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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAGAM n. 0379385G20240002854 CONTRIBUTO 630 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385G20240002854 notificato in data 12.02.2025 dalla CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologia S.p.A., con il quale si chiede il pagamento di € 848,83 (di cui € 841,00 per quota consortile anno 2020, € 7,83 per diritti di notifica), per contributi di bonifica e miglioramento fondiario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per l'anno 2020 cod. tributo n. 630.
Lamenta l'istante, in estrema sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato emesso dal concessionario, attesa mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse;
il difetto di motivazione del cennato sollecito.
Solo la CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. resisteva mentre il CONSORZIO DI BONIFICA
CENTRO-SUD PUGLIA rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sul merito della causa, in omaggio al principio della ragione più liquida, si osserva in via assorbente che è vero che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
Ciò detto parte ricorrente tramite la consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione non trae benefici particolari di difesa idraulica o altro, laddove rispetto alla perizia tecnica di cui sopra il Consorzio nulla di specifico ha replicato;
infatti restando contumace non ha preso minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del perito di parte attrice circa l'assenza di lavori di manutenzione e lo stato di abbandono in cui versano i fondi per cui è causa.
Il ricorso va dunque accolto e l'atto impugnato dev'essere annullato.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Bari, 30.1.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Pietro Mastrorilli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAGAM n. 0379385G20240002854 CONTRIBUTO 630 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385G20240002854 notificato in data 12.02.2025 dalla CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologia S.p.A., con il quale si chiede il pagamento di € 848,83 (di cui € 841,00 per quota consortile anno 2020, € 7,83 per diritti di notifica), per contributi di bonifica e miglioramento fondiario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per l'anno 2020 cod. tributo n. 630.
Lamenta l'istante, in estrema sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato emesso dal concessionario, attesa mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse;
il difetto di motivazione del cennato sollecito.
Solo la CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. resisteva mentre il CONSORZIO DI BONIFICA
CENTRO-SUD PUGLIA rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sul merito della causa, in omaggio al principio della ragione più liquida, si osserva in via assorbente che è vero che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
Ciò detto parte ricorrente tramite la consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione non trae benefici particolari di difesa idraulica o altro, laddove rispetto alla perizia tecnica di cui sopra il Consorzio nulla di specifico ha replicato;
infatti restando contumace non ha preso minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del perito di parte attrice circa l'assenza di lavori di manutenzione e lo stato di abbandono in cui versano i fondi per cui è causa.
Il ricorso va dunque accolto e l'atto impugnato dev'essere annullato.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Bari, 30.1.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Pietro Mastrorilli