CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2026, n. 14082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14082 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2181/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente- contro LA TERMOPLASTIC FBM s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ivo IO, AN AL e AE D'NA; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4243/2017, depositata il 24/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere GI La GL;
udito il Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro;
udito, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
udita l’avv. AE D’NA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 14082 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 13/05/2026 2 1. La società Termoplastic F.B.M. s.r.l. propose opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. T9303TB01506/2016 e T9303TB00024/2016 (relativi, rispettivamente, ai periodi d’imposta 2011 e 2012), con i quali le erano stati contestati maggiori ricavi in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti e la non deducibilità dei canoni relativi ad alcuni contratti di leasing, di durata inferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR. 2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresa fiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate, per individuare il “valore normale” ex art. 9, comma 3, TUIR, avesse illegittimamente utilizzato il cd. metodo TNMM, avente valenza residuale, in mancanza della dimostrazione dell’inutilizzabilità del “metodo tradizionale”. 3. La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti. La CTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, rientrando il settore merceologico in cui opera la società contribuente nel gruppo XIV di cui al d.m. del 31/12/1988, “ogni pretesa di applicazione analogica di diversi coefficienti di ammortamento previsti per altre categorie di beni comprese in gruppi diversi da quello merceologico in cui opera la Termoplastic FBM s.r.l., sul presupposto, invero indimostrato, secondo cui vi sarebbe maggiore corrispondenza tipologica, deve ritenersi illegittima”. L’appello della contribuente fu accolto, dunque, limitatamente all’invocato annullamento delle sanzioni. I giudici di secondo grado rigettarono, poi, l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “il Metodo TNMM risulta[sse] (…) preferito arbitrariamente agli altri metodi tradizionali senza che di questi ultimi [fosse] stata dimostrata una effettiva impossibilità di utilizzo” (pag. 10 della sentenza impugnata). 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate e la Termoplastic, sulla base - rispettivamente - di uno e di due motivi. Al ricorso dell’Agenzia delle 3 Entrate ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il rigetto di quello della contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorso proposto da Termoplastic, in quanto successivo a quello dell’Agenzia delle Entrate, assume la veste di ricorso incidentale (ex multis, Cass., n. 36057/2021). 2. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, d.p.r. n. 917/1986 e 2697 c.c., per avere attribuito rilevanza residuale a un criterio (quello cd. TNMM) invece rivalutato dalle linee guida dell’OCSE aggiornate al 2010, le quali hanno eliminato qualsivoglia rapporto gerarchico tra i diversi parametri utilizzabili, rimettendo l’individuazione di quello più appropriato alla valutazione, caso per caso, delle caratteristiche della fattispecie concreta. Il motivo è fondato, nella misura in cui la sentenza impugnata fa discendere il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate dall’errato presupposto della residualità del metodo TNMM, con conseguente pretesa necessità della prova specifica dell’inadeguatezza degli altri metodi, in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, 4 al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività” (Cass., 15668/2022). Cass., n. 29083/2025 ha affermato, inoltre, che “fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma;
la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impoesattivo) cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto”. La pronuncia appena citata ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto: “in tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, t.u.i.r.), nell’ipotesi di cessione di beni infra-gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati, il sistema di TNMM risulta più aderente rispetto al CUP, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato”. Da ciò discende che la CTR non si sarebbe potuta limitare a scartare a priori il metodo TNMM sulla base della petizione di principio dell’esistenza di un rapporto gerarchico sottordinato rispetto ad altri criteri, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali lo stesso non potesse considerarsi adeguato, nel caso di specie, all’individuazione del valore normale, tanto 5 più che l’opzione per tale metodo era stata motivata nell’avviso di accertamento. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, del TUIR e del d.m. 31/12/1988, per avere individuato il coefficiente di ammortamento da applicare alle rate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza dei beni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, piuttosto che “sulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristiche dei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumo degli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 14 s. del ricorso per cassazione). Il motivo è inammissibile, dal momento che, al di là del formale riferimento al vizio di violazione di legge, mira nella sostanza a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. Si deve, infatti, ritenere che, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024). Del resto, la ricorrente non nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV, sostenendo che le concrete caratteristiche di essi li renderebbero riconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag. 28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propria diversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi valorizzati nel giudizio di merito per perorare la propria tesi. 6 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di Termoplastic deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. La tesi della ricorrente è che la previsione della assoluta indeducibilità del costo dei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosse inferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria e che pertanto, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012 (che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. Conseguentemente, “i giudici d’appello avrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quota ritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire la quota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag. 33 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art. 102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria. In realtà, al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (che prevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), il trattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitiva per il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosi esportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fatta propria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “la perdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria. Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di un trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodo minimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo. Si applica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale" della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale. La situazione che ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di un 7 comportamento deviante”. Si veda anche Cass., n. 13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate;
