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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 337 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 337 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 31 ottobre 2025 ore 9.31, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Chiara Mancini;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Mancini si riporta ai conteggi da ultimo depositati, ma insiste per l'accoglimento della domanda alla luce della documentazione che attesta la regolamentazione del rapporto come part time invece che full time (busta paga). Richiede, come alla precedente udienza, che venga specificata la somma a titolo di differenza sul TFR pari ad euro 9.993,08 (in base al primo conteggio) ed euro 9.076,01 (in base al secondo conteggio). Insiste sulla liquidazione del patrocinio.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Dà atto che, nelle more del procedimento, risulta depositata rinuncia all'istanza di liquidazione per sopravvenuta modifica della situazione reddituale. Il giudice, pertanto, dispone con separata ordinanza la revoca dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12:40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 31.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 337 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Mancini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1 CP_1
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertato che il ricorrente, per tutto il periodo in cui si è protratto il rapporto di lavoro con il convenuto, ha osservato un orario di lavoro dalle 9.00 alle 20.00 per 6 giorni settimanali compreso la domenica, condannare la
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti che ammontano ad € Controparte_2
62.782,01 o la diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
accertato che il ricorrente ha percepito una indennità di cassa integrazione in misura inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto in conseguenza dell'orario di lavoro effettivamente svolto, condannare la impresa individuale C STAR
Pag. 2 di 6 a risarcire al ricorrente il danno subito, che ammonta ad € 1.408,95 o la diversa somma , anche CP_1 maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare altresì la impresa individuale C al risarcimento del danno da usura CP_1 CP_1 psicofisica arrecato al ricorrente, che viene quantificato in via equitativa in € 5.000,00 o la diversa somma, anche maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare infine la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. rappresenta di aver lavorato per oltre tre anni all'interno di un magazzino, sito in Parte_1 via della Calandre in Prato, prima come dipendente dell'impresa individuale Js AS di Li AI (periodo
22.2.2018 – 3.8.2019) e, dal 30.8.2019, presso l'impresa CStar di . CP_1
Sostiene di aver prestato le proprie mansioni, secondo le direttive di due fratelli di origine cinese che si facevano chiamare e , dalle 9.00 alle 20.00 per 6 giorni su sette, compresa la Pt_2 CP_3 domenica, con una breve pausa pranzo di mezzora, a fronte di uno stipendio di 1.200,00 (parzialmente corrisposto a nero qualora il netto della busta paga non arrivasse alla somma in questione). Afferma di aver prestato attività lavorativa, alle medesime condizioni lavorative ed economiche, anche durante il periodo in cui lo stesso era formalmente collocato in cassa integrazione tra il novembre 2020 e l'aprile
2021. Lamenta la mancata erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e nega di aver mai usufruito delle ferie.
Il rapporto di lavoro poi proseguiva, su richiesta del , dal novembre 2022 Parte_3 presso un'altra ditta, M.H. di Zhang Guanjun. Tuttavia, il ricorrente allega delle buste paga attestante la permanenza della figura datoriale nella resistente e sostiene di aver lavorato presso lo stesso magazzino per tutto il periodo (anche se mediante accesso da un civico diverso) nelle stesse modalità orarie e di retribuzione.
Il rapporto di lavoro cessava il 10.6.2023 con il licenziamento per giusta causa (di cui non si discute nel presente giudizio).
Il lavoratore, quindi, rivendica differenze retributive per il diverso orario di lavoro sostenuto, che quantifica in complessivi 62.782,01 euro, di cui chiede la condanna, oltre al danno subito per mancata fruizione della cassa integrazione nella misura integrale nei mesi di chiusura per lo scoppio dell'epidemia mondiale da Covid 19 (marzo – maggio 2020), in quanto calibrata dall'istituto previdenziale sull'orario part time formalmente disciplinante il rapporto di lavoro. Chiede, inoltre, la condanna della datrice al risarcimento del danno da usura psicofisica, determinata dal superamento, per un periodo apprezzabile di tempo (circa 3 anni e mezzo), del limite massimo delle ore straordinarie previste dalla contrattazione collettiva.
