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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7239/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 7239/23 promosso con ricorso depositato in data 14.3.2023
, C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, Vic-tor Caetano Alves De Oliveira C.F. nato il [...] in C.F._2
Brasile ed ivi residente, C.F. nata il [...] in Parte_2 C.F._3
Brasile ed ivi residente, C.F. , nata il [...] Controparte_1 C.F._4 in Brasile ed ivi residente, C.F. , nato il Controparte_2 C.F._5
09/12/1999 in Brasile ed ivi residente, C.F. nata il [...] CP_3 C.F._6 in Brasile ed ivi residente, C.F. , nato il Controparte_4 C.F._7
01/12/2013 in Brasile ed ivi residente, minore rappresentato dalla tutrice , Controparte_3 [...]
C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente, Parte_3 C.F._8
C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente, minore rappresentata dai genitori e Parte_3 Controparte_5
, C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi
[...] Parte_5 C.F._10 residente, minore rappresentato dai genitori e Parte_3 Controparte_5
, C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi residen-
[...] Controparte_6 C.F._11 te, C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_6 C.F._12 residente, minore rappresentata dai genitori e Controparte_6 Parte_7
C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi
[...] Persona_1 C.F._13 residente, minore rappresentato dai genitori e Controparte_6 Parte_7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani 20, cap 00135, presso lo studio CP_6 dell'Avv. Gianluca De Micco Padula, C.F. e dell'Avv. Giovanni De Micco C.F._14
Padula, C.F. dai quali sono rappresentanti e difesi, congiuntamente e C.F._15 disgiuntamente, giusta procura in atti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_7 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_8
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...], Persona_2 nel Comune di Morcone (BN) da genitori ignoti, il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano (docc. nn. 1 e 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_7
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '...la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '...quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
2 precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '.dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '.concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per [...] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per [...] dedurre prova contraria'.
Orbene, nei documenti prodotti da parte ricorrente non viene dichiarata la cittadinanza o nazionalità italiana dell'avo Persona_2
L'Estratto dell'atto di nascita di attesta la sua nascita a Morcone (BN), ma non Persona_2 dichiara esplicitamente la "cittadinanza italiana" e manchi un campo dedicato alla nazionalità/cittadinanza della persona stessa. Questo documento è rilasciato dal "SERVIZIO DELLO
STATO CIVILE DI MORCONE" dello "STATO ITALIA". Esso attesta la nascita di R_ nato il [...], nel luogo di Morcone (BN). Non riporta il cognome nè il nome del
[...] padre, non riporta il cognome nè il nome della madre. Tuttavia, questo documento, che è un estratto di un atto di stato civile italiano che comprova la nascita avvenuta sul territorio italiano, non contiene al suo interno una dichiarazione esplicita che attesti la cittadinanza italiana di R_ stesso o dei suoi genitori (che invece non risultano neppure nel documento prodotto)
[...] con una frase dedicata a tale scopo. Riporta il luogo di nascita come Italia e lo Stato che emette il documento come Italia, ma non include un campo o una frase del tipo "cittadinanza italiana" o "figlio di cittadini italiani" riferito a Persona_2
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I,
24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Per ciò che concerne le spese di lite, stante la mancanza di domanda alcuna del convenuto CP_7
e la natura della causa, le stesse devono essere compensate. 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
7239/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 07/08/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 7239/23 promosso con ricorso depositato in data 14.3.2023
, C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, Vic-tor Caetano Alves De Oliveira C.F. nato il [...] in C.F._2
Brasile ed ivi residente, C.F. nata il [...] in Parte_2 C.F._3
Brasile ed ivi residente, C.F. , nata il [...] Controparte_1 C.F._4 in Brasile ed ivi residente, C.F. , nato il Controparte_2 C.F._5
09/12/1999 in Brasile ed ivi residente, C.F. nata il [...] CP_3 C.F._6 in Brasile ed ivi residente, C.F. , nato il Controparte_4 C.F._7
01/12/2013 in Brasile ed ivi residente, minore rappresentato dalla tutrice , Controparte_3 [...]
C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente, Parte_3 C.F._8
C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente, minore rappresentata dai genitori e Parte_3 Controparte_5
, C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi
[...] Parte_5 C.F._10 residente, minore rappresentato dai genitori e Parte_3 Controparte_5
, C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi residen-
[...] Controparte_6 C.F._11 te, C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_6 C.F._12 residente, minore rappresentata dai genitori e Controparte_6 Parte_7
C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi
[...] Persona_1 C.F._13 residente, minore rappresentato dai genitori e Controparte_6 Parte_7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani 20, cap 00135, presso lo studio CP_6 dell'Avv. Gianluca De Micco Padula, C.F. e dell'Avv. Giovanni De Micco C.F._14
Padula, C.F. dai quali sono rappresentanti e difesi, congiuntamente e C.F._15 disgiuntamente, giusta procura in atti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_7 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_8
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...], Persona_2 nel Comune di Morcone (BN) da genitori ignoti, il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano (docc. nn. 1 e 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_7
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '...la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '...quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
2 precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '.dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '.concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per [...] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per [...] dedurre prova contraria'.
Orbene, nei documenti prodotti da parte ricorrente non viene dichiarata la cittadinanza o nazionalità italiana dell'avo Persona_2
L'Estratto dell'atto di nascita di attesta la sua nascita a Morcone (BN), ma non Persona_2 dichiara esplicitamente la "cittadinanza italiana" e manchi un campo dedicato alla nazionalità/cittadinanza della persona stessa. Questo documento è rilasciato dal "SERVIZIO DELLO
STATO CIVILE DI MORCONE" dello "STATO ITALIA". Esso attesta la nascita di R_ nato il [...], nel luogo di Morcone (BN). Non riporta il cognome nè il nome del
[...] padre, non riporta il cognome nè il nome della madre. Tuttavia, questo documento, che è un estratto di un atto di stato civile italiano che comprova la nascita avvenuta sul territorio italiano, non contiene al suo interno una dichiarazione esplicita che attesti la cittadinanza italiana di R_ stesso o dei suoi genitori (che invece non risultano neppure nel documento prodotto)
[...] con una frase dedicata a tale scopo. Riporta il luogo di nascita come Italia e lo Stato che emette il documento come Italia, ma non include un campo o una frase del tipo "cittadinanza italiana" o "figlio di cittadini italiani" riferito a Persona_2
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I,
24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Per ciò che concerne le spese di lite, stante la mancanza di domanda alcuna del convenuto CP_7
e la natura della causa, le stesse devono essere compensate. 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
7239/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 07/08/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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