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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT RT, nato a [...] il [...] TA TH, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Andrea Nocera, Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori degli imputati, Avv. Pietro Monti e Avv. Aldo Mirate, che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 8480 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 27 giugno 2016 dal Tribunale di Asti, che ha condannato alla pena di giustizia TT RT e TA TH, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il primo per aver importato ed acquistato a fini di cessione, nonché effettivamente ceduto sostanza stupefacente del tipo KETAMINA, il secondo per aver esportato, messo in vendita e ceduto la predetta sostanza stupefacente almeno fino al marzo 2010, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti. 3. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 4. La difesa di TT RT articola due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l'erronea valutazione di attendibilità dei testi Vitale e Piazza, ai quali è stata offerta la Ketamina, mossi da un intento calunnioso. 4.2. Anche con il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il TT sia titolare di una licenza per la vendita all'ingrosso di medicinali veterinari e, dalla stessa perizia, emerga che l'effetto drogante della Ketamina detenuta è estremamente basso ("il valore percentuale degli 11 campioni sottoposti ad analisi qualitativa è risultato essere pari al 10%"). 5. 4. La difesa di TA TH deduce tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato. Premette che l'TA è amministratore di una società con sede a Malta, titolare di licenza per l'importazione e la commercializzazione di farmaci e prodotti per uso veterinario ed autorizzata alla vendita del farmaco Ketamina 10%, liberamente commercializzabile nel Paese di residenza, di cui ha venduto 200 flaconi, acquistati in Germania, al AR, mediante operazione regolarmente contabilizzata. Evidenzia l'erronea attribuzione della responsabilità per l'eventuale utilizzo improprio del farmaco da parte dell'acquirente, desunta dai contatti telefonici intercorsi con il AR tra 1'8/03/2010 ed il 12/03/2010. 4.2. Con il secondo motivo denunzia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 10 cod. pen., per la mancata richiesta di autorizzazione a procedere al Ministro della Giustizia, trattandosi di reato commesso in territorio estero (Malta) e da cittadino straniero. 4.3 Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il fatto debba essere riqualificato ai sensi del comma 5 della predetta norma, in ragione dei parametri qualitativi/quantitativi della sostanza stupefacente ed in particolare del principio attivo presente di farmaco drogante presente nei flaconi di Ketamina ceduti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di pd TT OL deve essere rigettato perché infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza, attinente alla valutazione delle prove acquisite, ed in particolare della attendibilità del teste Vitale, soggetto al quale il AR aveva offerto in vendita il prodotto contenente Ketamina. Con tale motivo la difesa ripropone obiezioni orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti dichiarative in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. 1.2. La Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa sul punto oggetto di censura, così pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ritenuta frutto di una tecnica di parcellizzazione degli elementi indiziari finalizzata a dare una lettura di questi apparentemente coerente con la tesi difensiva. 1.3. In particolare, nella sentenza impugnata viene ricostruito il significato univoco delle dichiarazioni rese dal teste Vitale, destinatario della offerta del AR di cessione della Ketannina, che nella vicenda ha assunto il ruolo di agente provocatore nella intermediazione per la immissione sul mercato (nel circuito delle discoteche) della sostanza stupefacente importata, ed evidenziato la convergenza del narrato con quello del m.11o Piazza, presentato come fittizio acquirente dal primo, al quale il AR, all'atto della consegna del campione, aveva prospettato la destinazione del farmaco al consumo umano e le modalità con le quali questo poteva essere trasformato (solidificazione con forno a microonde). A tale ricostruzione si ricollega l'esito dell'attività di intercettazione sulle utenze in possesso del AR e di TA, ed in particolare del contenuto degli sms scambiati tra i due sulla spedizione dei 200 "pezzi di ket" e delle disposizioni di pagamento degli stessi ("sui dati nuovi [...] per non avere tracciabilità"), nonché delle preoccupazioni espresse dall'TA, nel colloquio telefonico confidenziale con una donna in data 12.3.2010 (progr. 13), sui possibili controlli sull'attività di trasporto del farmaco in Italia ("ci controllano, non è più come una volta", "perché io ho della roba che non dovrebbe entrare in Italia"). 1.4. Con tali emergenze non si confronta la difesa del AR, che propone generiche censure di inattendibilità del teste Vitale. La Corte d'appello di Torino, sul tema, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. 2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce generiche censure alle valutazioni circa il ridotto effetto "drogante" della Ketamina importata e commercializzata dal AR. Si propone, ancora una volta, una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero il riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.1. La Corte di appello di Torino ha escluso la configurabilità della ipotesi attenuata facendo riferimento, da un lato alle modalità della commercializzazione della ketamina, avvenuta attraverso un'operazione di importazione dall'estero, dalle quali ha desunto la sussistenza di "una organizzazione di mezzi e di uomini", dall'altro, alla cospicua quantità di stupefacente rinvenuta. 2.2. Deve evidenziarsi che, se appare del tutto astratta e apodittica la deduzione della sussistenza ex se di una organizzazione criminale dalla mera modalità di importazione della sostanza stupefacente, il riferimento al dato qualitativo e, soprattutto, qualitativo della sostanza stupefacente commercializzata e ceduta, corrispondente a "diverse centinaia di dosi (ben oltre 1000) di ketamina", richiamato già dal giudice di primo grado, assume valore preminente nella valutazione di incompatibilità con la citata fattispecie attenuata. 2.3. Del resto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di fattispecie del fatto di lieve entità di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal dl. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 4 10 febbraio 2014, n. 10, ai fini della configurabilità, quale ipotesi di minima offensività penale della condotta, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) e l'oggetto materiale del reato, sotto il profilo del dato qualitativo e quantitativo, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva ( S.U. n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). 2.4. La valorizzazione, nella sentenza impugnata, del fattore qualitativo e quantitativo dello stupefacente sequestrato, che avrebbe permesso l'immissione sul mercato di oltre mille dosi di ketamina, appare circostanza idonea da sola a fondare la valutazione di esclusione della configurabilità nel caso concreto della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, quale elemento assorbente che connota di indubbia gravità la condotta illecita (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). 3. Infondati sono anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di TA TH. 3.1. Le doglianze esposte con il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l'erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite in relazione ai profili di responsabilità penale dell'TA per il reato contestato, anche in questo caso riproducono obiezioni difensive già formulate con l'atto di appello e valutate con puntualità dalla Corte di merito, che ha aderito alla ricostruzione operata dal Giudice di prime cure. Il punto di critica, incentrato sulla insussistenza di profili di responsabilità del ricorrente, amministratore di una società con sede a Malta autorizzata alla vendita del farmaco "Ketamina 10°/0", liberamente commercializzabile nel Paese di residenza, non avendo lo stesso contezza della successiva destinazione del farmaco spedito alla ditta del AR, risulta vagliato in modo approfondito nella sentenza impugnata, che ha disatteso con argomentazione logicamente coerente ed immune da vizi la sollecitazione ad una rivisitazione del fatto contestato. In tal senso, il motivo di censura si presenta come mera prospettazione di una valutazione alternativa delle fonti dichiarative e degli esiti delle captazioni, inammissibile a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza impugnata. 3.2. Nella sentenza di appello si ricostruisce puntualmente il quadro probatorio complessivo, riconducendo in modo lineare e logicamente coerente il dato captativo relativo ai contatti per l'operazione commerciale tra l'TA e il TT alle preoccupazioni più volte espresse dal primo circa i pericoli connessi alla illiceità della commercializzazione in Italia del prodotto contenente Ketamina. In particolare, nella sentenza impugnata si ricostruisce l'illecito rapporto commerciale tra l'TA ed il AR, attraverso il riferimento al contenuto univoco dei contatti telefonici intercorsi tra i due tra il giorno 8/03/2010 ed il 10/03/ 2010, e la piena consapevolezza e volontà nell'TA di 5 essere attivo nel commercio illecito della Ketamina, descrivendo, in un colloquio successivo (cfr. colloquio intercettato il 12/03/2010, progr. 13, sopra riportato) in via confidenziale ad una donna l'attento occultamento della sostanza stupefacente trasportata in Italia e l'abilità con la quale aveva eluso i controlli. 3.3. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha ricondotto il compendio storico-fattuale all'operazione illecita di commercializzazione di sostanza stupefacente. 3.4. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente ha dedotto un tema nuovo, relativo alla carenza della condizione di procedibilità ex art. 10 cod. proc. pen., censura non dedotta nel corso del giudizio né nell'atto di appello. La questione proposta è del resto infondata, poiché parte dalla erronea premessa che sia contestata la sola attività di esportazione, mentre l'imputazione ha ad oggetto anche la "cessione" del prodotto contenente Ketamina. Giova evidenziare che la questione sulla competenza non può che essere riferita alla condotta di effettiva cessione ("in Alba e Castiglione Falletto") configurata nell'imputazione formulata dal pubblico ministero e ritenuta in sentenza, con la quale la censura omette di confrontarsi. 3.5. Per le medesime ragioni sopra esposte in ordine alla corretta qualificazione del fatto-reato contestato, inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso dell'TA, riproduttivo delle doglianze espresse nell'atto di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto-reato ed alla sua sussumibilità nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. e:v2i 4. Conclusivamente il ricorserdeve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres iente
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Andrea Nocera, Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori degli imputati, Avv. Pietro Monti e Avv. Aldo Mirate, che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 8480 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 27 giugno 2016 dal Tribunale di Asti, che ha condannato alla pena di giustizia TT RT e TA TH, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il primo per aver importato ed acquistato a fini di cessione, nonché effettivamente ceduto sostanza stupefacente del tipo KETAMINA, il secondo per aver esportato, messo in vendita e ceduto la predetta sostanza stupefacente almeno fino al marzo 2010, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti. 3. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 4. La difesa di TT RT articola due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l'erronea valutazione di attendibilità dei testi Vitale e Piazza, ai quali è stata offerta la Ketamina, mossi da un intento calunnioso. 4.2. Anche con il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il TT sia titolare di una licenza per la vendita all'ingrosso di medicinali veterinari e, dalla stessa perizia, emerga che l'effetto drogante della Ketamina detenuta è estremamente basso ("il valore percentuale degli 11 campioni sottoposti ad analisi qualitativa è risultato essere pari al 10%"). 5. 4. La difesa di TA TH deduce tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato. Premette che l'TA è amministratore di una società con sede a Malta, titolare di licenza per l'importazione e la commercializzazione di farmaci e prodotti per uso veterinario ed autorizzata alla vendita del farmaco Ketamina 10%, liberamente commercializzabile nel Paese di residenza, di cui ha venduto 200 flaconi, acquistati in Germania, al AR, mediante operazione regolarmente contabilizzata. Evidenzia l'erronea attribuzione della responsabilità per l'eventuale utilizzo improprio del farmaco da parte dell'acquirente, desunta dai contatti telefonici intercorsi con il AR tra 1'8/03/2010 ed il 12/03/2010. 4.2. Con il secondo motivo denunzia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 10 cod. pen., per la mancata richiesta di autorizzazione a procedere al Ministro della Giustizia, trattandosi di reato commesso in territorio estero (Malta) e da cittadino straniero. 4.3 Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il fatto debba essere riqualificato ai sensi del comma 5 della predetta norma, in ragione dei parametri qualitativi/quantitativi della sostanza stupefacente ed in particolare del principio attivo presente di farmaco drogante presente nei flaconi di Ketamina ceduti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di pd TT OL deve essere rigettato perché infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza, attinente alla valutazione delle prove acquisite, ed in particolare della attendibilità del teste Vitale, soggetto al quale il AR aveva offerto in vendita il prodotto contenente Ketamina. Con tale motivo la difesa ripropone obiezioni orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti dichiarative in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. 1.2. La Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa sul punto oggetto di censura, così pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ritenuta frutto di una tecnica di parcellizzazione degli elementi indiziari finalizzata a dare una lettura di questi apparentemente coerente con la tesi difensiva. 1.3. In particolare, nella sentenza impugnata viene ricostruito il significato univoco delle dichiarazioni rese dal teste Vitale, destinatario della offerta del AR di cessione della Ketannina, che nella vicenda ha assunto il ruolo di agente provocatore nella intermediazione per la immissione sul mercato (nel circuito delle discoteche) della sostanza stupefacente importata, ed evidenziato la convergenza del narrato con quello del m.11o Piazza, presentato come fittizio acquirente dal primo, al quale il AR, all'atto della consegna del campione, aveva prospettato la destinazione del farmaco al consumo umano e le modalità con le quali questo poteva essere trasformato (solidificazione con forno a microonde). A tale ricostruzione si ricollega l'esito dell'attività di intercettazione sulle utenze in possesso del AR e di TA, ed in particolare del contenuto degli sms scambiati tra i due sulla spedizione dei 200 "pezzi di ket" e delle disposizioni di pagamento degli stessi ("sui dati nuovi [...] per non avere tracciabilità"), nonché delle preoccupazioni espresse dall'TA, nel colloquio telefonico confidenziale con una donna in data 12.3.2010 (progr. 13), sui possibili controlli sull'attività di trasporto del farmaco in Italia ("ci controllano, non è più come una volta", "perché io ho della roba che non dovrebbe entrare in Italia"). 1.4. Con tali emergenze non si confronta la difesa del AR, che propone generiche censure di inattendibilità del teste Vitale. La Corte d'appello di Torino, sul tema, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. 2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce generiche censure alle valutazioni circa il ridotto effetto "drogante" della Ketamina importata e commercializzata dal AR. Si propone, ancora una volta, una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero il riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.1. La Corte di appello di Torino ha escluso la configurabilità della ipotesi attenuata facendo riferimento, da un lato alle modalità della commercializzazione della ketamina, avvenuta attraverso un'operazione di importazione dall'estero, dalle quali ha desunto la sussistenza di "una organizzazione di mezzi e di uomini", dall'altro, alla cospicua quantità di stupefacente rinvenuta. 