Pag. 3 di 6 2. L'impresa individuale, pur ritualmente notificata (si cfr. relate di notifica PEC), non si è costituita, rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita e con prova orale. La resistente non ha reso interrogatorio formale, nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.. Non è stata, inoltre, accolta l'istanza di parte ricorrente, diretta all'estensione della domanda all'impresa MH di Zhang Guanjun, in quanto ritenuta domanda nuova e, per l'effetto, inammissibile nel presente giudizio, soggetto al rito lavoro.
4. I tre testimoni, che hanno affermato di aver lavorato presso la società per periodi variabili, sono stati del tutto univoci nel riferire che, seguendo le direttive di e , il lavoro del Pt_2 CP_3 ricorrente si è protratto oltre le ore stabilite da contratto e si è sviluppato per sei giorni su sette, di cui uno era sicuramente la domenica. Hanno tutti affermato di non aver visto il ricorrente fruire di ferie o Par permessi (il testimone rammenta unicamente la chiusura di dieci giorni per il periodo Covid). Sono stati univoci nel riferire l'orario di entrata, ma non l'orario di uscita (il che, peraltro, rende il loro narrato maggiormente inattendibile, in quanto è sintomo che gli stessi non si siano confrontati in proposito per rendere dichiarazioni proprio del tutto identiche1).
Difatti, e hanno individuato quale orario di lavoro dalle ore 9.00 Tes_1 Persona_1 alle ore 20.00, mentre ha individuato l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 19.00 (tutti hanno Persona_2 concordato circa la mezz'ora di pausa pranzo).
Non ignorando certamente il rigido onere probatorio che governa la prova dell'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente stabilito, è tuttavia evidente come il panorama sia univoco nel corroborare la tesi del ricorrente. Il sig. a lavorato soltanto per tre mesi, mentre gli Per_2 altri due testimoni hanno prestato la loro attività per un periodo maggiore di tempo. Oltretutto, non è da trascurare la mancata risposta all'interpello che, come noto, può ben costituire argomento di prova delle circostanze probatorie indicate, specie ove, come nel caso di specie, il quadro probatorio risulta essere così corroborato dalle testimonianze.
5. Si ritiene, pertanto, che il ricorrente abbia fornito la prova richiesta per il riconoscimento delle differenze retributive lui spettanti che, res melius perpensa rispetto alla precedente ordinanza, devono commisurarsi con la disciplina contrattuale data formalmente dal datore di lavoro che, pur in assenza di contratto, risulta dimostrata essere part time dalla lettura delle buste paga prodotte (in cui si legge un orario osservato di 4 ore giornaliere ed il part time al 50%).
Deve essere assunto, quindi, alla base della quantificazione il conteggio prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, che quantifica il dovuto complessivo in 62.782,01 euro, di cui 9.993,08
a titolo di TFR. A tale somma deve aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione di ogni singolo diritto al saldo, in parte già calcolate nel conteggio in atti.
6. Risulta, altresì, suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento del danno a titolo di mancato riconoscimento, per i mesi marzo – maggio 2020, in quanto lo sviluppo orario in termini del tutto incompatibili con il part time si era già cristallizzato dall'agosto 2019 e, pertanto, il rapporto di lavoro aveva già assunto i contorni orari propri del full time.
7. Parimenti, risulta suscettibile di accoglimento la domanda diretta al ristoro del danno da usura psicofisica.
Come più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, la prestazione lavorativa, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini, Cass., n.
14710 del 2015; n. 12540 del 2019; n. 26450 del 2021). Trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., la lesione dell'interesse espone, quindi, direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento, nonché la norma che individua il limite massimo di 250 ore che, nel caso di specie, risulta ampiamente superato (risultano individuabili 12,5 ore di straordinario feriale e
Pag. 5 di 6 10,5 ore di straordinario festivo, per un totale di 23 ore settimanali di straordinario che corrispondono a
1.199 ore di straordinario in un anno, ovvero quasi quattro volte tanto). Apprezzabile è anche il periodo temporale, di più di tre anni e mezzo, in cui il lavoratore è risultato sottoposto all'orario di lavoro indicato, che pertanto risulta nel perimetro dell'abnormità richiesto per il verificarsi del danno in parola.
