Sentenza 11 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2018, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AO IZ nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore l'avvocato ANTONIO ANDREOZZI, si associa alle richieste del Procuratore Generale, contestualmente deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di violenza privata;
fatto di Settembre 2010. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che, con unico motivo, ha lamentato la violazione della norma di cui all'art 610 cp ed il vizio di motivazione, poiché la motivazione non aveva chiarito il nesso strumentale tra violenza e minaccia e l'evento patito dalle persone offese, essendo state identificate la condotta violenta e quanto le vittime sarebbero state costrette a subire secondo l'imputazione, cioè il rovesciamento dei banchi e del materiale informativo ivi esposto. All'odierna udienza il PG, dr Salzano,ha concluso per il rigetto ed il difensore della parte civile, avvocato Andreozzi si è associato, depositando conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare o omettere qualche cosa e cioè a subire la condotta dell'agente, che deve essere lo strumento per un evento ulteriore, derivante o dall'azione della parte offesa, in caso di costrizione a fare qualcosa, oppure dalla sua inerzia od omissione.
1.1 In proposito deve ribadirsi il principio secondo il quale il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta, poichè l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata. Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405. In senso conforme Cass 5 sent.1215/2015, Rv 261743;Sez.U.2437 del 2008. 1.2 In particolare, si è sostenuto che, nelle ipotesi di ricorso alla violenza, l'evento del reato non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento strettamente conseguente e connaturata all'aggressione subita. (Sez.5 RV 261743) 2. Nel caso di specie occorre valutare, quindi, se sia ravvisabile nei confronti delle persone offese la costrizione a tollerare qualcosa di diverso dai fatti di violenza o minaccia che sono stati attribuiti al ricorrente e per i quali è imputato.
2.1 La risposta negativa si ricava dalla ricostruzione della vicenda operata dai Giudici del merito. Infatti dalla sentenza impugnata emerge che l'imputato, in concorso con altre persone rimaste ignote, con la propria condotta aggressiva ha costretto i dipendenti ALER a tollerare minacce verbali, nonchè il ribaltamento dello stand da loro allestito in occasione della "Festa Democratica". La condotta violenta e minatoria, pertanto - come si ricava dalla stessa imputazione t come è stato chiarito nella fase di merito - è coincisa con quanto le persone offese erano state costrette a subire, cioè il rovesciamento dello stand, mancando, quindi, quell'elemento di alterità rispetto al comportamento violento e/o minatorio attuato dagli agenti, necessario al fine di ritenere integrato il delitto di violenza privata. Deve, infine, aggiungersi che i fatti storici rimasti accertati nei giudizi di merito, consistiti nella distruzione dello stand ed in parole offensive profferite nei confronti dei dipendenti Aler, devono essere qualificati ai sensi degli artt 594 e 635 comma 1 c.p, per i quali non è mai stata presentata querela da parte dei titolari del diritto. La mancata presentazione della querela ha impedito ab origine l'esercizio dell'azione penale, essendo il reato di danneggiamento di cui al primo comma dell'art. 635 c.p. punibile a querela della persona offesa.
3. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché, qualificati i fatti ai sensi degli artt 594 e 635 cp, l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Deciso il 9.1.2018 Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr.