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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2501/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2965/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 dicembre 2021 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX05LA00890 con il quale veniva accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1 s.r.l.s. e, quindi, il conseguente maggior reddito distribuito ai soci nell'anno 2015, deducendo che egli era subentrato al socio Nominativo_1 soltanto il 7 ottobre 2016.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 6 aprile 2022 n. 2965/2/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che l'Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita, nulla aveva opposto riguardo al fatto che nell'anno 2015 Resistente_1 non ricopriva alcun ruolo nella società.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza rilevando che dall'atto costitutivo della società Società_1 S.r.l. si rileva che Resistente_1 era socio al 50% insieme al Sig. Nominativo_1 e che solo quest'ultimo aveva ceduto le sue quote al Sig. Nominativo_2
.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, occorre premettere, innanzitutto, che la nuova produzione documentale dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, è ammissibile nel giudizio di appello giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, va ricordato in proposito che con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023” dal momento che, come sopra rilevato, la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ciò premesso, l'appellante ha provato che nell'anno 2015 Resistente_1 era socio al 50% della società Società_1 s.r.l.s. insieme all'altro socio (pure con quota pari al restante 50%) Nominativo_1.
Ora, trattandosi di società a base partecipativa estremamente ristretta (essendo, come detto, soltanto due i soci) sussiste la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili già accertati definitivamente in capo alla società.
Tale presunzione non è stata superata da alcuna allegazione dell'appellato Resistente_1 che ben avrebbe potuto provare, al fine di superare la predetta presunzione, che i maggiori ricavi non siano stati eventualmente distribuiti per essere, ad esempio, accantonati dalla società ovvero reinvestiti dalla stessa
(si veda, tra le tante, Cass. 24 gennaio 2019 n. 1947, secondo la quale, appunto, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria”; negli stessi termini si vedano anche Cass.
22 novembre 2017 n. 27778, secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” e Cass. 29 luglio 2016 n. 15824, secondo cui ugualmente
“In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale”).
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla circostanza che soltanto nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate si è costituito ed ha prodotto la documentazione necessaria per contrastare le deduzioni dell'appellato sulle quali si è fondata la sentenza impugnata, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2965/2/22 resa in data 6 aprile 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX05LA00890 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2501/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2965/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA00890 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 dicembre 2021 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX05LA00890 con il quale veniva accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1 s.r.l.s. e, quindi, il conseguente maggior reddito distribuito ai soci nell'anno 2015, deducendo che egli era subentrato al socio Nominativo_1 soltanto il 7 ottobre 2016.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 6 aprile 2022 n. 2965/2/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che l'Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita, nulla aveva opposto riguardo al fatto che nell'anno 2015 Resistente_1 non ricopriva alcun ruolo nella società.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza rilevando che dall'atto costitutivo della società Società_1 S.r.l. si rileva che Resistente_1 era socio al 50% insieme al Sig. Nominativo_1 e che solo quest'ultimo aveva ceduto le sue quote al Sig. Nominativo_2
.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, occorre premettere, innanzitutto, che la nuova produzione documentale dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, è ammissibile nel giudizio di appello giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, va ricordato in proposito che con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023” dal momento che, come sopra rilevato, la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ciò premesso, l'appellante ha provato che nell'anno 2015 Resistente_1 era socio al 50% della società Società_1 s.r.l.s. insieme all'altro socio (pure con quota pari al restante 50%) Nominativo_1.
Ora, trattandosi di società a base partecipativa estremamente ristretta (essendo, come detto, soltanto due i soci) sussiste la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili già accertati definitivamente in capo alla società.
Tale presunzione non è stata superata da alcuna allegazione dell'appellato Resistente_1 che ben avrebbe potuto provare, al fine di superare la predetta presunzione, che i maggiori ricavi non siano stati eventualmente distribuiti per essere, ad esempio, accantonati dalla società ovvero reinvestiti dalla stessa
(si veda, tra le tante, Cass. 24 gennaio 2019 n. 1947, secondo la quale, appunto, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria”; negli stessi termini si vedano anche Cass.
22 novembre 2017 n. 27778, secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” e Cass. 29 luglio 2016 n. 15824, secondo cui ugualmente
“In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale”).
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla circostanza che soltanto nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate si è costituito ed ha prodotto la documentazione necessaria per contrastare le deduzioni dell'appellato sulle quali si è fondata la sentenza impugnata, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2965/2/22 resa in data 6 aprile 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX05LA00890 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente