Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2022, proposto da
Gitis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Serioli e Illari Bonù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capriolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Zambiasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Capriolo, emesso in data 1 luglio 2022, in forza del quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA n. 23/2022, datata 20 maggio 2022, riguardante l’avvio di una nuova attività artigianale in un edificio produttivo situato in viale Lombardia, ed è stata ingiunta l’immediata cessazione dell’attività;
del provvedimento del Comune di Capriolo, datato 23 maggio 2022, con il quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCA presentata il 6 maggio 2022, ed è stata formulata richiesta di integrazione documentale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento PNRR dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, ha impugnato i due provvedimenti, indicati in epigrafe, in forza dei quali il Comune di Capriolo ha, da un lato, dichiarato inefficace la segnalazione certificata di agibilità inerente una porzione di fabbricato da adibire a sito produttivo ubicato in Capriolo (BS), alle vie Liguria e Lombardia, con contestuale richiesta di integrazione documentale registrata al prot. n. 7326 del 24.05.2022 e, dall’altro lato, ha dichiarato inefficace la S.C.I.A. presentata per l’avvio dell’attività imprenditoriale presso l’anzidetto edificio produttivo, disponendo la cessazione immediata dell’attività iniziata, nonché ordinando la rimozione degli “eventuali effetti dannosi dell’attività fino a quel momento esercitata”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capriolo per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con memoria depositata in data 2 gennaio 2026, la società ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito della presa d’atto del Comune datata 13 dicembre 2022, relativamente alla completezza della documentazione necessaria per la SCA, IS srl ha potuto avviare l’attività presso il nuovo sito produttivo.
Al riguardo, il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile, in quanto è venuto meno l’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Infatti, l’Amministrazione, pur non annullando d’ufficio i suddetti provvedimenti, ne ha comunque superato gli effetti inibitori ed ostativi, avendo preso atto, con il richiamato atto datato 13 dicembre 2022, della completezza della documentazione allegata Segnalazione Certificata di Agibilità presentata il 06/05/2022, Prot. 6470 del 09/05/2022, integrata, in ultimo, in data 09/12/2022 prot. 17810, e della dichiarazione del Direttore Lavori delle opere di urbanizzazione che attesta che lo stato di avanzamento delle opere afferenti il Piano Attuativo denominato “AT11 Loc. Colombi – Viale Lombardia”, non preclude l’uso degli immobili produttivi.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità e particolarità della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
PA NI, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | GE BR |
IL SEGRETARIO