Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 09/01/2026, n. 209
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte rigetta il motivo ritenendo che non sussista un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in casi come questo, in cui vi è stato parziale versamento dell'IMU e non sussistono incertezze sui dati anagrafici, catastali e oggettivi delle attività svolte negli immobili. Si richiama la giurisprudenza di Cassazione e CGUE che ammettono restrizioni al contraddittorio preventivo per obiettivi di interesse generale come il recupero tempestivo delle entrate dello Stato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene il motivo infondato, evidenziando che l'onere della prova per un'agevolazione fiscale spetta all'Ente religioso. L'avviso di accertamento contiene gli elementi essenziali per consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa fiscale sia nel 'quantum' che nell''an', e non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.

  • Rigettato
    Errata applicazione della normativa in materia di esenzioni IMU e TASI

    La Corte condivide la decisione di primo grado che ha escluso la non commerciabilità dell'attività didattica, dato l'elevato importo dei ricavi e contributi indicati nel rendiconto, che non è firmato né datato in modo opponibile ai terzi. Le perdite indicate non sono sintomo di attività non commerciale. Il D.M. n. 200/2012, essendo normativa secondaria, non ha valenza costitutiva della qualificazione di attività non commerciale. La retta pagata non è considerata simbolica secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.

  • Rigettato
    Domanda subordinata per disapplicazione sanzioni

    La domanda subordinata è respinta per l'irrilevanza dei criteri del D.M. n. 200/2012 ai fini della decisione e per aver omesso il versamento dell'IMU 2017 sull'errato presupposto che l'onere della prova dell'esenzione spettasse al Comune.

  • Accolto
    Soccombenza dell'appellante

    Le spese seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 09/01/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 209
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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