Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8846 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 08 84 6/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT: Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 18576/01 Cron. 24106Consigliere Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud. 09/04/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSMAIRM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato ST LEGALE NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE VIELI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS NN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MASSIMI 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, rappresentato e difeso 2002 dall'avvocato PASQUALINA PUTIGNANO, giusta delega in 1539 atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 14/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 06/04/01 R.G.N. 40/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PUTIGNANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 5 febbraio 1999, il Pretore di Taranto dichiarava la nullità del licenziamento intimato in data 22 maggio 1996 e la illegittimità di quello intimato il 23 novembre 1996 dalla s.r.l. OSMAIRM alla sig.ra NN SS e ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con le conseguenti pronunce risarcitorie. Le spese erano compensate per un terzo e poste per il residuo a carico della datrice di lavoro. L'appello principale della OSMAIRM s.r.l. - la quale deduceva, per quanto ora interessa, l'insussistenza della violazione dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori per mancata audizione dell'incolpata; e la sussistenza della giusta causa veniva rigettato dalla Corte di appello di - Lecce -Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 14 febbraio /6 aprile 2001, con la quale veniva, invece, accolto l'appello incidentale della lavoratrice in punto di risarcimento dei danni e di rifusione integrale delle spese di primo grado. Ha ritenuto la Corte di appello, per quanto interessa in questa fase, che la violazione dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori era stata correttamente ravvisata dal Pretore nella mancata audizione dell'incolpata: la stessa aveva presentato giustificazioni scritte nelle quali, peraltro, aveva anche insistito per essere ascoltata oralmente. Quanto alla giusta causa consistita, secondo la contestazione, nell'omessa sorveglianza notturna degli ospiti dell'istituto, gestito dalla im V 1857601.doc 3 OSMAIRM, da parte di tre turnisti, tra i quali la SS, i quali così non avevano prevenuto l'evento della avulsione delle unghie dei piedi e delle mani a tre ospiti, privi di autonomia nei movimenti e non in grado di badare a se stessi la Corte di appello ha ritenuto che correttamente il Pretore - aveva escluso profili di responsabilità per colpa della SS non essendo stata accertata la violazione da parte sua di norme contrattuali o regolamentari. La lavoratrice aveva, infatti, compiti di sorvegliante e di addetta alla pulizia, ma la società non aveva dimostrato che il cumulo di tali incombenze potesse consentire alla dipendente di controllare adeguatamente le degenti al fine di prevenire eventi lesivi o autolesivi;
né era stato provato che fossero state impartite indicazioni tassative sulle modalità di espletamento delle mansioni. Occorreva, a tal proposito, considerare, secondo la Corte di appello, che i degenti erano circa quaranta;
- che venivano fatti controlli preventivi, dopo di che eventuali problemi venivano segnalati, dai degenti in grado di farlo, col campanello;
- che dopo il primo controllo le tre ausiliarie del servizio notturno eseguivano le pulizie;
- che una di esse, pur nell'espletamento di tale mansione, non si trovava molto lontano dalle stanze dei pazienti;
che nessuna tassativa disposizione operativa era stata impartita alle ausiliarie circa il concreto svolgimento dei due compiti, magari indicando come prevalente quello della sorveglianza;
- che a tanto si era cercato di provvedere dalla direzione solo dopo il fatto, disponendosi che le pulizie avvenissero prima delle ore 20 e applicandosi Viem una ulteriore unità lavorativa. 1857601.doc Ha considerato, ancora, la Corte di appello che, anche nell'ipotesi in cui l'attività di controllo fosse stata espletata in via esclusiva, sarebbe stato arduo ipotizzame la sufficienza a prevenire l'evento, non risultando che l'episodio fosse stato segnalato da chi lo aveva subito o da altri presenti nella stanza, sicché le dipendenti, pur onerate delle pulizie, avrebbero dovuto stazionare non solo nei pressi delle stanze, ma, addirittura, in ciascuna di esse, effettuando controlli a intervalli brevissimi e continui, incompatibili col compito delle pulizie. Non vi era alcun elemento di prova che potesse lasciar ritenere che, pur in presenza dell'esiguità del personale, l'evento potesse essere prevenuto, considerando anche che, trattandosi di disabili fisici e psichici, l'eventuale aggressione da parte di uno di loro avrebbe potuto essere improvvisa e difficilmente prevedibile e, d'altro canto, il soggetto passivo non sarebbe stato in condizione di reagire e di provocare l'immediato intervento dei sorveglianti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la OSMAIRM s.r.l. con due motivi. Resiste la SS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 2, L.300/1970 in relazione all'art.360, punto 3 c.p.c. e sostiene che con le lettere di contestazione degli addebiti in data 2 e 4 maggio 1996, era stato comunicato alla lavoratrice che avrebbe potuto presentare entro cinque giorni proprie deduzioni e giustificazioni e le era 1857601.doc 5 stata riconosciuta la facoltà di essere sentita di persona e di essere ritualmente assistita;
