Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2026, n. 14082
CASS
Sentenza 13 maggio 2026

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  • Accolto
    Utilizzo del metodo TNMM

    La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente attribuito valenza residuale al metodo TNMM, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza più recente che non prevede più un rapporto gerarchico tra i diversi metodi di determinazione del transfer pricing.

  • Inammissibile
    Coefficiente di ammortamento per beni in leasing

    Il motivo è inammissibile poiché mira a sovvertire il giudizio di fatto del giudice di merito, senza contestare la congrua motivazione dell'accertamento in fatto relativo alla natura dell'attività svolta.

  • Rigettato
    Applicazione retroattiva della nuova disciplina fiscale

    Il motivo è infondato poiché l'art. 102, comma 7, TUIR non configura una sanzione impropria e la novella legislativa ha una specifica disciplina di diritto intertemporale che non consente l'applicazione retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2026, n. 14082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14082
    Data del deposito : 13 maggio 2026

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