Tenuto conto della necessaria valutazione equitativa, non vi sono elementi per discostarsi dalla richiesta della parte ricorrente, pari a 5.000 euro, alla luce della gravità del discostamento per come emerso dall'istruttoria.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della non particolare complessità della lite, data anche la contumacia della parte convenuta (si registra la richiesta di liquidazione del difensore attestata già sui parametri minimi). Si registra l'avvenuta revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a
Spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento della domanda, condanna l'impresa individuale di AN AI a pagare ad CP_1 [...]
la somma di euro 74.364,24 (di cui 9.993,08 euro a titolo di TFR), oltre ulteriori interessi e Pt_1 rivalutazione rispetto a quelle già calcolati dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna altresì l'impresa individuale a risarcire ad il danno da usura Controparte_1 Parte_1 psicofisica quantificato in euro 5.000,00, oltre accessori fino al saldo;
3) condanna l'impresa individuale a rifondere le spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in €. 6.699,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano, per comodità di lettura, le testimonianze: (assunto il 6.9.2019 come da busta paga esibita all'udienza): “Ho lavorato per la CStar per circa quattro anni, anche se Tes_1 biato vari nomi e mi sono spostato nel magazzino accanto, ho iniziato prima del Covid. Esibisco la mia busta paga che attesta quanto ho lavorato. Ho lavorato con il ricorrente. Andavamo insieme la mattina alle nove fino alle otto la sera. Avevamo un giorno di riposo ma mai il sabato e la domenica. Non avevamo pausa, né ci siamo mai assentati per malattia. Solo per Capodanno siamo stati chiusi. e Pt_2 sono i capi, erano persone di nazionalità cinese. Il ricorrente veniva pagato in totale 1.200 euro, in parte erano sulla busta paga, in CP_3 ano dati in nero. Nel periodo Covid siamo stati a casa solo 10 giorni, poi siamo tornati a lavoro ma il contratto era fermo. Non so collocare quando siamo stati a casa questi dieci giorni. Nel periodo in cui il contratto era fermo ci davano soldi in contanti, sempre per 1.200 euro, salvo i dieci giorni in cui siamo stati a casa. Il ricorrente è stato tutti i giorni a lavoro, non è mai stato in ferie”; : “Ho lavorato in C Star. Esibisco busta paga dove risulta la mia assunzione il 13.10.2021 ed ho cessato tre mesi dopo. Ho Persona_2 Pa Avevamo gli stessi orari. Entravamo alle 9.00 fino alle 19.00, con mezz'ora di pausa. e erano due Pt_2 CP_3 fratelli ed erano capi. Erano persone di nazionalità cinese. Non ho mai visto il ricorrente assentarsi. Andavamo sei giorni la settimana, con un Pa giorno di riposo (lunedì a volte, a volte la domenica, non era per tutti uguale). Erano loro che ci dicevano di stare a casa. per quanto so prendeva in parte nella busta paga in parte a mani. Ricordo che lui lavorava la domenica”;
"Ho lavorato per la resistente. Vi ho lavorato per circa un anno (2022 -2023), anche se ho lavorato per ditte con nomi Persona_1 Pa diversi (l'ultima H M). Lavoravo insieme al sig. d avevamo gli stessi orari, entravamo alle 9.00 ed uscivamo alle 20.00 la sera con solo una mezz'ora di pausa pranzo. Confermo che e e la loro mamma ci davano le istruzioni. Erano sei giorni la settimana con un Pt_2 CP_3 giorno di riposo. Non era sempre uguale ma variava, ed anche per noi non era sempre il solito tra tutto. Non ho ricordi precisi, ma posso Pa confermare che lavorava sempre e quindi anche la domenica, con un giorno a casa. Non ci hanno mai dato ferie o permessi, neppure per Pa Natale perché se non andavamo a lavoro non ci pagavano. veniva pagato un po' in busta paga ed un po' in nero perché lo avevano assicurato per meno ore. A me non hanno assicurato e pagavano in nero. Pa a.d.r. Avv. Mancini: io sono andato via dopo forse un mese ma non ho ricordo preciso". Pag. 4 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 337 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 31 ottobre 2025 ore 9.31, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Chiara Mancini;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Mancini si riporta ai conteggi da ultimo depositati, ma insiste per l'accoglimento della domanda alla luce della documentazione che attesta la regolamentazione del rapporto come part time invece che full time (busta paga). Richiede, come alla precedente udienza, che venga specificata la somma a titolo di differenza sul TFR pari ad euro 9.993,08 (in base al primo conteggio) ed euro 9.076,01 (in base al secondo conteggio). Insiste sulla liquidazione del patrocinio.