2.2. Deve evidenziarsi che, se appare del tutto astratta e apodittica la deduzione della sussistenza ex se di una organizzazione criminale dalla mera modalità di importazione della sostanza stupefacente, il riferimento al dato qualitativo e, soprattutto, qualitativo della sostanza stupefacente commercializzata e ceduta, corrispondente a "diverse centinaia di dosi (ben oltre 1000) di ketamina", richiamato già dal giudice di primo grado, assume valore preminente nella valutazione di incompatibilità con la citata fattispecie attenuata. 2.3. Del resto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di fattispecie del fatto di lieve entità di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal dl. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 4 10 febbraio 2014, n. 10, ai fini della configurabilità, quale ipotesi di minima offensività penale della condotta, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) e l'oggetto materiale del reato, sotto il profilo del dato qualitativo e quantitativo, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva ( S.U. n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). 2.4. La valorizzazione, nella sentenza impugnata, del fattore qualitativo e quantitativo dello stupefacente sequestrato, che avrebbe permesso l'immissione sul mercato di oltre mille dosi di ketamina, appare circostanza idonea da sola a fondare la valutazione di esclusione della configurabilità nel caso concreto della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, quale elemento assorbente che connota di indubbia gravità la condotta illecita (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). 3. Infondati sono anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di TA TH. 3.1. Le doglianze esposte con il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l'erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite in relazione ai profili di responsabilità penale dell'TA per il reato contestato, anche in questo caso riproducono obiezioni difensive già formulate con l'atto di appello e valutate con puntualità dalla Corte di merito, che ha aderito alla ricostruzione operata dal Giudice di prime cure. Il punto di critica, incentrato sulla insussistenza di profili di responsabilità del ricorrente, amministratore di una società con sede a Malta autorizzata alla vendita del farmaco "Ketamina 10°/0", liberamente commercializzabile nel Paese di residenza, non avendo lo stesso contezza della successiva destinazione del farmaco spedito alla ditta del AR, risulta vagliato in modo approfondito nella sentenza impugnata, che ha disatteso con argomentazione logicamente coerente ed immune da vizi la sollecitazione ad una rivisitazione del fatto contestato. In tal senso, il motivo di censura si presenta come mera prospettazione di una valutazione alternativa delle fonti dichiarative e degli esiti delle captazioni, inammissibile a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza impugnata. 3.2. Nella sentenza di appello si ricostruisce puntualmente il quadro probatorio complessivo, riconducendo in modo lineare e logicamente coerente il dato captativo relativo ai contatti per l'operazione commerciale tra l'TA e il TT alle preoccupazioni più volte espresse dal primo circa i pericoli connessi alla illiceità della commercializzazione in Italia del prodotto contenente Ketamina. In particolare, nella sentenza impugnata si ricostruisce l'illecito rapporto commerciale tra l'TA ed il AR, attraverso il riferimento al contenuto univoco dei contatti telefonici intercorsi tra i due tra il giorno 8/03/2010 ed il 10/03/ 2010, e la piena consapevolezza e volontà nell'TA di 5 essere attivo nel commercio illecito della Ketamina, descrivendo, in un colloquio successivo (cfr. colloquio intercettato il 12/03/2010, progr. 13, sopra riportato) in via confidenziale ad una donna l'attento occultamento della sostanza stupefacente trasportata in Italia e l'abilità con la quale aveva eluso i controlli. 3.3. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha ricondotto il compendio storico-fattuale all'operazione illecita di commercializzazione di sostanza stupefacente. 3.4. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente ha dedotto un tema nuovo, relativo alla carenza della condizione di procedibilità ex art. 10 cod. proc. pen., censura non dedotta nel corso del giudizio né nell'atto di appello. La questione proposta è del resto infondata, poiché parte dalla erronea premessa che sia contestata la sola attività di esportazione, mentre l'imputazione ha ad oggetto anche la "cessione" del prodotto contenente Ketamina. Giova evidenziare che la questione sulla competenza non può che essere riferita alla condotta di effettiva cessione ("in Alba e Castiglione Falletto") configurata nell'imputazione formulata dal pubblico ministero e ritenuta in sentenza, con la quale la censura omette di confrontarsi. 3.5. Per le medesime ragioni sopra esposte in ordine alla corretta qualificazione del fatto-reato contestato, inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso dell'TA, riproduttivo delle doglianze espresse nell'atto di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto-reato ed alla sua sussumibilità nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. e:v2i 4. Conclusivamente il ricorserdeve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres iente