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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 984/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 984
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1396/2019 (R.G. n. 5519/2019)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ES (NA) e (C.F. ), nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Torre Annunziata (NA), entrambi res.ti in Poggiomarino (NA) in Via Matteotti n.
24, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Saporito (C.F. ) C.F._3
- PEC ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Pog- Email_1
giomarino (NA) in Via G. Iervolino n. 96,
– opponenti-
1 (C.F , con sede legale in Milano in Piazza della Tri- Controparte_1 P.IVA_1
vulziana n. 4/A e per essa (C.F. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed ND RN (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il loro C.F._5 Email_3
studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli istanti proponevano opposizione avverso il D.I. n. 1396/2019 del 22.09.2019
(R.G. 5519/2019) emesso da Questo Tribunale per la somma di euro 16.379,61 a fronte di un finanziamento erogato da , il cui credito veniva poi ce- Parte_3
duto a e, successivamente, da quest'ultima, ad Controparte_3 Controparte_1
Gli opponenti assumevano:
1. la nullità dell'opposto decreto, in quanto non risultava depositato l'originale carta-
ceo del contratto di finanziamento e, in ogni caso, il disconoscimento della copia cartacea;
2. la carenza di legittimazione attiva, dell'opposta non essendo stata fornita CP_1
prova che il presunto credito fosse stato ceduto;
3. l'arbitraria determinazione della somma richiesta, in quanto non specificati i tassi applicati e le modalità di calcolo.
2 Chiedevano, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
1396/2019 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era da loro dovuto,
con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo: CP_1
1. il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali patologie del rapporto con-
trattuale, atteso che, a seguito di cessione del solo credito in oggetto, era divenuta mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, pe-
raltro, senza alcun accollo di eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
2. la ritualità della cessione del credito, ex art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e rispetto alla quale la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente op-
ponibile;
3. la tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo veniva notificato in data 04.02.2020 ed il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 14.02.2020, mentre la presente
contro
-
versia veniva invece iscritta a ruolo solo in data 17.02.2020 e, quindi, oltre il pre-
detto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Sul punto, rappre-
sentava che l'orientamento giurisprudenziale era assolutamente univoco nell'equi-
parare la tardiva iscrizione a ruolo, del giudizio di opposizione, alla mancata costi-
tuzione in giudizio dell'ingiunto;
4. l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta
3 in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, andava assolto me-
diante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto;
5. la validità del credito ingiunto, attesa la sussistenza e correttezza dei presupposti per l'emissione dello stesso, ottenuto in forza dell'estratto conto munito di certifi-
cazione ex art. 50 T.U.B.;
6. la validità del credito ingiunto, attesa la prova fornita dalla società creditrice che aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito.
Chiedeva dunque, in primis, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
poi,
rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infon-
date in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, con-
fermare il decreto ingiuntivo n. 1396/2019 del 22.09.2019 (R.G. n. 5519/2019)
emesso da Questo Tribunale. In via subordinata, nel merito, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento, in favore di della diversa, mag- Controparte_1
giore o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Con
vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposta la trattazione scritta, per la prima udienza, parte opponente, con note del
21.05.2020, contestava l'eccezione di improcedibilità dell'atto di opposizione in quanto infondata, atteso che da comunicazione presente sul portale pst.giustizia.it,
nel mese di febbraio 2020 il Portale Telematico risultava non funzionante a causa dello svolgimento di opere di manutenzione tecnica, con esplicito avviso che le at-
tività di deposito avrebbero recato data corrispondente a quella di riavvio del si-
stema, previsto appunto per il giorno 17 febbraio 2020. Chiedeva dunque la rimes-
sione in termini al fine di ripristinare la giusta decorrenza dei termini intercorrenti fra la notifica dell'atto di opposizione, effettuata il 04.02.2020 e la prima udienza.
4 Il Tribunale autorizzava il differimento della prima udienza, già fissata per il
25.05.2020, a quella del 23.11.2020.
In corso di causa, le parti cercavano di giungere, invano, ad una soluzione transat-
tiva del giudizio.
Successivamente, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è fondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o l'estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna parte opponente, nella predetta lista dei debitori ceduti, è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessio-
nario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
In specie, risulta provata la seconda cessione del credito da ad CP_3 CP_1
in quanto è depositato contratto di cessione datato 16.01.2017, mentre con
5 riferimento alla prima cessione del credito, non può dirsi ugualmente in quanto nulla risulta depositato, in proposito.
Sul punto la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a mezzo Nota a Cass.
Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, affermando che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esi-
stenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute. Al contempo, devesi rilevare l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere riper-
cussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
Nel caso di specie, non vi è prova della cessione intermedia, dunque non risulta provata la titolarità del credito in capo all'odierna opposta CP_1
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, quanto affermato dalla Corte di Cas-
sazione in tema di efficacia/opponibilità della cessione al debitore ceduto.
La Suprema Corte (sent. n. 10200/2021) rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispen-
sato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la
pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in
generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso
agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabi-
lendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti,
la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria
6 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli pre-
scritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato
da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è su-
bordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997).”
Nel caso di specie, risulta provata, come anzi detto, la sola cessione del credito da ad a mezzo deposito agli atti del giudizio, di ces- Controparte_3 Controparte_1
sione datata 16.01.2017, con cui nell'ambito di una cessione di Controparte_3
portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.
385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - cedeva ad società del Controparte_1
gruppo il suo credito. CP_2
Il relativo avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, codice redazionale in confor- C.F._6
mità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993.
A ciò si aggiunga l'avviso di cessione, che riportava “OGGETTO: Persona_1
cessione del credito a ontratto N° 4564538 ceduto a Per_2 Controparte_1
in data 23/03/2016. Con la presente Le comunichiamo che, in data CP_3
16/01/2017 ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_3 Controparte_1
vantato nei Suoi confronti, il cui ammontare complessivo è pari ad € 16.379,61 alla
data del 16/01/2017.”
Lo stesso non può dirsi della precedente cessione del credito, presuntivamente in-
tervenuta tra e rispetto alla quale non si Parte_4 Controparte_3
7 allega alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né comunicazione indirizzata al destinatario, nemmeno in forma di invito al pagamento del debitore ceduto.
Pertanto, in ragione di quanto esposto, si ritiene che non sia sufficientemente pro-
vata la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
In virtù dell'accoglimento della ragione più liquida dell'opposizione, risulta super-
fluo l'esame degli ulteriori rilievi di parte opponente.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto n.
1396/2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 1396/2019 (R.G. 5519/2019), emesso da
Questo Tribunale;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Roberto Saporito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 984
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1396/2019 (R.G. n. 5519/2019)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ES (NA) e (C.F. ), nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Torre Annunziata (NA), entrambi res.ti in Poggiomarino (NA) in Via Matteotti n.
24, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Saporito (C.F. ) C.F._3
- PEC ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Pog- Email_1
giomarino (NA) in Via G. Iervolino n. 96,
– opponenti-
1 (C.F , con sede legale in Milano in Piazza della Tri- Controparte_1 P.IVA_1
vulziana n. 4/A e per essa (C.F. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed ND RN (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il loro C.F._5 Email_3
studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli istanti proponevano opposizione avverso il D.I. n. 1396/2019 del 22.09.2019
(R.G. 5519/2019) emesso da Questo Tribunale per la somma di euro 16.379,61 a fronte di un finanziamento erogato da , il cui credito veniva poi ce- Parte_3
duto a e, successivamente, da quest'ultima, ad Controparte_3 Controparte_1
Gli opponenti assumevano:
1. la nullità dell'opposto decreto, in quanto non risultava depositato l'originale carta-
ceo del contratto di finanziamento e, in ogni caso, il disconoscimento della copia cartacea;
2. la carenza di legittimazione attiva, dell'opposta non essendo stata fornita CP_1
prova che il presunto credito fosse stato ceduto;
3. l'arbitraria determinazione della somma richiesta, in quanto non specificati i tassi applicati e le modalità di calcolo.
2 Chiedevano, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
1396/2019 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era da loro dovuto,
con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo: CP_1
1. il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali patologie del rapporto con-
trattuale, atteso che, a seguito di cessione del solo credito in oggetto, era divenuta mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, pe-
raltro, senza alcun accollo di eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
2. la ritualità della cessione del credito, ex art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e rispetto alla quale la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente op-
ponibile;
3. la tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo veniva notificato in data 04.02.2020 ed il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 14.02.2020, mentre la presente
contro
-
versia veniva invece iscritta a ruolo solo in data 17.02.2020 e, quindi, oltre il pre-
detto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Sul punto, rappre-
sentava che l'orientamento giurisprudenziale era assolutamente univoco nell'equi-
parare la tardiva iscrizione a ruolo, del giudizio di opposizione, alla mancata costi-
tuzione in giudizio dell'ingiunto;
4. l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta
3 in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, andava assolto me-
diante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto;
5. la validità del credito ingiunto, attesa la sussistenza e correttezza dei presupposti per l'emissione dello stesso, ottenuto in forza dell'estratto conto munito di certifi-
cazione ex art. 50 T.U.B.;
6. la validità del credito ingiunto, attesa la prova fornita dalla società creditrice che aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito.