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Dà atto che, nelle more del procedimento, risulta depositata rinuncia all'istanza di liquidazione per sopravvenuta modifica della situazione reddituale. Il giudice, pertanto, dispone con separata ordinanza la revoca dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12:40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 31.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 337 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Mancini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1 CP_1
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertato che il ricorrente, per tutto il periodo in cui si è protratto il rapporto di lavoro con il convenuto, ha osservato un orario di lavoro dalle 9.00 alle 20.00 per 6 giorni settimanali compreso la domenica, condannare la
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti che ammontano ad € Controparte_2
62.782,01 o la diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
accertato che il ricorrente ha percepito una indennità di cassa integrazione in misura inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto in conseguenza dell'orario di lavoro effettivamente svolto, condannare la impresa individuale C STAR
Pag. 2 di 6 a risarcire al ricorrente il danno subito, che ammonta ad € 1.408,95 o la diversa somma , anche CP_1 maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare altresì la impresa individuale C al risarcimento del danno da usura CP_1 CP_1 psicofisica arrecato al ricorrente, che viene quantificato in via equitativa in € 5.000,00 o la diversa somma, anche maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare infine la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. rappresenta di aver lavorato per oltre tre anni all'interno di un magazzino, sito in Parte_1 via della Calandre in Prato, prima come dipendente dell'impresa individuale Js AS di Li AI (periodo
22.2.2018 – 3.8.2019) e, dal 30.8.2019, presso l'impresa CStar di . CP_1
Sostiene di aver prestato le proprie mansioni, secondo le direttive di due fratelli di origine cinese che si facevano chiamare e , dalle 9.00 alle 20.00 per 6 giorni su sette, compresa la Pt_2 CP_3 domenica, con una breve pausa pranzo di mezzora, a fronte di uno stipendio di 1.200,00 (parzialmente corrisposto a nero qualora il netto della busta paga non arrivasse alla somma in questione). Afferma di aver prestato attività lavorativa, alle medesime condizioni lavorative ed economiche, anche durante il periodo in cui lo stesso era formalmente collocato in cassa integrazione tra il novembre 2020 e l'aprile
2021. Lamenta la mancata erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e nega di aver mai usufruito delle ferie.
Il rapporto di lavoro poi proseguiva, su richiesta del , dal novembre 2022 Parte_3 presso un'altra ditta, M.H. di Zhang Guanjun. Tuttavia, il ricorrente allega delle buste paga attestante la permanenza della figura datoriale nella resistente e sostiene di aver lavorato presso lo stesso magazzino per tutto il periodo (anche se mediante accesso da un civico diverso) nelle stesse modalità orarie e di retribuzione.
Il rapporto di lavoro cessava il 10.6.2023 con il licenziamento per giusta causa (di cui non si discute nel presente giudizio).
Il lavoratore, quindi, rivendica differenze retributive per il diverso orario di lavoro sostenuto, che quantifica in complessivi 62.782,01 euro, di cui chiede la condanna, oltre al danno subito per mancata fruizione della cassa integrazione nella misura integrale nei mesi di chiusura per lo scoppio dell'epidemia mondiale da Covid 19 (marzo – maggio 2020), in quanto calibrata dall'istituto previdenziale sull'orario part time formalmente disciplinante il rapporto di lavoro. Chiede, inoltre, la condanna della datrice al risarcimento del danno da usura psicofisica, determinata dal superamento, per un periodo apprezzabile di tempo (circa 3 anni e mezzo), del limite massimo delle ore straordinarie previste dalla contrattazione collettiva.
