale ai fini della indennità di accompagnamento. Invoca, nella memoria, Cass. sez. un. 483/2000. Il motivo è palesemente infondato. Proprio la sistemazione dommatica della complessa materia operata da questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite 12- 7-2000 n. 483 distingue l'azione di accertamento della sintesi di un insieme normativo posizione soggettiva, applicabile ad una determinata persona, riassumibile nello status di invalido, e l'azione di condanna ad una provvidenza economica, nella specie la indennità di accompagnamento, la unquale viceversa comporta accertamento soltanto incidentale dello status di invalido. Il ricorso va pertanto respinto in toto. Nulla spese, non essendosi l'intimata costituita e non avendo svolto attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 gennaio 2002. Il Presidente Vilin. Mai Gum. Il Consigliere Estensore Aldo De Martin IL CANCELLER outle Depositato in Canceller! 2.3 MAR. 2002 oggi, REIL CANCELLIER Quare Qp\capacità processuale dell'invalido psichico RG 15828/1999 л5 с