Chiedeva dunque, in primis, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
poi,
rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infon-
date in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, con-
fermare il decreto ingiuntivo n. 1396/2019 del 22.09.2019 (R.G. n. 5519/2019)
emesso da Questo Tribunale. In via subordinata, nel merito, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento, in favore di della diversa, mag- Controparte_1
giore o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Con
vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposta la trattazione scritta, per la prima udienza, parte opponente, con note del
21.05.2020, contestava l'eccezione di improcedibilità dell'atto di opposizione in quanto infondata, atteso che da comunicazione presente sul portale pst.giustizia.it,
nel mese di febbraio 2020 il Portale Telematico risultava non funzionante a causa dello svolgimento di opere di manutenzione tecnica, con esplicito avviso che le at-
tività di deposito avrebbero recato data corrispondente a quella di riavvio del si-
stema, previsto appunto per il giorno 17 febbraio 2020. Chiedeva dunque la rimes-
sione in termini al fine di ripristinare la giusta decorrenza dei termini intercorrenti fra la notifica dell'atto di opposizione, effettuata il 04.02.2020 e la prima udienza.
4 Il Tribunale autorizzava il differimento della prima udienza, già fissata per il
25.05.2020, a quella del 23.11.2020.
In corso di causa, le parti cercavano di giungere, invano, ad una soluzione transat-
tiva del giudizio.
Successivamente, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è fondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o l'estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna parte opponente, nella predetta lista dei debitori ceduti, è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessio-
nario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
In specie, risulta provata la seconda cessione del credito da ad CP_3 CP_1
in quanto è depositato contratto di cessione datato 16.01.2017, mentre con
5 riferimento alla prima cessione del credito, non può dirsi ugualmente in quanto nulla risulta depositato, in proposito.
Sul punto la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a mezzo Nota a Cass.
Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, affermando che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esi-
stenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute. Al contempo, devesi rilevare l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere riper-
cussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
Nel caso di specie, non vi è prova della cessione intermedia, dunque non risulta provata la titolarità del credito in capo all'odierna opposta CP_1
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, quanto affermato dalla Corte di Cas-
sazione in tema di efficacia/opponibilità della cessione al debitore ceduto.
La Suprema Corte (sent. n. 10200/2021) rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispen-
sato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la
pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in
generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso
agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabi-
lendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti,
la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria
6 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli pre-
scritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato
da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è su-
bordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997).”
Nel caso di specie, risulta provata, come anzi detto, la sola cessione del credito da ad a mezzo deposito agli atti del giudizio, di ces- Controparte_3 Controparte_1
sione datata 16.01.2017, con cui nell'ambito di una cessione di Controparte_3
portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.
385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - cedeva ad società del Controparte_1
gruppo il suo credito. CP_2
Il relativo avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, codice redazionale in confor- C.F._6
mità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993.
A ciò si aggiunga l'avviso di cessione, che riportava “OGGETTO: Persona_1
cessione del credito a ontratto N° 4564538 ceduto a Per_2 Controparte_1
in data 23/03/2016. Con la presente Le comunichiamo che, in data CP_3
16/01/2017 ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_3 Controparte_1
vantato nei Suoi confronti, il cui ammontare complessivo è pari ad € 16.379,61 alla
data del 16/01/2017.”
Lo stesso non può dirsi della precedente cessione del credito, presuntivamente in-
tervenuta tra e rispetto alla quale non si Parte_4 Controparte_3
7 allega alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né comunicazione indirizzata al destinatario, nemmeno in forma di invito al pagamento del debitore ceduto.
Pertanto, in ragione di quanto esposto, si ritiene che non sia sufficientemente pro-
vata la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
In virtù dell'accoglimento della ragione più liquida dell'opposizione, risulta super-
fluo l'esame degli ulteriori rilievi di parte opponente.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto n.
1396/2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 1396/2019 (R.G. 5519/2019), emesso da
Questo Tribunale;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Roberto Saporito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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