Pag. 3 di 6 2. L'impresa individuale, pur ritualmente notificata (si cfr. relate di notifica PEC), non si è costituita, rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita e con prova orale. La resistente non ha reso interrogatorio formale, nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.. Non è stata, inoltre, accolta l'istanza di parte ricorrente, diretta all'estensione della domanda all'impresa MH di Zhang Guanjun, in quanto ritenuta domanda nuova e, per l'effetto, inammissibile nel presente giudizio, soggetto al rito lavoro.
4. I tre testimoni, che hanno affermato di aver lavorato presso la società per periodi variabili, sono stati del tutto univoci nel riferire che, seguendo le direttive di e , il lavoro del Pt_2 CP_3 ricorrente si è protratto oltre le ore stabilite da contratto e si è sviluppato per sei giorni su sette, di cui uno era sicuramente la domenica. Hanno tutti affermato di non aver visto il ricorrente fruire di ferie o Par permessi (il testimone rammenta unicamente la chiusura di dieci giorni per il periodo Covid). Sono stati univoci nel riferire l'orario di entrata, ma non l'orario di uscita (il che, peraltro, rende il loro narrato maggiormente inattendibile, in quanto è sintomo che gli stessi non si siano confrontati in proposito per rendere dichiarazioni proprio del tutto identiche1).
Difatti, e hanno individuato quale orario di lavoro dalle ore 9.00 Tes_1 Persona_1 alle ore 20.00, mentre ha individuato l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 19.00 (tutti hanno Persona_2 concordato circa la mezz'ora di pausa pranzo).
Non ignorando certamente il rigido onere probatorio che governa la prova dell'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente stabilito, è tuttavia evidente come il panorama sia univoco nel corroborare la tesi del ricorrente. Il sig. a lavorato soltanto per tre mesi, mentre gli Per_2 altri due testimoni hanno prestato la loro attività per un periodo maggiore di tempo. Oltretutto, non è da trascurare la mancata risposta all'interpello che, come noto, può ben costituire argomento di prova delle circostanze probatorie indicate, specie ove, come nel caso di specie, il quadro probatorio risulta essere così corroborato dalle testimonianze.
5. Si ritiene, pertanto, che il ricorrente abbia fornito la prova richiesta per il riconoscimento delle differenze retributive lui spettanti che, res melius perpensa rispetto alla precedente ordinanza, devono commisurarsi con la disciplina contrattuale data formalmente dal datore di lavoro che, pur in assenza di contratto, risulta dimostrata essere part time dalla lettura delle buste paga prodotte (in cui si legge un orario osservato di 4 ore giornaliere ed il part time al 50%).
Deve essere assunto, quindi, alla base della quantificazione il conteggio prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, che quantifica il dovuto complessivo in 62.782,01 euro, di cui 9.993,08
a titolo di TFR. A tale somma deve aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione di ogni singolo diritto al saldo, in parte già calcolate nel conteggio in atti.
6. Risulta, altresì, suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento del danno a titolo di mancato riconoscimento, per i mesi marzo – maggio 2020, in quanto lo sviluppo orario in termini del tutto incompatibili con il part time si era già cristallizzato dall'agosto 2019 e, pertanto, il rapporto di lavoro aveva già assunto i contorni orari propri del full time.
7. Parimenti, risulta suscettibile di accoglimento la domanda diretta al ristoro del danno da usura psicofisica.
Come più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, la prestazione lavorativa, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini, Cass., n.
14710 del 2015; n. 12540 del 2019; n. 26450 del 2021). Trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., la lesione dell'interesse espone, quindi, direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento, nonché la norma che individua il limite massimo di 250 ore che, nel caso di specie, risulta ampiamente superato (risultano individuabili 12,5 ore di straordinario feriale e
Pag. 5 di 6 10,5 ore di straordinario festivo, per un totale di 23 ore settimanali di straordinario che corrispondono a
1.199 ore di straordinario in un anno, ovvero quasi quattro volte tanto). Apprezzabile è anche il periodo temporale, di più di tre anni e mezzo, in cui il lavoratore è risultato sottoposto all'orario di lavoro indicato, che pertanto risulta nel perimetro dell'abnormità richiesto per il verificarsi del danno in parola.
