Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2026, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
10418
Composta da
ET De AM
EL AP
RT LI CA IN ES GL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
In caso di d'us presented ometter
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digs. 1985 in quente disposio delic richiesta di par
Sent. n. sez.239 CC - 17/03/2026
R.G.N. 7419/2026
sul ricorso proposto da AR VI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AP;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha disposto la consegna di VI AR alla Autorità Giudiziaria Tedesca, Procura di Heilbronn (Tribunale Distrettuale), a seguito di mandato di arresto europeo a fini processuali emesso in data 19 dicembre 2024 dalla predetta Autorità, in relazione al procedimento penale pendente nei confronti del predetto per il reato di truffa commesso in data 30 marzo 2024, subordinando la consegna alla condizione che VI AR, dopo essere sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato Italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 3 CEDU in relazione all'art. 2 della legge n. 69/2005. Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata di non avere l'onere di richiedere informazioni allo Stato emittente il M.A.E. tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà eventualmente in concreto sottoposto, nonostante il consegnando risulti affetto da un importante e imponente quadro multi-patologico che integra una invalidità civile e inabilità al lavoro del 100% (iperinsulinismo con obesità severe, sindrome delle apnee notturne con utilizzo di CPAP, tiroidite di hashimoto e maculopatia), trattandosi di soggetto cieco e nella accertata incapacità di deambulare. Sostiene il ricorrente che è stato assolto l'onere di fornire elementi specifici e debitamente aggiornati in ordine al rischio reale, concreto e attuale di grave deterioramento della salute o pericolo di vita della persona. Poiché alla considerazione delle condizioni di detenzione, si deve necessariamente accompagnare quella della tutela della salute in costanza di detenzione, si rileva che la Corte territoriale non ha effettuato alcun accertamento medico legale in ordine alle condizioni di salute in cui versa il ricorrente per accertarne la trasportabilità e la loro compatibilità con il regime detentivo cui dovrà essere sottoposto, pur in presenza dell'accertato quadro multi-patologico e secondo le indicazioni espresse dalla sentenza della Corte Cost. n. 177 del 2023 e sul rilievo da attribuire alle condizioni di salute nelia più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, P.). Rispetto al quadro patologico documentato, la Corte si è limitata ad affermare apoditticamente il rispetto dei diritti fondamentali e la inesistenza di rischi per la salute del consegnando.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La Corte di appello ha escluso di dover richiedere informazioni integrative presso lo Stato emittente, al fine di verificare il rischio di trattamenti inumani e degradanti durante il regime detentivo, secondo quanto risulta da attendibili fonti internazionali. Ha ritenuto, in particolare, che una tale necessità di approfondimento non discende dalle documentate condizioni di salute del consegnando, in ordine alle quali non può trarsi dalla documentazione prodotta dalla difesa che si tratti di un soggetto gravemente malato e che vi sia un rischio reale di grave deterioramento della salute o pericolo di vita per la persona ricercata [...]>, non potendo di certo, ritenersi che il trasferimento comporti un rischio reale di riduzione significativa dell'aspettativa di vita o di deterioramento e rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, tale da imporre la sospensione o persino il rifiuto della consegna e da sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio».
3. La Corte costituzionale sviluppando le indicazioni rese dalla Corte di giustizia nella sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L. - ha evidenziato che l'esecuzione di un mandato *non dovrebbe mai comportare l'esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell'aspettativa di vita. Dare seguito al mandato di arresto in tali circostanze comporterebbe (...) una violazione dell'art. 4 CDFUE, esponendo l'interessato al rischio di un trattamento inumano e degradante;
e determinerebbe in ogni caso, dal punto di vista costituzionale, una lesione del diritto inviolabile alla salute della persona ricercata, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.Corte cost., sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.4). Anche la giurisprudenza di questa Corte è intervenuta sul tema del rilievo da attribuire alle condizioni di salute della persona di cui è chiesta la consegna evidenziando che «la Corte di appello, al fine di verificare le condizioni di salute della persona richiesta e, quindi, l'esistenza, o meno, di una grave malattia o di gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, ossia di situazioni per le quali esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo rischio imminente di morire, la persona si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute
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o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, è tenuta ad indicare, con adeguata motivazione, gli specifici elementi rivelatori di tale status ed i relativi criteri di valutazione, il cui mancato apprezzamento rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, P., Rv. 288249 01, non massimata sul punto;
cfr. considerato in diritto 18); ancora, nello stesso alveo si pone l'affermazione secondo la quale, in tema di mandato di arresto europeo, costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna il rischio concreto che la persona richiesta, per il trattamento penitenziario previsto nello Stato richiedente, sia esposta a un deterioramento grave, rapido e irreversibile delle proprie condizioni di salute, rischio la cui sussistenza non risulti esclusa per effetto di un'interlocuzione, effettiva, individualizzata ed intervenuta in tempo ragionevole, con l'autorità di emissione, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 aprile 2023, C-699/21 (Sez. 6, n. 37811 del 19/11/2025, G., Rv. 288921-01).
4. Ritiene questo Collegio che la Corte di appello ha fatto buon governo del richiamati principi sul rilievo incensurabile in questa sede, limitata alla verifica della violazione di legge che la documentazione offerta in ordine alle condizioni di salute del consegnando non indicava alcun pericolo di esposizione a un deterioramento grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute, solo apoditticamente prospettato dalla difesa, che si è limitata ad allegare il quadro patologico, senza che fosse documentata la necessità di particolari specifiche cure o trattamenti, né dimostrata la ostatività delle condizioni di salute al trasferimento. Cosicché, incensurabile è la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'interlocuzione con lo Stato emittente in ordine alla verifica di un pericolo solo dedotto, ma non documentato, dal ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso il 17/03/2026.
Il Consigliere estensore EL AP
Il Presidente
ET De AM
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. N. 196/03, in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
18 MAR 2026
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Lorena Fragomeni
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