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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14685 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.10.2025,
e vertente tra
, , , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, elettivamente domiciliati in Caldiero (VR), Via Meucci n. 11, presso lo studio dell'Avv.
[...]
MA RI ND che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- resistenti -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio la Parte_3 Persona_1
ed il per sentirli Controparte_1 Controparte_4
condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione in Germania dal Persona_1
12.9.1943.
pagina 1 di 6 Si costituivano la ed il , Controparte_1 Controparte_3
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del , la prescrizione, la Controparte_3
mancata prova del danno e della qualità di erede, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
All'udienza del 17.10.2025 i ricorrenti concludono per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i resistenti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In ordine al difetto di legittimazione passiva della si osserva, in Controparte_1 primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo pagina 2 di 6 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il , ma che riguarda Controparte_3
un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Controparte_3
e con la .
[...] Controparte_1
La qualità di eredi è documentata dalla dichiarazione di successione, in atti (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, i resistenti, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” dei ricorrenti, non hanno prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, si espone che , militare, era oggetto dell'attività di rastrellamento dei Persona_1
militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data 12.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo
“status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data
11.10.1945, e si agisce per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Persona_1 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel 1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez.
pagina 3 di 6 Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati, l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati,
l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari,
l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
pagina 4 di 6 Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette
Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento a sadiche violazioni fisiche e psichiche, circostanze documentate (doc.ti nn. 3, 4, 5, 6
e 7 fascicolo parte ricorrente), non specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre a costituire fatto notorio il trattamento riservato dai nazisti ai c.d. IMI in violazione delle convenzioni internazionali.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 30.10.2016 ed al notevole Persona_1
decorso del tempo, ed è quantificato in euro 30.000,00, somma già rivalutata ed attualizzata ad oggi, dunque 10.000,00 euro per ciascun attore.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980
e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 a) accerta e liquida in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , a titolo di danno la somma di euro 10.000,00 per ciascuno;
Persona_1
b) condanna la in persona del pro-tempore, ed Controparte_1 CP_2
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido Controparte_3
delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.10.2025,
e vertente tra
, , , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, elettivamente domiciliati in Caldiero (VR), Via Meucci n. 11, presso lo studio dell'Avv.
[...]
MA RI ND che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- resistenti -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio la Parte_3 Persona_1
ed il per sentirli Controparte_1 Controparte_4
condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione in Germania dal Persona_1
12.9.1943.
pagina 1 di 6 Si costituivano la ed il , Controparte_1 Controparte_3
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del , la prescrizione, la Controparte_3
mancata prova del danno e della qualità di erede, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
All'udienza del 17.10.2025 i ricorrenti concludono per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i resistenti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In ordine al difetto di legittimazione passiva della si osserva, in Controparte_1 primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo pagina 2 di 6 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il , ma che riguarda Controparte_3
un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Controparte_3
e con la .
[...] Controparte_1
La qualità di eredi è documentata dalla dichiarazione di successione, in atti (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, i resistenti, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” dei ricorrenti, non hanno prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, si espone che , militare, era oggetto dell'attività di rastrellamento dei Persona_1
militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data 12.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo
“status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data
11.10.1945, e si agisce per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Persona_1 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel 1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez.
pagina 3 di 6 Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati, l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati,
l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari,
l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
pagina 4 di 6 Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette
Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento a sadiche violazioni fisiche e psichiche, circostanze documentate (doc.ti nn. 3, 4, 5, 6
e 7 fascicolo parte ricorrente), non specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre a costituire fatto notorio il trattamento riservato dai nazisti ai c.d. IMI in violazione delle convenzioni internazionali.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 30.10.2016 ed al notevole Persona_1
decorso del tempo, ed è quantificato in euro 30.000,00, somma già rivalutata ed attualizzata ad oggi, dunque 10.000,00 euro per ciascun attore.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980
e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 a) accerta e liquida in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , a titolo di danno la somma di euro 10.000,00 per ciascuno;
Persona_1
b) condanna la in persona del pro-tempore, ed Controparte_1 CP_2
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido Controparte_3
delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6