Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2024, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
del provvedimento codice pratica -OMISSIS-, notificato in data 08 maggio 2024, con il quale lo Sportello Unico per l’immigrazione dell’Ufficio territoriale del Governo di Lecce ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-in data 12 settembre 2023, su istanza della richiedente sig.ra -OMISSIS- del 27 marzo 2023, nonché di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto, lesivo degli interessi dei ricorrenti. Con declaratoria di riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta al lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RL AC e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 luglio 2024 e depositato in data 10 luglio 2024, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento codice pratica -OMISSIS-, notificato in data 08 maggio 2024, con il quale lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Lecce ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-in data 12 settembre 2023, su istanza della richiedente sig.ra -OMISSIS- del 27 marzo 2023, nonché di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto, lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Hanno chiesto, altresì, la declaratoria di riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta al lavoro.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER ECCESSO DI POTERE, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
III - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL DINIEGO IMPUGNATO, BASATO SU FORMULA STEREOTIPATA, PRIVA DI MOTIVAZIONE PREGNANTE. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990.
Il 24 luglio 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce si sono costituiti in giudizio.
Il 22 gennaio 2025, i ricorrenti hanno depositato una istanza di prelievo, ex art. 71, comma 2, c.p.a. affinché venga fissata, con la massima sollecitudine, l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
Il 9 settembre 2025, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di ricorso proposti ex adverso e, per l’effetto, rigettarli, con la conferma del provvedimento gravato.
Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Premessa l’inammissibilità della domanda di riconoscimento del (preteso) diritto al rilascio del nulla osta per l’ingresso ed il lavoro subordinato stagionale (stante l’assenza di alcuna posizione di diritto soggettivo in capo alle parti ricorrenti), il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Osserva il Collegio che, tutte le censure formulate dalle parti ricorrenti appaiono infondate, in quanto - da un lato - non risulta essere stata prodotta, nella specie, la documentazione che avrebbe dovuto essere allegata all’istanza di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato di che trattasi, ossia l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale da avviare aventi le caratteristiche e i profili professionali richiesti per l’attività lavorativa de qua presso la Società odierna ricorrente e risulta correttamente applicato dalla P.A. resistente l’art. 42 comma 2 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (convertito in Legge n. 122/2022), essendo stata accertata dalla P.A., dopo il rilascio del nulla osta di che trattasi (per il mero decorso del termine previsto dalla legge), in sede di controllo della documentazione prescritta rispetto a quanto autodichiarato, la presenza dell’elemento ostativo costituito dalla mancata allegazione all’istanza di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato (presentata dal datore di lavoro il 27 marzo 2023) della sopraindicata documentazione inderogabilmente prescritta dall’art. 22 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/1998 (ossia l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale da avviare aventi le caratteristiche e i profili professionali richiesti per l’attività lavorativa de qua), in conformità - peraltro - a quanto previsto dall’art. 22 comma 5-quater del predetto T.U. n. 286/1998, sicchè non ha pregio il riferimento contenuto nel ricorso all’all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, né quello all’art. 5 comma 5 del Decreto Lgs. n. 286/1998 (non trattandosi, peraltro, nella specie di un permesso di soggiorno); e - dall’altro - la medesima -OMISSIS- ricorrente ammette di avere utilizzato - per errore - (ad essa sicuramente imputabile, perché materialmente commesso dall’operatore del Patronato dalla medesima incaricato e delegato alla presentazione della domanda di nulla osta de qua) l’apposito Modello di domanda B-2020 previsto per i lavoratori subordinati non stagionali, in luogo del Modello C- STAG che avrebbe dovuto necessariamente utilizzare in caso di lavoratori stagionali, e pertanto non può fondatamente dolersi del conseguente coerente operato della P.A. resistente (che ha correttamente accertato l’insussistenza dei requisiti e della documentazione prescritti dalla legge per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale), corrispondente alla domanda di nulla osta come in concreto esplicitamente presentata dalla stessa, (come detto) non riferita al nulla osta per lavoro stagionale, nel mentre risulta dal provvedimento impugnato - comunque di carattere vincolato - che le osservazioni presentate in sede procedimentale dagli interessati (ex art. 10 Legge n. 241/1990) sono state valutate e disattese dalla Prefettura di Lecce, non occorrendo notoriamente l’esplicita analitica confutazione delle argomentazioni in esse contenute.
3. Per tutto quanto si qui esposto, il ricorso, oltre che inammissibile quanto alla domanda di accertamento del relativo diritto al rilascio del nulla osta, deve essere integralmente respinto.
4. Sussistono nondimeno giustificati motivi, fra cui la peculiarità della controversia e le particolari condizioni personali e sociali dell’extracomunitario ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile (quanto alla domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla osta di che trattasi) e lo respinge nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL AC | AT Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.