Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
Mentre l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto; la prova della proprietà dell'attore, invece, non è richiesta nella diversa azione di restituzione della cosa da parte del convenuto per il venir meno del titolo in base al quale la deteneva.
Commentario • 1
- 1. Come tutelare la proprietà: azione di rivendica e di restituzioneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 76, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GABRIELLI, difeso dall'avvocato ALESSANDRO GAMBERINI, per procura speciale notaio del dott. Romano Beatrice, di Vibo Valentia, il 3/01/01 Rep. n. 19634 e dall'avvocato ASSISI ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI RI ved. LA SCALA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GIANNINI L., difesa dall'avvocato CIRIACO TORQUATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 627/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 14/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Aldo ASSISI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Aldo ASSISI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Torquato CIRIACO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.3.1994 MA AT, vedova La CA, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, RO NI, per sentirlo condannare al rilascio del fondo rustico sito in agro di Pizzo contrada "Difesa". L'attrice esponeva come, per tale terreno, da anni di proprietà della famiglia La CA, erano stati già condannati al rilascio, - a seguito della sentenza della Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, divenuta esecutiva il 5.3.1991, - gli affittuari RO NA e NI, nei confronti dei quali aveva agito il proprio coniuge, La CA AN;
aggiungendo che quest'ultimo, con procedura esecutiva del 25.7.1991 aveva provveduto ad estromettere dal fondo il nipote dei RO - odierno convenuto - già all'epoca si trovava a lavorare con altri sul fondo medesimo;
che in data 4.10.1992, però, era deceduto il La CA, ed essa attrice, intenzionata ad utilizzare il terreno, era venuta a conoscenza, che sullo stesso si trovava il RO NI, in quale vi gestiva coltivazioni ed un impianto di irrigazione. Chiedeva, pertanto, la condanna di quest'ultimo al rilascio del fondo summenzionato, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il RO, contestando la legittimazione ad agire della MA, con riferimento sia al rapporto dominicale, che alla situazione possessoria;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza pronunciata in data 22.1 - 8 marzo 1996, in accoglimento della principale domanda dell'attrice, condannava RO NI al rilascio del fondo Difesa ed alle spese del giudizio e rigettava la domanda di risarcimento danni.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10 maggio 1996, proponeva appello RO NI.
La corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21.10-14.11.1997, respingeva l'appello.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione RO NI con quattro motivi di gravame, illustrati con memoria.
Resiste MA AT con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coi primi tre motivi il ricorrente deduce: 1°) violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
2°) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti;
3°) error in procedendo, per difetto di legittimazione attiva e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce il ricorrente che l'azione esercitata dalla MA è di natura prettamente reale e petitoria, essendo l'azione intentata dall'attrice appunto diretta a tutelare un suo diritto di proprietà, nella dichiarata qualità di usufruttuaria per una parte e di proprietaria per l'altra del terreno in questione;
che l'azione di revindica, esercitata dalla MA a norma dell'art. 948 cod. civ., presuppone che l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, agendo contro colui che la possiede o detiene al fine di vedersi riconoscere il diritto invocato e comporta la necessità di provare rigorosamente la sussistenza dell'asserito dominio su tutto il fondo rivendicato, risalendo attraverso i propri danti causa ad un valido e legittimo titolo di acquisto ultraventennale, nonché di individuare specificamente gli immobili;
che erroneamente i giudici di merito avevano configurato l'azione della MA AT come azione personale di rilascio, eludendo l'eccezione sollevata dall'attuale ricorrente sull'assoluta inesistenza di un titolo giustificativo di proprietà, relativamente alle particelle nn° 38 e 39; che l'erronea qualificazione dell'azione aveva pregiudicato il principio dell'onere della prova, esimendo la MA dalla prova rigorosa del suo diritto di proprietà; che, avendo la MA dichiarato di agire sia in qualità di proprietaria che di usufruttuaria trattandosi di azione di rivendicazione, esperibile ex art. 948 cod. civ., solo dal proprietario, i giudici di merito dovevano ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del nudi proprietari MA FR OL, La CA AN e La CA RC.
I primi due motivi del ricorso per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati e vanno rigettati.
Risulta dalla sentenza impugnata che con azione di rilascio del fondo rustico, La CA AN aveva estromesso dal fondo, oggetto di questo giudizio, gli affittuari RO NA e NI in data 25.7.1991, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n° 12311/1988, unitamente al loro nipote RO NI - attuale ricorrente -, che già all'epoca si trovava a lavorare con altri sul fondo medesimo, come risulta dal verbale di rilascio e immissione in possesso del 25.7.1991; che, morto La CA AN, la moglie MA AT, quale erede usufruttuaria, agiva
contro
RO NI, che non aveva lasciato il fondo in contestazione.
Correttamente la corte d'appello ha qualificato come personale l'azione di restituzione del fondo iniziato dalla MA contro il RO NI, che lo deteneva illegittimamente, ritenendo legittimata attivamente l'usufruttuaria o proprietaria del fondo. Ora, mentre l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dello attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte, invece, del convenuto, la prova della proprietà dell'attore non è richiesta nella diversa azione di restituzione della cosa da parte del convenuto per il venir meno del titolo in base al quale la deteneva, come nel caso in esame (cfr., ex multis, Cass. sent. 26 giugno 1991 n° 7162). Il terzo motivo del ricorso è infondato, perché generico, non specificando bene il ricorrente dove e come ha sollevato l'eccezione dell'assoluta inesistenza di un titolo giustificativo da parte della MA in ordine alla proprietà delle particelle nn° 38 e 39. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 2.700.000 (euro 1.394,43) di cui £. 2.500.000 (euro 1.291,14) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2002