rigetta il ricorso incidentale de La Termoplastic F.B.M. s.r.l.; cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso incidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. GI La GL La Presidente OB TT
-ricorrente- contro LA TERMOPLASTIC FBM s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ivo IO, AN AL e AE D'NA; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4243/2017, depositata il 24/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere GI La GL;
udito il Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro;
udito, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
udita l’avv. AE D’NA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 14082 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 13/05/2026 2 1. La società Termoplastic F.B.M. s.r.l. propose opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. T9303TB01506/2016 e T9303TB00024/2016 (relativi, rispettivamente, ai periodi d’imposta 2011 e 2012), con i quali le erano stati contestati maggiori ricavi in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti e la non deducibilità dei canoni relativi ad alcuni contratti di leasing, di durata inferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR. 2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresa fiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate, per individuare il “valore normale” ex art. 9, comma 3, TUIR, avesse illegittimamente utilizzato il cd. metodo TNMM, avente valenza residuale, in mancanza della dimostrazione dell’inutilizzabilità del “metodo tradizionale”. 3. La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti. La CTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, rientrando il settore merceologico in cui opera la società contribuente nel gruppo XIV di cui al d.m. del 31/12/1988, “ogni pretesa di applicazione analogica di diversi coefficienti di ammortamento previsti per altre categorie di beni comprese in gruppi diversi da quello merceologico in cui opera la Termoplastic FBM s.r.l., sul presupposto, invero indimostrato, secondo cui vi sarebbe maggiore corrispondenza tipologica, deve ritenersi illegittima”. L’appello della contribuente fu accolto, dunque, limitatamente all’invocato annullamento delle sanzioni. I giudici di secondo grado rigettarono, poi, l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “il Metodo TNMM risulta[sse] (…) preferito arbitrariamente agli altri metodi tradizionali senza che di questi ultimi [fosse] stata dimostrata una effettiva impossibilità di utilizzo” (pag. 10 della sentenza impugnata). 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate e la Termoplastic, sulla base - rispettivamente - di uno e di due motivi. Al ricorso dell’Agenzia delle 3 Entrate ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il rigetto di quello della contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorso proposto da Termoplastic, in quanto successivo a quello dell’Agenzia delle Entrate, assume la veste di ricorso incidentale (ex multis, Cass., n. 36057/2021). 2. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, d.p.r. n. 917/1986 e 2697 c.c., per avere attribuito rilevanza residuale a un criterio (quello cd. TNMM) invece rivalutato dalle linee guida dell’OCSE aggiornate al 2010, le quali hanno eliminato qualsivoglia rapporto gerarchico tra i diversi parametri utilizzabili, rimettendo l’individuazione di quello più appropriato alla valutazione, caso per caso, delle caratteristiche della fattispecie concreta. Il motivo è fondato, nella misura in cui la sentenza impugnata fa discendere il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate dall’errato presupposto della residualità del metodo TNMM, con conseguente pretesa necessità della prova specifica dell’inadeguatezza degli altri metodi, in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, 4 al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività” (Cass., 15668/2022). Cass., n. 29083/2025 ha affermato, inoltre, che “fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma;
la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impoesattivo) cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto”. La pronuncia appena citata ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto: “in tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, t.u.i.r.), nell’ipotesi di cessione di beni infra-gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati, il sistema di TNMM risulta più aderente rispetto al CUP, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato”. Da ciò discende che la CTR non si sarebbe potuta limitare a scartare a priori il metodo TNMM sulla base della petizione di principio dell’esistenza di un rapporto gerarchico sottordinato rispetto ad altri criteri, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali lo stesso non potesse considerarsi adeguato, nel caso di specie, all’individuazione del valore normale, tanto 5 più che l’opzione per tale metodo era stata motivata nell’avviso di accertamento. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, del TUIR e del d.m. 31/12/1988, per avere individuato il coefficiente di ammortamento da applicare alle rate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza dei beni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, piuttosto che “sulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristiche dei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumo degli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 14 s. del ricorso per cassazione). Il motivo è inammissibile, dal momento che, al di là del formale riferimento al vizio di violazione di legge, mira nella sostanza a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. Si deve, infatti, ritenere che, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024). Del resto, la ricorrente non nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV, sostenendo che le concrete caratteristiche di essi li renderebbero riconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag. 28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propria diversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi valorizzati nel giudizio di merito per perorare la propria tesi. 6 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di Termoplastic deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. La tesi della ricorrente è che la previsione della assoluta indeducibilità del costo dei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosse inferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria e che pertanto, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012 (che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. Conseguentemente, “i giudici d’appello avrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quota ritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire la quota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag. 33 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art. 102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria. In realtà, al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (che prevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), il trattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitiva per il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosi esportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fatta propria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “la perdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria. Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di un trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodo minimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo. Si applica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale" della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale. La situazione che ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di un 7 comportamento deviante”. Si veda anche Cass., n. 13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate;
rigetta il ricorso incidentale de La Termoplastic F.B.M. s.r.l.; cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso incidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. GI La GL La Presidente OB TT