Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata, a, Parigi il 20 dicembre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata, a, Parigi il 20 dicembre 1957.