Tenuto conto della necessaria valutazione equitativa, non vi sono elementi per discostarsi dalla richiesta della parte ricorrente, pari a 5.000 euro, alla luce della gravità del discostamento per come emerso dall'istruttoria.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della non particolare complessità della lite, data anche la contumacia della parte convenuta (si registra la richiesta di liquidazione del difensore attestata già sui parametri minimi). Si registra l'avvenuta revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a
Spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento della domanda, condanna l'impresa individuale di AN AI a pagare ad CP_1 [...]
la somma di euro 74.364,24 (di cui 9.993,08 euro a titolo di TFR), oltre ulteriori interessi e Pt_1 rivalutazione rispetto a quelle già calcolati dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna altresì l'impresa individuale a risarcire ad il danno da usura Controparte_1 Parte_1 psicofisica quantificato in euro 5.000,00, oltre accessori fino al saldo;
3) condanna l'impresa individuale a rifondere le spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in €. 6.699,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano, per comodità di lettura, le testimonianze: (assunto il 6.9.2019 come da busta paga esibita all'udienza): “Ho lavorato per la CStar per circa quattro anni, anche se Tes_1 biato vari nomi e mi sono spostato nel magazzino accanto, ho iniziato prima del Covid. Esibisco la mia busta paga che attesta quanto ho lavorato. Ho lavorato con il ricorrente. Andavamo insieme la mattina alle nove fino alle otto la sera. Avevamo un giorno di riposo ma mai il sabato e la domenica. Non avevamo pausa, né ci siamo mai assentati per malattia. Solo per Capodanno siamo stati chiusi. e Pt_2 sono i capi, erano persone di nazionalità cinese. Il ricorrente veniva pagato in totale 1.200 euro, in parte erano sulla busta paga, in CP_3 ano dati in nero. Nel periodo Covid siamo stati a casa solo 10 giorni, poi siamo tornati a lavoro ma il contratto era fermo. Non so collocare quando siamo stati a casa questi dieci giorni. Nel periodo in cui il contratto era fermo ci davano soldi in contanti, sempre per 1.200 euro, salvo i dieci giorni in cui siamo stati a casa. Il ricorrente è stato tutti i giorni a lavoro, non è mai stato in ferie”; : “Ho lavorato in C Star. Esibisco busta paga dove risulta la mia assunzione il 13.10.2021 ed ho cessato tre mesi dopo. Ho Persona_2 Pa Avevamo gli stessi orari. Entravamo alle 9.00 fino alle 19.00, con mezz'ora di pausa. e erano due Pt_2 CP_3 fratelli ed erano capi. Erano persone di nazionalità cinese. Non ho mai visto il ricorrente assentarsi. Andavamo sei giorni la settimana, con un Pa giorno di riposo (lunedì a volte, a volte la domenica, non era per tutti uguale). Erano loro che ci dicevano di stare a casa. per quanto so prendeva in parte nella busta paga in parte a mani. Ricordo che lui lavorava la domenica”;
"Ho lavorato per la resistente. Vi ho lavorato per circa un anno (2022 -2023), anche se ho lavorato per ditte con nomi Persona_1 Pa diversi (l'ultima H M). Lavoravo insieme al sig. d avevamo gli stessi orari, entravamo alle 9.00 ed uscivamo alle 20.00 la sera con solo una mezz'ora di pausa pranzo. Confermo che e e la loro mamma ci davano le istruzioni. Erano sei giorni la settimana con un Pt_2 CP_3 giorno di riposo. Non era sempre uguale ma variava, ed anche per noi non era sempre il solito tra tutto. Non ho ricordi precisi, ma posso Pa confermare che lavorava sempre e quindi anche la domenica, con un giorno a casa. Non ci hanno mai dato ferie o permessi, neppure per Pa Natale perché se non andavamo a lavoro non ci pagavano. veniva pagato un po' in busta paga ed un po' in nero perché lo avevano assicurato per meno ore. A me non hanno assicurato e pagavano in nero. Pa a.d.r. Avv. Mancini: io sono andato via dopo forse un mese ma non ho ricordo preciso". Pag. 4 di 6