la SS aveva presentato, con il patrocinio di legale, amplissime giustificazioni scritte a ciascuna delle due lettere di contestazione, ma non aveva ritenuto di presentarsi di persona, sì da lasciare presumere che null'altro avesse da aggiungere, tanto è vero che neppure il legale che la aveva assistita, invitato a presentarsi presso gli uffici del Centro e presso il presidente del consiglio di amministrazione Scarano, per essere sentito quale procuratore speciale della dipendente, aveva ritenuto di aderire all'invito. Il motivo è infondato. Risulta accertato dal Tribunale (pag.8 della sentenza) che con lettera del 7 maggio 1996, la SS aveva domandato (nel contesto delle memorie scritte) di essere sentita oralmente. Questa Corte ha ripetutamente statuito, e il Collegio ritiene di attenersi a tale indirizzo, che la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore, di giustificazioni scritte "consuma" l'esercizio del diritto di difesa soltanto quando lo scritto non contenga alcuna richiesta di audizione, altrimenti permane l'obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare (Cass.6 luglio 1999, n.7006; 16 gennaio 1992 n.467). Né, a tal fine, appare sufficiente l'invito a comparire eventualmente rivolto al legale che assisteva l'incolpata, perché non risulta che la SS avesse conferito mandato per essere rappresentata in sede di discolpe avanti al datore di lavoro. Col secondo motivo, la società deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia 1857601.doc prospettato dalle parti, nonché travisamento del fatto in relazione all'art.360, punto 5) c.p.c. e si duole che il giudice di appello non abbia minimamente considerato l'ulteriore ed essenziale motivo di gravame secondo cui le stesse addette alla sorveglianza si erano data come regola di comportamento, per rendere efficace il servizio, che almeno una delle tre avrebbe dovuto sempre stazionare “a fianco della porta di accesso dal ponte", durante tutto il turno lavorativo, per assicurare la sorveglianza e impedire l'entrata di estranei al reparto;
la stanza dove avvennero i fatti contestati è posta di fianco a detta porta e la avulsione di trenta unghie di mani e piedi è operazione abbastanza lunga. Tale regola di comportamento sarebbe emersa, come dato pacifico, dalla deposizione sia degli informatori nel giudizio cautelare che dei testimoni esaminati nel giudizio di merito, ed era irrilevante che non si trattasse di regola espressamente impartita dalla direzione della società, anche perché si sarebbe trattato di un modus operandi da sempre seguito nello svolgimento dell'attività delle ausiliarie, secondo il mansionario concordato a seguito di contrattazione aziendale con le RSA, assistite dalle rappresentanze sindacali provinciali. Il motivo è infondato. Se è vero, infatti, che il Tribunale non ha considerato la circostanza dedotta con la censura ora riferita, la società ricorrente, al fine di dar conto della decisività di essa, avrebbe anche dovuto riportare nella loro interezza le risultanze probatorie circa l'obbligo, che le ausiliarie si sarebbero autoimposto, a che una di esse sostasse continuamente in prossimità della porta di accesso al reparto. 1857601.doc La ricorrente si è resa quindi inosservante del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di talché la Corte, cui è inibito istituzionalmente di ricercare le prove negli atti di causa, non è in condizione di valutare la decisività delle acquisizioni istruttorie che dovrebbero concorrere a dar fondamento alla specifica censura in ordine alla quale la Corte di appello ha omesso di motivare. Occorre, peraltro, porre in rilievo che, già in linea di logica giuridica, sembra potersi dubitare della decisività della censura non esaminata dalla Corte di appello, in quanto nei termini in cui essa sarebbe stata proposta, la regola di comportamento era volta non tanto a prevenire fatti come quello di cui è causa, mediante una specifica sorveglianza nei dormitori e, in particolare, della stanza nella quale erano ospitate le vittime delle sevizie, ma a controllare l'accesso al Centro dall'esterno, per evitare l'intrusione di estranei. Non è, però, dedotto essere risultato che il fatto delittuoso sia stato opera di estranei introdottisi abusivamente dall'esterno, sicché non può affermarsi che la violazione dell'obbligo di stazionamento da parte di una delle tre ausiliarie sia ricollegabile, nel senso della causalità giuridica, con l'evento. Né è provato (e, prima ancora, dedotto) che proprio la SS fosse stata designata per tale tipo di sorveglianza. Inoltre, il giudice di merito ha ritenuto anche accertato che una delle tre ausiliarie si trovava non molto lontano dalla stanza dei pazienti e che, tuttavia, l'evento avrebbe potuto essere prevenuto solo dalla frequente presenza di una sorvegliante all'interno del dormitorio. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Vi 0 1857601.doc 0 Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 9 aprile 2002. IL PRESIDENTE English I wall IL CONSIGLIERE ESTENSORE Cuve erselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 18 610.2002 oggi,. IL CANCELLIERE Grave ferm 1857601.doc