Art. 64.
Appena terminato l'anno finanziario sara' compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del Capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovra' essere trasmesso alla Ragioneria generale non piu' tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non piu' tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, dovra' aver trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato.
Appena terminato l'anno finanziario sara' compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del Capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovra' essere trasmesso alla Ragioneria generale non piu' tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non piu' tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, dovra' aver trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato.