Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
E N * O I 6 Z 8 5 A 9 0 . 1 R / N T A 4 S - / I I 3./ 6 B R G 2 . E . A R L 1 R N. 14238/98 . T L P . A U A D B 0 B L I 3 E A R T D T T A I 1 I N S 3 E Ud. 11/10/00 R 6 N 1 S E E REPUBBLICAL . S E T 172 I N A A 0 Cron. O ITALIANO IN NO M 0 Rep. REMA DI CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE TRIBUTARIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dai signori: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dott. Mario DELLI PRISCOLI presidente dal Sig. JLSOLE 24 ORE dott. Giovanni PAOLINI consigliere per diritti L. 300e 11.2.0. GEN 200 dott. Giulio GRAZIADEI consigliere IL CANCELLIERE dott. IU MARZIALE cons. relatore dott. Salvatore DI PALMA consigliere Ogg. Tributi/omesso ha pronunciato la seguente: versamento/sanatoria ex art. 21, comma /, d.l. SENTENZA 69/89/interessi/esclusione sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona CANCELLERIA del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta CB220758 e difende come per legge;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
Al Sig. Avv. Gen. Stato copia legal TECUMSEH PRODUCTS Co.; rilasciata .per notifica en. - Intimata - Carta bollata L. 40.000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dir Copia 12000 Totale L. 52.000for Total IU LE CAMPIONE CIVILE 9 1 7 8 Roma, 20 FEB 2001 IL CANCELLIERE 60795 N. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 73/59/97 dep.4 giugno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza delll'11 ottobre 2000 dal relatore cons. dott. IU LE;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambaerdella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che il 18 ottobre 1989 veniva notificata alla SE CT Co. - avente sede legale negli U.S.A. e rappresentata in Italia dal signor Daniel E. Gilioli, domiciliato in Milano, P.le Principessa Clotilde n.
8 - cartella esattoriale con la quale si richiedeva il pagamento delle soprattasse (L.9.086.000) e degli interessi (L. 2.310.000) dovuti per l'omesso versamento dell'acconto sui redditi da royalties (L. 444.951.000) relativi all'anno 1984; che la società proponeva ricorso deducendo che era stata presentata richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 21, sesto comma, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154) e che l'intera imposta dovuta era stata pagata il 26 marzo 1985 e, quindi, entro il termine stabilito da detta disposizione;
IU LE 2 - che il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che disattendeva l'appello dell'Ufficio; che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo;
che l'intimata, alla quale il ricorso è stato notificato il 20 luglio 1998 presso il domiciliatario, non resiste. Considerato in diritto che l'Amministrazione ricorrente denunziando violazione e- falsa applicazione dell'art. 21, sesto comma, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, la sentenza un uta n. 154 per aver statuito che l'iscrizione a ruolo era stata illegittima anche in relazione alle somme richieste a titolo di interessi;
che, come può desumersi dal suo inequivoco tenore, la prevista dall'art. 21, sesto comma, d.l. 69/89 sanatoria riguarda solo le "sanzioni" stabilite per la ritardata o mancata esecuzione dei versamenti prescritti;
che, pertanto, essa, se ricomprende certamente le "soprattasse" non si estende però agli interessi, che non hanno finalità IU LE " sanzionatoria, ma risarcitoria;
che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza - impugnata cassata;
che, non essendovi necessità di ulteriore istruttoria, ricorrono i presupposti per decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarando la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme relative agli interessi dovuti per il mancato versamento dell'acconto sulle imposte dovute per i redditi relativi all'anno 1984 e respingendo, conseguentemente, per tale parte, il ricorso proposto dalla società SE CT Co. alla Commissione tributaria di primo grado di Milano il 23 novembre 1989; che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara legittima l'iscrizione a ruolo degli interessi per il mancato versamento, da parte della SE CT Co., dell'acconto dovuto sui redditi relativi all'anno 1984 e respinge, entro tali limiti, il ricorso proposto da detta società alla Commissione tributaria di primo grado di Milano in data 23 novembre 1989. Spese compensate. IU LE Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 Il PresidenteMax Helli Sunol CASSAZIONE L'ester IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.7 GEN 2001.Oggi IL CANCELLIERE CL Arnaldo Casano E N O I Z A I A 6 5 R R 8 . 9 T A 1 S N T / I 4 - U G / B 6 E B 2 I R . . L R L R . A T A P D . . D B E L A A T E I T N D R 1 E I 3 E S S 1 E T N E . S A N I M A IU LE 5