Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale è necessaria la prova del sicuro ravvedimento del condannato; pertanto, non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere, attraverso il suddetto beneficio, l'inserimento del condannato in una struttura terapeutica per meglio conseguire il raggiungimento del traguardo di emenda. (Nella specie, era stata rappresentata la necessità di proseguire all'esterno il percorso terapeutico già iniziato presso il carcere minorile, che sarebbe stato compromesso con il trasferimento della condannata al carcere per adulti, una volta raggiunta la maggiore età).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2006, n. 18486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18486 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/04/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1496
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024965/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NA ERIKA, N. IL 28/04/1984;
avverso ORDINANZA del 27/05/2005 TRIB. SORV. MINORI di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E. per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale per i minorenni di Milano - in funzione di tribunale di sorveglianza - rigettava la richiesta di liberazione condizionale, con inserimento in struttura terapeutica, avanzata dalla De AR.
Rilevato che la richiesta si poneva in funzione di evitare alla condannata il trasferimento in un carcere per adulti, osservava il tribunale che era carente il requisito del sicuro ravvedimento (inteso come conclusione del processo di riadattamento sociale, giustificativo di un prognosi negativa circa la futura recidività). Invero, dalla relazione psicologica di sintesi in atti, emergeva che la ragazza denotava un progressivo adattamento alla vita carceraria, che le era valsa la concessione (seppure non per tutti i semestri di detenzione) della liberazione anticipata;
e che aveva seguito studi regolari, ma la revisione del vissuto criminale - peraltro di gravissima entità - era tuttora in corso e presentava caratteristiche di forte discontinuità. La De AR mostrava aperture di consapevolezza, ma la loro intermittenza e la mancanza di un effettivo senso di colpa esigevano ancora un trattamento lungo e tutt'altro che scontato negli esiti, per la presenza di un marcato assetto di natura schizoide, che scinde costantemente i fattori affettivi da quelli cognitivi, non permettendone l'armonizzazione. Anche le relazioni degli operatori penitenziari, concludendo per il collocamento della ragazza in comunità terapeutica, testimoniavano dell'oscillazione continua del suo comportamento, migliorato ma ancora lontano dalla adesione consapevole e non solo opportunistica alle regole imposte. In conclusione, la tesi difensiva della necessità di una terapia psichiatrica funzionale al ravvedimento, non poteva essere accolta, sacrificandosi altrimenti il requisito sopra indicato, posto ineludibilmente dalla legge, per la concessione della liberazione condizionale.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, la De AR, che denunciava vizio della motivazione. La norma che richiede il sicuro ravvedimento del condannato non era stata interpretata secondo logica dal tribunale. La necessità di un percorso terapeutico, funzionale alla riabilitazione completa della condannata, era stata già indicata dal giudice di merito e aveva poi trovato pratica attuazione nel corso della detenzione;
lo scopo era quello, appunto, di ottenere la completa rielaborazione del vissuto criminale e l'acquisizione del senso di colpa, che l'ordinanza impugnata indica come tuttora carenti. Il passaggio dal carcere minorile a quello per adulti, comprometteva irreparabilmente il percorso iniziato;
era dunque necessario interpretare con logica il testo letterale della normativa di riferimento.
Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha invero argomentato sulla carenza del presupposto normativo per la concessione della liberazione condizionale - ovvero, secondo la previsione dell'art. 179 c.p., la prova della intervenuta emenda, per aver dato il condannato prove effettive e costanti di buona condotta, qui giustamente riassunte nel concetto di sicuro ravvedimento - senza incorrere in vizi logico- giuridici;
ed osservando correttamente come la condotta altalenante del soggetto (che accanto al corso di studi regolarmente seguito, mostrava aperture di consapevolezza, circa i delitti terribili commessi, solo sporadiche ed era ben lungi dall'aver acquisito un senso di colpa reale, come sintomo definitivo della raggiunta emenda) non consentisse di formulare un giudizio positivo, rispetto alla richiesta avanzata.
Colla conseguente e condivisibile osservazione che la liberazione condizionale era vista dalla attuale ricorrente solo come uno strumento per evitare il carcere per adulti e per poi, attraverso il beneficio, avvicinarsi a quel traguardo di emenda tuttora ben lungi;
e, a ben vedere, a tale visione corrisponde il contenuto del ricorso, dal quale si evince che sostanzialmente la ricorrente ammette non essersi integrato il presupposto normativo inizialmente richiamato, ma insiste a chiedere il beneficio perché le può servire per acquisirlo. E però l'ordinanza impugnata ha ben risposto sul punto, correttamente affermando che le caratteristiche dell'istituto in esame non possono essere piegate alle contingenti esigenze del soggetto condannato, allorché - come nella specie - questo non appaia meritevole del medesimo.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, senza ulteriori sanzioni, essendosi il procedimento ancora svolto nell'ambito della procedura per i minori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006