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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2140/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SERGIO FONTANA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 9 settembre 2022,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
OI-000097569, notificata il 12 agosto 2022, protocollo CP_1
7600.29/07/2022.0176045 relativa al pagamento di € 24.000,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 6,60 a titolo di spese per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2015 in violazione dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, emessa sulla base degli atti di accertamento dell' distinti con il prot. n. CP_1
.7600.09/05/2017.0072779 del 26/05/2017 e con il prot. n. CP_1
.7600.09/05/2017.0072780 del 26/05/2017. CP_1
Il ricorrente ha esposto: Parte_1 che gli atti di accertamento dell' in base ai quali è stata emessa CP_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata non sono mai stati notificati a Pt_1
né alla società ;
[...] Controparte_2
che alla data in cui è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta il presunto diritto dell' si era già prescritto per decorso del termine CP_1 quinquennale di prescrizione ex art. 28, co. 1°, Legge n. 689 del 1981;
che gli estremi delle suddette ipotetiche violazioni riferite all'anno 2015 sarebbero stati notificati allo ed alla società nel Pt_1 CP_2 mese di maggio 2017 tramite i predetti atti di accertamento del 26.05.2017, oltre il termine di decadenza di 90 giorni stabilito dall'art. 14, co. 2°, Legge n. 689 del 1981;
che la società in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore , ha versato tutte le ritenute previdenziali e Parte_1 assistenziali dovute per l'anno 2015;
che sussiste un'evidente sproporzione tra il presunto fatto contestato e la sanzione amministrativa irrogata;
che la società si è estinta perché cancellata dal registro delle CP_2 imprese in data 10 maggio 2016. Il ricorrente ha chiesto dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI-000097569; in via subordinata, ridurre la sanzione
2 amministrativa sino all'importo minimo edittale di € 10.000,00 previsto dall'art. 2, co.
1-bis, D.L. 463/1983, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: di avere correttamente provveduto alla notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione in data 16/18.05.2017; che il termine previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non è applicabile alla disciplina in esame;
che il termine previsto dall'art. 14 richiamato deve essere individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito e nel caso di specie tale attività si è compiuta solo a ridosso della notificazione della violazione che pertanto è tempestiva;
che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione in data 18.05.2017, è rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 ed è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
che il contribuente ha affermato di aver regolarmente pagato le ritenute previdenziali contestategli l' non ha riscontri di tali versamenti;
che non rileva poi CP_1
l'avvenuta estinzione della società dal Registro delle Imprese in quanto il ricorrente ha rivestito la carica di legale rappresentante della società
[...]
che in relazione all'OI opposta si è Controparte_2 proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'art.2, comma 1-bis, Dl. 12 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con memoria depositata in data 17.10.2024 l' resistente ha CP_1 affermato di aver rideterminato la predetta sanzione nella misura di € 4.514,62. Si osserva che la fattispecie oggetto del presente giudizio trova fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983; il citato articolo di legge ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti << per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000
3 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione >>; con la conseguenza che per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000; l'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487). Quanto sopra indica la formulazione vigente al momento della emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e all'introduzione del giudizio;
per effetto dell'art. 23 4 maggio 2023, n. 48, all'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Cont L' ha, quindi, rideterminato, ai sensi dell'appena citato art. 23 decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, le somme di cui all'ordinanze ingiunzione nella misura di € 4.514,62. Corte Cost. , 03/11/2023, n. 199 ha rilevato che << Mantenendo la sanzione pecuniaria amministrativa natura sostanzialmente penale, la nuova norma può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da essa deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio >>. Ciò posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689 del 1981: “1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento... 6.
4 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Secondo l'art. 9 primo comma del d.lgs. n. 8/2016, “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”; al comma 4 dispone: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti
”; tale norma ricalca la previsione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative”, quanto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I, “in quanto applicabili”. Non appaiono sussistere ragioni per ritenere “inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della “ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale;
l' art. 14 legge 689/1981 e l'art. 9 comma 4 d.lgs. 8/2016 sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarietà per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni. Tale interpretazione, conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito (Corte d'appello di Torino n.89/2023 e 188/2024; Corte d'appello di Genova n. 215/2023; Corte d'appello di Salerno n. 530/2023) trova conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, immanente nell'ordinamento giudiziario e declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa, non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della
5 contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente autorità amministrativa (Cass. sent. n. 19897/2018 e n. 2526/2023); l'interpretazione data trova ulteriore riscontro nella previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, per le quali “gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”; se ne ricava che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente (Corte d' Appello di Catania, sent. n. 1004/2024). In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo;
il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Il giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere
6 conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (Cass. n. 9022/2023). Nel caso in esame l' , limitandosi a riportare l'iter CP_1 procedimentale adottato per l'irrogazione della sanzione, non ha dimostrato quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti si risolve infatti in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità; tutti gli elementi per l'accertamento sono dunque presenti al momento della dichiarazione Uniemens e le attività di verifica sono state compiute dall'istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici. Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica degli atti di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non avendo l' dimostrato la ricorrenza di elementi CP_1 significativi della “complessità” delle indagini tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. Per queste ragioni il ricorso può trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2140/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000097569 notificata il 12 agosto 2022, anche nella sua riformulazione operata art. 23 decreto legge 4 maggio 2023, n. 48;
7 condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Sergio Fontana. Siracusa, 27/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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