Art. 11.
Fra l'Universita' di Siena e la Scuola per stranieri verra' stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della scuola.
Fra l'Universita' di Siena e la Scuola per stranieri verra' stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della scuola.